Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2015, n. 40130
CASS
Sentenza 29 settembre 2015

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Massime1

In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322 - bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che attengono alla mera gestione del bene sequestrato, e, quindi, si presentano come atti di ordinaria amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non impugnabile con l'appello cautelare il provvedimento del giudice che aveva revocato l'autorizzazione all'utilizzo dei macchinari sequestrati).

Commentario1

  • 1Sequestro preventivo e provvedimenti di natura amministrativa
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 agosto 2022

    In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 322-bis) 1. Il fatto Il GIP di Matera dichiarava inammissibile un incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la revoca della nomina dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati nel procedimento medesimo. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionati proponevano ricorso per Cassazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2015, n. 40130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40130
Data del deposito : 29 settembre 2015

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