Sentenza 22 giugno 2011
Massime • 1
Non è abnorme, né in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice investito della richiesta di archiviazione, nel rigettarla, imponga al pubblico ministero di formulare l'imputazione per il medesimo fatto, ma in relazione ad altro titolo di reato.
Commentario • 1
- 1. Richiesta di archiviazione: abnorme l'imputazione coatta per reato diversoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 18 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2011, n. 34284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34284 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 22/06/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 971
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 719/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, nei confronti di:
SE ZO, nato [...];
avverso l'ordinanza 2/12/2010 del Gip del Tribunale di Torre Annunziata;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. A. Montagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Gip del Tribunale di Torte Annunziata, con ordinanza 2/12/2010, disattendendo la richiesta del P.M. di archiviazione del procedimento penale a carico di ZO SE, indagato in ordine al reato di cui all'art. 336 c.p., disponeva che il P.M. formulasse a carico del predetto l'imputazione di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341- bis cod. pen.), ravvisando nella condotta tenuta dall'indagato gli estremi di tale illecito.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, deducendo l'abnormità del provvedimento adottato del Gip, che non poteva imporre al P.M. l'esercizio dell'azione penale per un reato mai iscritto e mai oggetto di indagini.
3. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Osserva la Corte che il provvedimento con il quale il Gip, decidendo sulla richiesta di archiviazione, disattende la stessa e dispone che il P.M. formuli il capo di imputazione non è impugnabile, difettando una espressa previsione di legge al riguardo, cosi come prescrive l'art. 568 cod. proc. pen., ispirato al principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione.
Nè, d'altra parte, il provvedimento, di carattere ordinatorio, adottato dal Gip è abnorme, rientrando tra i poteri di controllo dello stesso Gip sull'iniziativa penale del P.M. quello di individuare, all'esito dell'udienza camerale partecipata, l'esatta qualificazione giuridica del fatto oggetto d'indagine e della richiesta d'archiviazione.
Si verserebbe, invece, nell'ipotesi dell'atto abnorme, qualora il Gip, in relazione ad un fatto non oggetto della richiesta di archiviazione e in ordine al quale il P.M. si è riservato ogni determinazione circa l'esercizio o meno dell'azione penale, imponesse la formulazione coatta dell'imputazione. Soltanto in tale caso il Gip si sovrapporrebbe, in maniera non consentita dagli schemi ordinamentali, ai poteri d'iniziativa propri del P.M..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011