Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del g.i.p. con il quale, derubricata l'imputazione in una fattispecie per la quale l'azione avrebbe dovuto esercitarsi mediante citazione diretta a giudizio, è disposto il rinvio a giudizio in luogo dell'ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 33 sexies cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 33-sexies c.p.p. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminarehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2003, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 13/11/2003
1. Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1836
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 044761/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano nel proc. pen.
contro
BU JE;
avverso il decreto di rinvio a giudizio in data 29/04/2002 del G.U.P. del Tribunale di Rossano.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. FRATICELLI Mario, di declaratoria di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. Il G.U.P. presso il Tribunale di Rossano, a conclusione dell'udienza preliminare nel procedimento a carico di BU JE ed altri, per il reato di concorso in omicidio volontario, disponeva, con decreto 29 aprile 2002, il giudizio nei confronti della BU per il reato di favoreggiamento.
2. Ritenuta l'abnormità di tale provvedimento, ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano, rilevando che detto G.U.P., già investito del fatto in questione, perché connesso con altro fatto di omicidio volontario, con il citato provvedimento disponendo il rinvio a giudizio in luogo dell'ordinanza di trasmissione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 33 sexies c.p.p., adottava un atto viziato da nullità di carattere assoluto in violazione del combinato disposto degli artt. 178 lett. b), 33 sexies, 429 e 550 c.p.p.. Veniva, in tal modo, adottato un provvedimento in carenza di potere giurisdizionale, dato che spetta all'organo dell'accusa il potere di adottare il decreto di citazione diretta a giudizio per il reato di favoreggiamento personale (art. 550 c.p.p.). In sostanza l'esercizio dell'azione penale, che per il reato in questione assume la forma del decreto di citazione diretta del P.M., è stata esercitata direttamente dal G.U.P. in violazione del principio ne proceda index ex officio, posto a salvaguardia, tra l'altro, dell'esercizio dell'azione penale secondo lo schema tipizzato dalle norme (art. 178 lett. b c.p.p.).
3. Il ricorso è da ritenere inammissibile.
Come è noto, la categoria della "abnormità" è utilizzata al fine di consentire la ricorribilità per Cassazione, in deroga al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di qualsiasi provvedimento che "per la singolarità e stranezza del suo contenuto, sta al di fuori delle norme legislative e dell'intero ordinamento processuale, per cui non rientra nei poteri dell'organo decidente perché incompatibile con i principi generali del sistema" (Cass., Sez. 1^, 12 luglio 1991, De Bono). Ciò premesso, si rileva come l'aver il G.U.P. ignorato che per il reato ascritto all'imputata, l'art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta ad opera del P.M., non vale a qualificare quale abnorme l'impugnato provvedimento.
Una volta avanzata dal P.M. la richiesta al G.U.P. di emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti della BU e dei concorrenti nel delitto d'omicidio, la circostanza che lo stesso G.U.P. abbia derubricato il fatto - ascritto alla medesima - nel delitto di favoreggiamento disponendone il rinvio a giudizio e contemporaneamente restituendo gli atti al P.M. medesimo - previo stralcio delle posizioni degli altri imputati - ciò non faceva venir meno il potere dello stesso G.U.P. di emettere il decreto che disponeva il giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 Novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2004