Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
Lo stato di quasi-flagranza implica che la polizia giudiziaria abbia avuto immediata e contestuale percezione della commissione del reato e che, in forza di tale diretta percezione, abbia posto in essere una tempestiva attività di localizzazione ed apprensione degli autori del reato. (La Corte ha precisato che la percezione, oltre che di tipo visivo e diretto, può essere anche di tipo uditivo e quindi indiretto, ancorché sussista il rapporto di immediatezza, nei casi in cui il fatto reato sia commesso per mezzo del telefono o di altro sistema di comunicazione fonica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/07/2007, n. 35458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35458 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 06/07/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 1097
Dott. TAVASSI Marina A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 004354/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di PESCARA;
nei confronti di:
1) DI BE PE N. IL 31/08/1967;
2) IO EL N. IL 13/02/1970;
avverso ORDINANZA del 24/10/2006 GIP TRIBUNALE di PESCARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Antonio Mura, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, in relazione al reato di cui al capo B). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 24.10.06, il GIP presso il Tribunale di Pescara non convalidava l'arresto di De DE PP e di IO NG, disponendo per questi la misura dell'obbligo di dimora in Lanciano. I due prevenuti erano stati accusati di rapina nei confronti di NI ON, querelante.
Con ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Pescara, Dott.ssa Barbara Del Bono, in data 31/10/06, veniva dedotta, come primo motivo di gravame, la violazione e/o erronea applicazione della legge penale e, in particolare, degli artt. 391, 380 e 381 cod. proc. pen. nell'assunto che fosse del tutto errato il giudizio circa l'insussistenza delle condizioni per l'affermazione della quasi flagranza di reato nel caso di specie. I due imputati, individuati grazie alle dichiarazioni dei testimoni, dopo il fatto, erano stati perquisiti ed erano stati trovati in possesso della somma rubata alla querelante;
infine erano arrestati dagli agenti della PG a meno di un'ora dai fatti.
L'orientamento della stessa Corte di Cassazione individuava la quasi flagranza nell'arresto portato a termine dopo un certo lasso di tempo, sia pure non breve, durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si fosse svolta senza soluzioni di continuità, anche con la finalità di espletare accertamenti volti a qualificare la gravità del fatto reato, al fine di valutare l'esercizio della facoltà di arresto.
Inoltre, il PM sottolineava la totale mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di convalida dell'arresto relativamente al capo A) per tentata estorsione. A norma dell'art. 391 c.p.p., il giudice in sede di convalida di arresto è chiamato a valutare e motivare la legittimità e la sussistenza dei presupposti dell'arresto, in riferimento ai due requisiti dell'astratta configurabilità, sulla base degli atti della causa, dell'ipotesi di reato ipotizzata e della flagranza o quasi flagranza, ponendo in essere una sorta di ratifica di un atto di polizia giudiziaria, basato su risultanze di fatto idonee a far ritenere commesso il reato, sia pure evitando di sconfinare nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il cui accertamento è tipico della fase processuale. Sulla base di tali considerazioni il PM ricorrente concludeva chiedendo alla Corte di Cassazione l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, letto il ricorso del PM di Pescara, riteneva le deduzioni svolte da questo fondate in ordine alla sussistenza della quasi flagranza per il reato di rapina di cui al capo B).
Riteneva, invece, il provvedimento non viziato sul piano della legittimità in ordine alla mancata convalida dell'arresto, poiché il giudice aveva tenuto presente i caratteri concreti della fattispecie, individuando in quello che il PM ricorrente aveva qualificato come tentativo di estorsione l'antefatto di una progressione criminosa sfociata nella rapina consumata, con conseguente assorbimento della condotta in tale delitto. Concludeva quindi per l'annullamento della sentenza impugnata nei limiti sopraindicati con rigetto nel resto.
Questo Collegio ritiene pienamente condivisibili i rilievi svolti dal PG con riferimento all'asserita mancanza di motivazione a proposito della convalida dell'arresto per la fattispecie delittuosa rubricata al capo A). La motivazione resa dal GIP sul punto appare, infatti, puntuale e coerente, scevra da vizi rilevabili nella presente sede di legittimità. Il GIP infatti ha ritenuto che nella specie non sussistessero i gravi indizi del delitto di tentata estorsione sia perché la condotta era stata commessa - secondo la stessa tesi enunciata dalla querelante - allo scopo di rivendicare una propria pretesa al pagamento di spese di viaggio, sia perché - secondo la stessa prospettazione del PM - detta condotta costituisce l'antefatto di una progressione criminosa sfociata nella rapina consumata. Il ritenuto assorbimento della condotta in tale delitto, motivato nei termini sopra riportati, escludeva la necessità di ulteriore motivazione circa la richiesta convalida dell'arresto. La Corte è, invece, di avviso contrario rispetto alle considerazioni svolte dal PM ricorrente e dal PG in merito alla violazione di legge con riferimento all'esclusione della quasi flagranza per il rato di cui al capo B).
Va premesso che, l'espressione utilizzata dall'art. 382 cod. proc. pen. ("viene colto nell'atto di commettere il reato") sottolinea il carattere percettivo del rapporto esistente fra l'autore del reato e colui che ne ha cognizione. Tale percezione oltre che di tipo visivo e diretto, può essere anche di tipo uditivo e, quindi, indiretto (ancorché sussista il rapporto di immediatezza), laddove il fatto reato sia commesso per mezzo del telefono o di altro sistema di comunicazione fonica, trattandosi pur sempre di una percezione sensoriale idonea a rendere immediatamente edotti della commissione del reato. Deve, comunque, trattarsi di una percezione immediata e contestuale del reato da parte della polizia giudiziaria, cui abbia fatto seguito anche una tempestiva attività di localizzazione ed apprensione degli autori del reato, che possa quindi essere qualificata come "quasi-flagranza".
Se è vero che l'inseguimento del reo idoneo a definire il concetto di quasi-flagranza va inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico, ricomprendendo anche l'azione di ricerca, immediatamente posta in atto, anche se non immediatamente conclusa, purché protratta senza soluzione di continuità e purché, quindi, l'arresto non intervenga dopo la cessazione della fuga o dopo che sia terminato l'inseguimento (in tal senso Cass. ord. 2738 del 7.6.1999, rv. 214469; conf. sent. n. 19392 del 4.3.2004, n. 4348 del 30.1.02), tuttavia non può prescindersi dalla percezione diretta del reato da parte della Polizia Giudiziaria. Al contrario tale elemento manca nel caso di specie.
La motivazione resa sul punto dal GIP con il provvedimento impugnato si pone in linea con l'orientamento già espresso in analoga occasione da questa medesima sezione della Cassazione, laddove ha osservato (Sez. 2, sentenza n. 7161 del 18/01-24/02/2006, rv. 233345, P.M. in proc. Morelli) che non sussiste lo stato di quasi flagranza che rende legittimo l'arresto, se l'inseguimento da parte della polizia giudiziaria, che poi culmina con l'arresto, trova causa non già nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, ma nella denuncia della persona offesa. Il ricorso pertanto non merita accoglimento e deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007