Sentenza 21 settembre 2012
Massime • 1
Nel reato di diffamazione in cui sia persona offesa un ente commerciale, il concetto di reputazione deve ritenersi comprensivo anche del profilo connesso all'attività economica svolta dall'ente ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale, sicché la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale del soggetto giuridico. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto attinente al concetto di reputazione la divulgazione a mezzo stampa della falsa notizia che, presso l'esercizio commerciale, era stato accoltellato un buttafuori ad opera di un cliente).
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La massima Non integra il delitto di diffamazione l'imputazione ad una società commerciale di una generica inadempienza contrattuale, trattandosi di un'affermazione che non contiene una carica dispregiativa, tale da essere avvertita nel comune sentire come espressione della volontà di offendere la reputazione dell'ente commerciale destinatario dell'affermazione. (Fattispecie in cui due professionisti avevano inviato una e-mail a più persone con cui avevano giustificato la cessazione del rapporto professionale con una società "per inadempienze contrattuali della committente" - Cassazione penale sez. V - 16/10/2019, n. 4448. Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare …
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Cassazione penale sez. V, 01/12/2021, (ud. 01/12/2021, dep. 10/02/2022), n.4874 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che l'esimente del diritto di critica presupponente, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui, con l'utilizzo anche ad espressioni forti e persino suggestive, al fine di potenziare l'efficacia del discorso o del testo e richiamare l'attenzione dell'interlocutore destinatario, incontra, tuttavia, il limite immanente del rispetto della dignità altrui, non potendo l'esercizio di tale diritto costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al patrimonio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2012, n. 43184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43184 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 21/09/2012
Dott. BRUNO PA Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 949
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 17657/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI IO N. IL 18/09/1969;
2) IC PA N. IL 09/05/1957 C/;
avverso la sentenza n. 4124/2007 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del 13/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG.
- Il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Roberto Aniello, ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Per il ricorrente è comparso l'avv. Antonella Leopizzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre ZO RI, quale socio accomandatario e legale rappresentante della B-Side di ZO RI & C. Sas, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in data 13-10-2011, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., dal Giudice dell'udienza preliminare di Cosenza, che ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di LI PA per il reato di cui all'art. 57 cod. pen. "perché il fatto non sussiste".
Il Pubblico ministero, su ordine del Giudice delle indagini preliminari, aveva chiesto il rinvio a giudizio del LI perché, quale direttore responsabile del quotidiano "Calabria Ora", aveva colposamente consentito la divulgazione di un articolo di stampa in cui si asseriva, contrariamente al vero, che presso l'esercizio commerciale B-Side Pub Live Music era stato accoltellato un "buttafuori", ad opera di un cliente del locale.
Il Giudice dell'udienza preliminare, pur ritenendo che anche un ente collettivo possa essere soggetto passivo di diffamazione e pur considerando che la notizia non corrispondeva al vero, ha ritenuto l'irrilevanza penale del fatto perché il giornalista non aveva ascritto al gestore del locale alcuna condotta riprovevole, ma aveva narrato un fatto idoneo ad incidere sull'avviamento commerciale. Senonché, aggiunge il giudicante, "per assumere rilevanza penale, occorre quantomeno la divulgazione di comportamenti riferiti alla parte lesa che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio". Sulla stessa lunghezza d'onda è, per il giudicante, la dottrina, per la quale è pacifico che l'offesa debba incidere direttamente sulle qualità e sul valore sociale della persona in sè, in quanto l'oggetto giuridico del reato è un diritto della personalità.
2. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione. Deduce che il Giudice delle indagini preliminari aveva, con provvedimento del 25-3-2011, ordinato la formulazione dell'imputazione per i reati di cui agli artt. 595 e 596 cod. pen., mentre il Pubblico ministero lo aveva fatto per il più blando reato di cui all'art. 57 cod. pen.. Ciò è tanto più grave in quanto l'articolo era stato pubblicato anonimo e il legale della società aveva avvertito la redazione del giornale della falsità della notizia prima della sua pubblicazione. Lamenta che il Giudice dell'udienza preliminare abbia deciso sulla base di una nozione restrittiva del bene giuridico "reputazione" e non abbia considerato che esso non è costituito solo dalle qualità personali, ma anche dalla "immagine che un soggetto ha costruito di sè nel proprio ambito lavorativo": immagine certamente lesa dalla divulgazione di fatti che ne compromettono l'affidabilità. Lamenta infine che il Giudice dell'udienza preliminare non abbia argomentato in ordine alla violazione, da parte del direttore del giornale, delle prescrizioni contenute nel "codice deontologico e carta doveri del giornalista" e in ordine alla violazione delle norme del D.lgs 196 del 30-6-2003 sulla riservatezza e tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti, "sebbene tali infrazioni, sanzionate penalmente, fossero contenute nell'atto di querela". CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili affrontati dal ricorrente.
La prima questione di diritto devoluta a questa Corte di legittimità è se il Pubblico Ministero, che abbia chiesto l'archiviazione della notizia per un determinato reato e si sia visto rigettare la richiesta dal Giudice delle indagini preliminari, con ordine contestuale di formulare l'imputazione per un reato diverso da quello iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., sia obbligato ad esercitare l'azione penale per il diverso reato ritenuto dal giudice.
Al quesito deve darsi risposta affermativa, giacché, come è stato ripetutamente osservato da questa Corte, il GIP, quando è richiesto di archiviare il procedimento, esercita il suo potere di controllo confrontandosi con la notizia di reato, intesa tuttavia quale fatto o fatti emergenti dall'integrante dei risultati dell'indagine (Corte cost. sent. 478 del 1993), e non con una specifica imputazione (Sez. 2, sent. 19447 del 3.4 - 6.6.2006 in proc. Filippone): oggetto della valutazione e decisione sulla richiesta di archiviazione è pertanto l'intera situazione fattuale risultante dagli atti, e non una, o più, specifiche ipotesi di qualificazione giuridica della stessa o di parti della stessa. Il GIP è quindi libero di dare alla situazione fattuale emergente dagli atti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal Pubblico Ministero, e oggetto di corrispondente iscrizione nel registro delle notizie di reato, proprio perché il thema decidendum si modella non sulla base di una specifica domanda bensì sulle risultanze processuali (Cass., 34284/2011; Sez. 5, sent. 43262 del 7.10 - 19.11.2008 in proc. Frizzo;
Sez. 5, ord. 22390 del 10.5 - 13.6.2005 in proc. Zamponi). In esito a tale riqualificazione può ordinare nuove indagini ovvero la formulazione dell'imputazione. E la possibilità che l'imputazione venga quindi formulata, a seguito dell'ordine del giudice, per un titolo di reato diverso da quello o quelli indicati nel registro delle notizie di reato costituisce pertanto una conseguenza fisiologica all'esercizio di tale legittimo potere, rispetto a cui il Pubblico Ministero assume un obbligo di conformazione. È pacifico poi in giurisprudenza (l'argomento è condiviso anche dal Giudice dell'udienza preliminare di Cosenza) che non solo una persona fisica, ma anche un'entità giuridica o di fatto - una fondazione, un'associazione o una società -possa rivestire la qualifica di persona offesa dal reato: è infatti concettualmente ammissibile l'esistenza di un onore e decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa (Cass. 11.4.86 n. 0 2817 Rv 172417; Cass.23.2.88 n. 0 3756 Rv 177953; Cass. 16.3.92 n. 0 2886 Rv 189101; Cass.27.4.98 n. 0 4982 Rv 210601; Cassazione penale, sez. 5^, 07/10/1998,
n. 12744). In questa scia è stato ritenuto che possono costituire soggetto passivo del reato di diffamazione una comunità religiosa (Sez. 5, Sentenza n. 2817 del 16/01/1986), un partito politico (Sez. 5, Sentenza n. 2886 del 24/01/1992), un Consiglio dell'Ordine (Cass, Pen., sez. 5^, n. 1188 del 26-10-2001), uno studio professionale (Sez. 5, Sentenza n. 16281 del 16/03/2010), una società di capitali (Sez. 5, Sentenza n. 19368 del 14/02/2006. Imp. Zunino. Rv. 234539), sia come riflesso all'offesa recato ad un singolo componente, sia come offesa portata direttamente all'ente.
Senonché, nel caso di specie l'offesa alla reputazione è stata esclusa sulla considerazione che, per assumere rilevanza penale, la divulgazione offensiva deve riguardare "comportamenti riferiti alla parte lesa": il che, se ben si intende il pensiero del giudicante, vi è diffamazione solo allorché vengano divulgati comportamenti tenuti dalla parte lesa, che siano lesivi della reputazione. Cioè, allorché si accusa (ingiustamente) una persona di aver fatto qualcosa di riprovevole.
In questo senso la decisione è errata, sia che per "parte lesa" si intenda il soggetto collettivo diffamato, sia che si intendano le persone che lo compongono.
Posto, infatti, che la reputazione è data dalla stima e dalla considerazione di cui un soggetto gode nell'ambito sociale ed economico di appartenenza, la reputazione è pregiudicata non solo dall'attribuzione alla persona di "comportamenti", ma anche dalla divulgazione di notizie comunque idonee ad intaccarne l'opinione tra il pubblico dei consociati. Pertanto, non solo "atti" posti in essere dalla persona offesa, ma anche abitudini, attitudini e qualità (negative, ovviamente) ad essa attribuite e persino situazioni equivoche in cui venga indebitamente collocata possono essere idonei ad offendere il bene protetto e, quindi, a integrare il reato, in quanto trattasi di reato a forma libera. Allorché, poi, si tratti di un ente commerciale, la nozione di reputazione deve ritenersi comprensiva anche del profilo connesso all'attività economica svolta dall'ente e alla considerazione che essa ottiene nel gruppo sociale, sicché la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale del soggetto giuridico.
La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi, giacché ha escluso la lesione alla reputazione sul rilievo che non sono stati propalati fatti idonei a "incidere direttamente sulle qualità e sul valore sociale della persona in sè", in quanto non è stata ascritta al gestore del locale alcuna condotta riprovevole. Ha trascurato però il fatto che la lesione della reputazione (commerciale, in questo caso) può anche conseguire alla narrazione di fatti che concernono comunque la persona offesa, facendola apparire inadeguata rispetto alla funzione economica che assolve.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio al tribunale di Cosenza per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2012