Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, la richiesta del procuratore generale deve specificare gli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, per tutelare maggiormente (rispetto all'abrogato codice di rito) le esigenze del contraddittorio e della difesa che si realizzano attraverso il procedimento previsto dall'art. 127 cod. proc. pen.. (Fattispecie nella quale il PG aveva chiesto di attribuire efficacia alla sentenza straniera agli effetti di cui all'art. 12 cod. pen., e la Corte d'appello aveva accolto la richiesta, facendo espresso riferimento all'esecutività agli effetti penali).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2008, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 16/12/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 2303
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 019152/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI BR, N. IL 05/04/1951;
avverso SENTENZA del 23/02/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 23.2/15.3.2004 la Corte di Appello di Milano, ha deliberato, ai sensi dell'art. 734 c.p.p., il riconoscimento nell'ordinamento italiano anche agli effetti penali indicati nell'art. 12 c.p., comma 1, della sentenza emessa il 20.8.1992 dalla Corte di appello di Stoccolma, con la quale AN NO era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione (sentenza già riconosciuta agli effetti della esecuzione della pena). Osservava in particolare la Corte che l'effetto penale per cui il p.m. aveva chiesto il riconoscimento, valutare la sussistenza o meno delle condizioni di applicabilità del condono di cui al D.P.R. n. 394 del 1990, rientrava tra quelli indicati nell'art. 12 c.p., comma 1,
secondo cui alla sentenza penale straniera può essere dato riconoscimento per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna;
pronunciava dunque il chiesto riconoscimento agli effetti penali di cui all'art. 12 c.p.p., comma 1. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, il AN, chiedendone l'annullamento sotto il profilo della violazione di legge in quanto la sentenza impugnata sarebbe stata pronunciata senza la puntuale specificazione, da parte del Procuratore Generale, degli effetti per i quali veniva richiesto il riconoscimento, con violazione del diritto di difesa. Il ricorso è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (sez. 2, 25.11.1997 n. 6490, rv. 209598) la norma di cui all'art. 730 c.p.p., comma 3, impone, per la richiesta del procuratore generale, il requisito indispensabile della specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato, essendo ispirata, rispetto alla previsione del codice abrogato, alla maggior tutela delle esigenze del contradditorio e della difesa che si realizzano attraverso il procedimento previsto dall'art. 127 c.p.p.; essa si correla, d'altra parte, alla disposizione di cui all'art. 734 c.p.p., comma 1, la quale, prescrivendo che la sentenza enunci espressamente gli effetti conseguenti al riconoscimento, viene a porre un principio di stretta corrispondenza tra la richiesta del procuratore generale, che è esercizio di azione penale complementare, e la pronuncia del giudice. Nella specie, non sussiste violazione di tali principi in quanto la richiesta del procuratore generale, che ha chiesto di attribuire efficacia alla sentenza straniera agli effetti penali di cui all'art.12 c.p. e la correlata decisione della Corte che tale richiesta ha accolto contengono, con il riferimento alla esecutività agli effetti penali (di cui peraltro espressamente indicato quello che attinente al condono) la chiesta specificazione dell'oggetto della domanda. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009