Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
Non sussiste la condizione di cosiddetta "quasi flagranza" qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della P.G. sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla nozione di “quasi flagranza”: limitiGuido Todaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, apri il file allegato. 1. La libertà è la regola, le sue limitazioni configurano ipotesi eccezionali e le correlate norme sono, pertanto, di stretta interpretazione. Verità ovvia e principio sacrosanto del nostro processo penale, che, però, ogni tanto – anzi, spesso purtroppo – occorre ricordare, a fronte di letture riduttive ovvero interpretazioni devianti. Il caso in esame ne è un esempio: la questione controversa concerne l'esatta determinazione delle coordinate concettuali della nozione di “quasi flagranza”, con particolare riferimento alla fattispecie rappresentata dall'“inseguimento”: dilatarne il significato, di là della lettera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/02/2013, n. 15912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15912 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 07/02/2013
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 152
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 21029/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MACERATA;
nei confronti di:
CC LU N. IL 10/04/1985;
UG MA N. IL 16/11/1981;
UN EO N. IL 17/07/1985;
avverso l'ordinanza n. 175/2012 TRIBUNALE di MACERATA, del 29/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette le conclusioni del PG, annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ricorre per la cassazione dell'ordinanza con cui il gip non ha convalidato l'arresto di NI LU, LM AD e UN OR in flagranza del reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2, 5, e 7.
Il gip riteneva non sussistente lo stato di flagranza atteso che i furti erano stati consumati verso le 17,30 ed i primi elementi di indagine a carico dei predetti erano stati raccolti solamente dopo il secondo intervento della pg, avvenuto alle ore 18,30, con esclusione del concetto di "quasi flagranza" che richiede che la commissione del reato sia avvenuta "poco prima".
Il pubblico ministero ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 382 c.p.p., rilevando che i tre erano stati visti aggirarsi sul posto, consumare uno dei furti sulle auto posteggiate e che la pg era intervenuta a pochissima distanza temporale, allertata da persona che aveva assistito ai fatti stessi;
era pertanto erronea la decisione del gip che aveva escluso la quasi-flagranza essendo troppo lungo il lasso temporale tra la consumazione dei fatti e l'intervento della pg. Lamenta anche che il giudice non ha provveduto sulla richiesta di misura cautelare avanzata dal pm nei confronti di LM AD.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solo con riferimento al secondo motivo. Ha già altre volte osservato questa Corte che l'espressione utilizzata dall'art. 382 cod. proc. pen. "viene colto nell'atto di commettere il reato" sottolinea il carattere percettivo del rapporto esistente tra l'autore del reato e colui che ne ha cognizione. In particolare, secondo una recente pronuncia di questa Corte (sez. 3 13 luglio 2011, n. 34918, P. M. in proc. Z., rv. 250861 ) non sussiste la condizione di cosiddetta "quasi-flagranza" qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della P.G. sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi. La pronuncia si richiama al prevalente orientamento, già espresso da Sez. 5, n. 19078 del 31/03/2010, Festa, Rv. 247248; Sez. 6, n. 20539 del 20/04/2010, P.M. in proc. R., Rv. 247379; Sez. 2, n. 7161 del 18/01/2006, P.M. in proc. Morelli, Rv. 233345; Sez. 4, n. 17619 del 05/02/2004, P.M. in proc. Sakoumi ed altro, Rv. 228180; Sez. 5, n. 3032 del 21/06/1999, Carrozzino, Rv. 214473, secondo cui non sussiste lo stato di quasi flagranza, che rende legittimo l'arresto, se l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria trovi causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della stessa polizia giudiziaria, ma nella denuncia della persona offesa, o nelle indicazioni di terze persone o, ancora, in dichiarazioni confessorie dello stesso accusato. In tali casi, infatti, come esplicitato in particolare da Sez. 1, n. 6642 dell'11/12/1996, P.M. in proc. Palmarini, Rv. 207085, si richiederebbe inevitabilmente un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell'istituto, caratterizzato, invece, da un'immediata, autonoma e diretta percezione delle tracce del reato.
Non merita dunque censura l'ordinanza impugnata che ha fatto applicazione di tali principi.
Invece è fondato il secondo motivo con il quale si deduce che il giudice non ha preso in considerazione la richiesta del pm di applicazione di misura cautelare.
2. In tale situazione l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente la richiesta di applicazione di misura cautelare.
Il ricorso va nel resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente al punto concernente la richiesta di applicazione di misura cautelare con rinvio al Tribunale di Macerata. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013