Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2026, n. 18115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18115 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da IM RE MA SI GI
18115-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
MA RA TT
IN AN AR CI LA LL
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
UP 16/04/2026
- Relatore -
R.G.N. 3439/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NO ID nato ad [...] il [...]
avverso la sentenza del 29/10/2025 della Corte d'appello di Torino
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA RA TT;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MA Elena Gamberini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29/10/2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Asti del 9/10/2023, con la quale è stata dichiarata la penale responsabilità dell'imputato per i reati di resistenza e lesioni, in danno di AN UC, educatore professionale in servizio presso il consorzio socio assistenziale di Alba, che stava coadiuvando appartenenti alla polizia municipale e ai carabinieri nella notifica del decreto del Tribunale dei minorenni di Torino, facendogli passare un laccio da scarpe intorno al collo e successivamente colpendolo, cagionandogli lesioni.
2. Con il ricorso proposto, per il tramite del difensore Avv. Guido Cardello, si deducono quattro motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo motivo si assume vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale, con manifesta illogicità e/o contraddittorietà e/o mancanza di motivazione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., relativamente a tutti i capi di imputazione, omesso di valutare le corrette risultanze dell'istruttoria dibattimentale;
in particolare per quanto riguarda il capo a), la Corte di appello non ha esaminato quanto dedotto nell'atto di appello, con riferimento alla ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato NO ID di essere destinatario di un provvedimento riguardante la collocazione dei suoi figli minori;
illogica appare la correlazione tra comportamento dell'imputato verso l'AN e la conoscenza di un intervento del Tribunale per i minorenni, come manifestamente illogica è l'ulteriore considerazione in merito agli accordi intervenuti tra polizia municipale, carabinieri e CSA di Alba per provvedere alla notifica del provvedimento del Tribunale minorile ai due genitori separatamente e in due diversi luoghi;
la Corte ha, inoltre, omesso di considerare, e pertanto di valutare, come l'AN stesso avesse dichiarato di non essere stato Incaricato dai vigili di notificare il predetto provvedimento del giudice minorile né di collaborarvi, atteso che tale compito spettava ad essi, mentre il CSA è mera struttura di accoglienza;
nel caso di specie nessun atto di nessun pubblico ufficiale era in corso e pertanto la violenza posta in essere da NO non avrebbe potuto a nessun titolo rientrare nella fattispecie di resistenza;
in relazione al capo b) la sentenza di appello non ha escluso la sussistenza del nesso teleologico tra il delitto di lesioni e quello di resistenza a pubblico ufficiale senza motivare sul punto, mentre, cadendo l'integrazione del delitto di resistenza, verrebbe meno anche l'aggravante teleologica e le lesioni risulterebbero procedibili a querela;
le lesioni comunque non risultano collegate all'utilizzo del laccio da scarpe, avendo la sentenza impugnata solo sostenuto che la p.o., tentando di liberarsi dal laccio da scarpe intorno al collo, abbia facilitato la successiva azione lesiva costituita da schiaffi e da una ginocchiata.
2.2 Con secondo motivo si deduce la violazione dell'art 521 comma 2, cod. proc. pen. per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza con nullità della sentenza ex art 522 cod. proc. pen. per compromissione del diritto di difesa, in quanto la sentenza è stata pronunciata su fatto nuovo e diverso da quello di cui all'imputazione, senza le dovute garanzie processuali;
l'emersione di un fatto diverso o ancora meglio di due fatti diversi da quelli contestati avrebbe dovuto comportare la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art 521 comma 2 cod. proc. pen.; in mancanza, la sentenza dovrà essere dichiarata nulla.
2.3 Con terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione e/o erronea applicazione della legge penale, relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131- bis cod. pen. e/o comunque per violazione di legge ex art 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. su tale punto, avendo la Corte di appello rigettato la richiesta ex art. 131- bis cod. pen. per la presunta gravità dei fatti stessi e in particolare di quello di lesione che impedirebbe di valutare i fatti come di particolare tenuità, mentre avrebbe dovuto considerare le modalità della condotta, il grado di consapevolezza da esse desumibile, l'entità del danno e il carattere non abituale della condotta.
2.4 Con quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla mancata sostituzione della pena ex art 53 e segg. L. 689/81, in base al decreto legislativo 150/22 e all'art. 20-bis cod. pen., ovvero mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto, avendo ritenuto la Corte la richiesta effettuata generica e non documentata, mentre la richiesta di sostituzione della pena non ha necessità di specificazione né tantomeno di documentazione trattandosi di una facoltà dell'imputato e del suo difensore;
in particolare, i precedenti penali non possono essere presi in considerazione per negare la sostituzione della pena ma solo per valutare l'efficacia della sanzione sostitutiva scelta;
la Corte di appello ha quindi espresso una motivazione non solo parziale ma addirittura inesistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il ricorso riproduce pedissequamente l'atto di appello senza minimamente confrontarsi con l'esauriente motivazione fornita dalla Corte di appello. In particolare, la Corte di Appello, ripercorrendo cronologicamente e logicamente gli avvenimenti, ha ritenuto che AN rivestisse la qualità di soggetto qualificato quanto meno ai sensi dell'art. 358 cod. pen. in ragione dei suoi compiti istituzionali di educatore professionale, dipendente dei servizi sociali di enti locali, al quale quindi non si può negare la veste di incaricato di pubblico servizio, valutando correttamente che AN in quel contesto stesse operando anche in ausilio alla polizia municipale per la notifica del provvedimento del Tribunale del minori, spiegandone l'effettiva portata ai genitori;
NO, che in base alla ricostruzione dei giudici di merito, aveva immediatamente compreso che veniva in rilievo il tema riguardante i minori, aveva altresì contezza di un provvedimento giudiziario da notificare, avendo AN esplicitamente dichiarato di voler procedere
a una lettura ragionata dell'atto con lui e con la moglie Cambri, di talché, da un lato, AN stava agendo in una delle qualità rilevanti ex art. 337 cod. pen., dall'altro, il ricorrente aveva di ciò consapevolezza nel momento in cui l'aveva reattivamente aggredito, non rilevando il fatto che AN in quel momento non stesse direttamente notificando l'atto, ma dovendosi tuttavia aver riguardo al complessivo contesto, comprensivo delle fasi immediatamente precedenti e di quelle successive, comunque direttamente funzionali alla completezza dell'atto. Non è da porre in dubbio la qualifica ricoperta dall'AN, educatore professionale alle dipendenze del consorzio socio-assistenziale di Alba - Langhe - Roero, enti esponenziali territoriali, in relazione alla specifica attività svolta dal predetto al momento del fatto, cioè la lettura ragionata del provvedimento, -cfr. pag. 4, sentenza di primo grado-, fase comunque destinata ad inserirsi, propiziandone il buon esito, nell'attività di notifica del provvedimento giudiziale al ricorrente e alla moglie. Deve anche evidenziarsi come la definizione di pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico servizio, di cui rispettivamente agli artt. 357 e 358 cod. pen., richiamano le norme extra-penali che determinano la natura pubblica della funzione o del servizio e, pertanto, il contenuto di quelle definizioni, così ampiamente inteso, acquista natura di norma penale non solo perché i predetti articoli sono inseriti nel cod. pen., ma soprattutto perché la qualità del soggetto deve intendersi richiamata in ogni precetto di natura penale che prevede la figura di pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, quale soggetto attivo o passivo del reato. Come affermato da giurisprudenza, pur se risalente, citata anche nella sentenza impugnata, l'assistenza sociale svolta dagli enti pubblici è una tipica funzione pubblica, di conseguenza, le persone incaricate di svolgere attività dirette a scopi assistenziali non possono non essere classificate tra quelle che esercitano una pubblica funzione ai sensi degli artt. 336 e segg. cod. pen.; in particolare, deve riconoscersi la veste di soggetto qualificato all'assistente sociale che presso l'amministrazione provinciale svolga funzioni di investigazione, di accertamento, e in genere di istruzione delle pratiche assistenziali, e che, pertanto, contribuisca con la propria attività al raggiungimento dei fini di carattere sociale perseguiti dall'amministrazione stessa (Sez. 6, n. 1128 del 13/10/1970, [...], Rv. 115951-01). Più recente pronuncia ha stabilito che «in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il personale di comunità socio-assistenziale (nella specie, educatore professionale e consulente psicologo), che operi presso strutture accreditate con la Regione, siccome svolgente, in favore dei ricoverati, funzioni pubblicistiche preordinate alla tutela
della salute individuale e collettiva e dotato del potere di adottare, in autonomia, provvedimenti conformativi dei comportamenti degli utenti, finalizzati al percorso terapeutico-riabilitativo di lungo periodo. (Sez. 6, n. 3932 del 14/12/2021, [...], Rv. 282755 01: nella specie, la Corte ha ritenuto che le minacce profferite contro tali operatori per indurli a desistere dallo svolgimento dei compiti d'istituto integrino il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.).
3.1 Conseguentemente a quanto affermato, le censure mosse al capo b) - basate sulla insussistenza del reato di resistenza e della correlata insussistenza dell'aggravante teleologica, che renderebbe le lesioni procedibili a querela- risultano infondate.
4. Il secondo motivo è del tutto generico ed aspecifico, venendo in rilievo doglianze solo assertivamente dedotte, a fronte del concreto tenore delle imputazioni, oggetto del giudizio di merito: deve aggiungersi che non rilevano profili meramente lessicali e meccanicistici, in quanto viene in rilievo l'esercizio del diritto di difesa nella sua concretezza, la cui violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi, com'è certamente avvenuto nel caso di specie, nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto sostanziale dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, [...], Rv. 248051-01).
5. Relativamente al terzo motivo si osserva che, a fronte della sentenza n. 172/2025 della Corte Costituzionale, depositata il 10 dicembre 2025, poco prima della decisione della Corte di appello, l'applicabilità dell'art. 131-bis è stata nondimeno esclusa, non vertendosi in ipotesi di particolare tenuità, avuto riguardo alla incontrollata violenza dell'aggressione posta in essere, al fatto che NO abbia fatto ricorso all'uso di un laccio da scarpe, indicativo dell'intensità del dolo con cui ha agito, alla circostanza che l'imputato abbia riportato condanne per resistenza a pubblico ufficiale nel 2005 e nel 2017, oltre ad altri precedenti per reati-rissa; maltrattamenti- che valgono a connotare l'estremo dell'abitualità.
6. Altrettanto correttamente è stata disattesa la richiesta di sostituzione della pena, avanzata con deduzioni generiche e non producendo alcuna documentazione, e comunque vedi pagina 11 della sentenza impugnata- 'non confrontandosi con quanto già osservato dal Tribunale sul punto della non sussistenza dei requisiti richiesti per la sostituzione dall'art. 58 legge 689/8', che impingono anche nella valutazione prognostica circa il mancato rispetto dei limiti imposti e delle connesse prescrizioni, fermo restando il negativo giudizio in ordine all'idoneità delle pene sostitutive a prevenire la commissione di ulteriori reati.
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7. Il ricorso, per i motivi su esposti, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 16/04/2026
Il Consigliere estensore MA Graz TT
Il Presidente IM RE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 MAG 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO PP RI
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