Sentenza 5 aprile 2016
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, è impugnabile con appello ex art. 322 - bis cod. proc. pen. il provvedimento di liquidazione di acconto in favore dell'amministratore giudiziale dei beni sottoposti a vincolo, in quanto tale provvedimento, incidendo sulla diretta consistenza del vincolo reale, non può essere considerato atto di ordinaria natura amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2016, n. 24815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24815 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2016 |
Testo completo
248 1 5/ 1 6 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асл Composta da 805 Sent. n.Silvio Amoresano - Presidente - Enrico Manzon CC - 05/04/2016 R.G.N. 47978/2015Emanuela Gai Relatore - Alessandro Maria Andronio US Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da MA IR, nato a [...] il [...] AG US, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/09/2015 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
هو letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Pinelli che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. IR MA e US AG hanno proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 17/09/2015 (dep. 09/10/2015) del Tribunale di Napoli, emessa ai sensi dell'art. 322 bis cod.proc.pen., di dichiarazione di inammissibilità dell'appello, proposto dai ricorrenti MA e AG, avverso il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale di liquidazione, a titolo di acconto, di compensi all'amministratore giudiziario per l'ammontare di € 22.800,00 imputandoli al costo di gestione. Deducono i ricorrenti, IR MA quale amministratore, US AG, soggetto titolare delle quote della società Ecotransider srl, sottoposta a sequestro preventivo, con il promo motivo la violazione di legge processuale in relazione all'art. 591 comma 1 lett b) cod. proc.pen. per avere il Tribunale ritenuto la non impugnabilità del provvedimento del G.I.P. di liquidazione dell'acconto dei compensi all'amministratore giudiziario, ai sensi dell'art. 322 bis cod.proc.pen. Argomentano i ricorrenti che il provvedimento di liquidazione dell'acconto sul compenso all'amministratore giudiziario avrebbe natura di atto eccedente l'ordinaria amministrazione e che, attraverso l'imputazione al conto di gestione, avrebbe l'attitudine ad incidere sulla capacità imprenditoriale e commerciale della società in amministrazione, diminuendo drasticamente la liquidità e dunque la conseguente operatività, con conseguente capacità di incidere sulla redditività, e di conseguenza anche sul valore della società stessa, riverberandosi anche sulle aspettative di recupero e restituzione delle quote al titolare, da cui l'interesse ad impugnare in capo ai ricorrenti. Poiché il provvedimento di liquidazione del G.I.P. produce effetti immediati, e tenuto conto della natura di atto eccedente l'ordinaria amministrazione, dovrebbe annoverarsi, il medesimo, tra le ordinanze in materia di sequestro preventivo verso le quale è esperibile l'appello previsto dall'art. 322 bis cod. proc.pen. e, conseguentemente, essendo esperibile l'impugnazione proposta l'ordinanza di inammissibilità dovrebbe essere annullata. Evidenziano, ancora, i ricorrenti che il Tribunale avrebbe equivocato nel citare i precedenti giurisprudenziali che negano l'autonoma impugnazione del decreto di liquidazione in acconto dei compensi agli amministratori, trattandosi di precedenti nel quali l'acconto era stato disposto su richiesta dell'amministratore; precedenti, all'evidenza, non applicabili per il caso in cui l'impugnazione provenga da terzi soggetti diversi dall'amministratore (come nel caso in esame). La non impugnabilità escluderebbe la tutela dei soggetti terzi che si ritengono pregiudicati dall'imputazione nel conto di gestione delle somme riconosciute in anticipazione, tanto più nel caso in cui la liquidazione dei compensi è avvenuta in costanza di sequestro preventivo non tradottosi in confisca. Con un secondo motivo, collegato al primo motivo, deducono la violazione dell'art. 42 d.lgs settembre 2011 n.159 in relazione alla ritenuta applicabilità della disciplina di cui al comma 3 anche nell'ipotesi regolata dal comma 5 cit.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto la € dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 2 H CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito esposti. Va in primo luogo accolto il rilievo difensivo sulla non pertinenza dei richiami giurisprudenziali operati dal Tribunale, in quanto fondato. Ed invero il Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione del provvedimento de quo, ai sensi dell'art. 322 bis cod.proc.pen., ha richiamato il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità che esclude l'impugnabilità in via autonoma, prima della liquidazione finale, del provvedimento con cui viene liquidato l'acconto sul compenso dell'amministratore giudiziario. Tale richiamo non è pertinente poiché il principio è stato espresso come peraltro indicato nello stesso provvedimento - nei casi di impugnazione da parte dell'amministratore giudiziario, e non in - caso in cui l'impugnazione provenga da parte di un terzo, come nel caso in esame. Peraltro, alla ritenuta non congruità della motivazione non discende, in via consequenziale, la non correttezza della decisione impugnata e dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Per completezza deve darsi atto che il Tribunale, a corollario dell'affermazione circa la non impugnabilità del provvedimento di liquidazione, non condivide il principio, richiamato dalla difesa, della necessità di assicurare il controllo giurisdizionale sull'amministrazione dei beni sequestrati, anche nelle fasi successive a quella genetica di adozione della cautela, nei confronti dei provvedimenti di gestione inerenti alle modalità di esercizio e al compimento di atti di gestione eccedenti all'ordinaria amministrazione. Dal che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
5. Ritiene, il Collegio, che il Tribunale sia pervenuto alla decisione della non impugnabilità del provvedimento di liquidazione de quo, non facendo corretta applicazione degli arresti, nella materia, della giurisprudenza di legittimità. Al riguardo questa Corte ha, in più occasioni, riconosciuto l'impugnabilità ai sensi dell'art. 322 -bis cod. proc.pen. dei provvedimenti emessi dal Giudice nel caso di gestione di beni in corso di sequestro preventivo, sulla base della natura dell'atto gestorio. E' stato, infatti, affermato che in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322 -bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al : compimento di atti giuridici di natura privatistica, concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, nonché la nomina o la revoca del custode (Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, 3 好 Piazzalunga, Rv. 264499; Sez. 5, n. 18777 del 18/12/2014, P.M. in proc. Giacomazzi, Rv. 263674; Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino, Rv. 260381; sez. 6, n. 28003 del 26/03/2014, Anemone, Rv. 262043). In tali casi, l'impugnabilità è stata esclusa avendo a riguardo la natura dell'atto, negando il rimedio impugnatorio per quei provvedimenti aventi ad oggetto la gestione dei beni in sequestro che non incidevano sul vincolo cautelare modificandone la consistenza o la sopravvivenza del bene. Così è stata esclusa l'impugnazione, con appello cautelare, del provvedimento inerente alle modalità di esercizio dell'amministrazione giudiziaria sotto il profilo dell'eventuale negligenza dell'amministratore ( cfr. Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino, Rv. 260381). Per contro l'impugnabilità, con l'appello cautelare, è stata riconosciuta per quegli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ovvero per i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e, comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi natura amministrativa (Sez. 1, n. 45562 del 15/09/2015, P.M. in proc. Arena, Rv. 265375).
6. Venendo al caso di specie, non vi può essere alcun dubbio sulla natura straordinaria del provvedimento di liquidazione dell'acconto all'amministratore giudiziale, provvedimento che incide sulla diretta consistenza del vincolo reale rispetto al quale deve ritenersi consentito il controllo giurisdizionale sull'amministrazione dei beni sequestrati, evenienza tanto più sussistente in presenza di un bene produttivo, come nel caso in esame, sicchè il controllo deve essere garantito anche nelle fasi successive a quella genetica di adozione della cautela.
7. Deve rilevarsi che il Tribunale non ha correttamente applicato tali principi e pertanto l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame alla luce del seguente principio di diritto: in tema di sequestro preventivo, sono impugnabili ai sensi dell'art. 322 - bis cod. proc. pen. i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato comportano una modifica della consistenza del vincolo cautelare". Nel nuovo giudizio spetterà al Tribunale la verifica dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 42 del d.lgs n. 159 del 2011, disciplina applicabile agli indiziati di appartenere alle associazione mafiose, il quale autorizza il prelievo dalle somme dal conto di gestione.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso il 05/04/2016 4 AA Il Consiglere estensore Il Presidente Emanuela Gai Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GIU 2016 CANCELLIERE Liana Macam A : . 5