Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322 - bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che attengono alla mera gestione del bene sequestrato, e, quindi, si presentano come atti di ordinaria amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non impugnabile con l'appello cautelare il provvedimento del giudice che aveva revocato l'autorizzazione all'utilizzo dei macchinari sequestrati).
Commentario • 1
- 1. Sequestro preventivo e provvedimenti di natura amministrativaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 agosto 2022
In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 322-bis) 1. Il fatto Il GIP di Matera dichiarava inammissibile un incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la revoca della nomina dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati nel procedimento medesimo. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionati proponevano ricorso per Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2015, n. 40130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40130 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
S 40 1 30/ 1 5 30 sentenza N. 1723/2015 R. Gen. N. 21974/2015 Udienza camera di consiglio del 29/09/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da Dott. FRANCO FIANDANESE Presidente Dott. DOMENICO GALLO Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI Consigliere Dott. GEPPINO RAGO Consigliere Dott. ANDREA PELLEGRINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: AL OB nato il [...], avverso l'ordinanza del 15/04/2015 Del tribunale di Cagliari;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott.ssa Marilia Di Nardo che ha concluso per il rigetto;
FATTO e DIRITTO 1. Con istanza in data 23 dicembre 2014, AL RT, imputato del delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen., tramite il difensore, chiese di essere autorizzato a manutere i macchinari sottoposti a sequestro preventivo a fini della confisca, a farli marciare per 20/h settimanali e a "sfruttarne il lavoro per la realizzazione delle produzioni cui essi sono destinati". Con ordinanza in data 12 febbraio 2015 il Giudice procedente autorizzò "quanto richiesto", ma, con successiva ordinanza in data 20 for 1 marzo 2015, lo stesso Giudice «Premesso che nell'autorizzazione suddetta non si era, per mero errore, indicato quale ne fosse l'oggetto", dispose, «a specificazione di quanto già statuito, che l'autorizzazione doveva ritenersi concessa per la sola attività di manutenzione dei macchinari e non anche al loro utilizzo, essendo opportuno mantenere inalterato lo status quo in vista di eventuale perizia da espletare sugli stessi». Avverso la suddetta ordinanza, il ZA proponeva appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. che, però, veniva respinto dal Tribunale del Riesame di Cagliari sia perché inammissibile (trattandosi di una semplice modifica delle modalità esecutive dell'ordinanza genetica di sequestro preventivo), sia perché, il giudice aveva correttamente, d'ufficio, modificato un'ordinanza che era abnorme in quanto solo il Pubblico Ministero avrebbe potuto autorizzare l'indagato ad utilizzare i beni sequestrati.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il ZA, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. l'ordinanza con la quale il giudice monocratico del tribunale aveva autorizzato l'utilizzo dei macchinari sottoposti a sequestro, presentava, in realtà, le caratteristiche dell'atto giurisdizionale in quanto tendente a disciplinare i poteri di eccezionale e straordinaria amministrazione. Ad avviso del ricorrente: «L'abnormità non è riscontrabile, come invece erroneamente sostiene il Giudice del riesame nella decisione del Tribunale di consentire all'imputato, oltre che straordinaria manutenzione dei macchinari anche il loro uso produttivo, ma dal successivo e da nessuna parte richiesto, provvedimento di revoca di quanto precedentemente concesso. Il Giudice monocratico non aveva alcuna legittimità per intervenire autonomamente e senza alcuna istanza di parte sulla sua precedente decisione con una giustificazione, davvero poco solida, rappresentata da una improbabile esigenza di specificazione. Autorizzazione che era stata decisa, è bene ricordarlo, مارا 2 nel contraddittorio delle parti con parere espresso in udienza dal Pubblico Ministero e revocata con decisione assunta senza alcun parere ed anzi in presenza della significativa mancata impugnazione da parte della Procura la quale, coerentemente, anche avanti il Tribunale del riesame, si è limitata a rimettersi alla Sua decisione»;
2.2. Il ricorrente, poi, invocando un precedente giurisprudenziale : di questa Corte (Cass. 18061/2014) sostiene che «L'art. 322 bis prevede che l'imputato possa proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo (con formula analoga a quella adottata dal codice per disciplinare l'appello in materia di misure cautelari personali); dizione ampia che non tollera l'interpretazione restrittiva fatta propria dal Tribunale»:
2.3. Infine, il ricorrente, sostiene che il giudice non aveva alcun potere, in assenza della richiesta del Pubblico Ministero, di modificare, con l'ordinanza del 20/03/2015, unilateralmente e d'ufficio la precedente ordinanza del 12/02/2015. infondato 3. Il ricorso è inanimissibile per le ragioni di seguito indicate. L'indagato, ha appellato ex art. 322 bis cod. proc. pen. l'ordinanza con la quale, in data 20/03/2015, il giudice monocratico aveva precisato che l'autorizzazione del 12/02/2015 «doveva ritenersi concessa per la sola attività di manutenzione dei macchinari e non anche al loro utilizzo». Il problema preliminare, quindi, che pone il presente procedimento consiste nello stabilere la natura giuridica della suddetta ordinanza. L'ordinanza in questione, attiene, come è del tutto evidente, alla gestione dei beni sequestrati: quindi, deve ritenersi un atto di ordinaria amministrazione che non incide né sulla consistenza del bene né su alcun diritto soggettivo della parte: questa Corte, infatti, ha chiarito che sono atti di ordinaria amministrazione «quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare reale e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura 3 privatistica concernenti le vicende e la gestione dei beni stessi nonché la nomina o revoca del custode»: Cass. 39181/2014 Rv. 260381; Cass. 18777/2014 Rv. 263674; Cass. 28003/2014 Rv. 262043. La caratteristica degli atti di ordinaria amministrazione rispetto a quelli di straordinaria amministrazione va rinvenuta, infatti, propria nella capacità dell'ordinanza di incidere sulla consistenza del bene e, quindi, indirettamente, anche sul diritto soggettivo di proprietà del soggetto che ha subito il sequestro del suddetto bene. Nel caso di specie, non pare che possa esservi alcun dubbio sul fatto che la questione dell'utilizzo o meno del bene in sequestro attenga alla mera gestione del medesimo e, quindi, sia un atto di ordinaria amministrazione. Così qualificato giuridicamente l'atto, ne consegue che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (cit. supra) che, in questa sede, va ribadita, il provvedimento che disponga sulla gestione del bene sequestrato, essendo di natura ordinatoria e non incidendo, quindi, su alcun diritto soggettivo della parte istante, non è soggetto all'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. Il suddetto rimedio, infatti, può essere esperito contro tutti quei provvedimenti che incidono sulla legittimità del vincolo e, quindi, in ultima analisi, su una posizione di diritto soggettivo: da qui, l'impugnabilità di un'ordinanza che, autorizzando un atto di straordinaria amministrazione, ha la possibilità di incidere sulla stessa consistenza e del bene sequestrato. Il ricorrente, invoca a proprio favore la sentenza n° 18061/2014 Rv. 258914 che, in effetti, ha stabilito che «In tema di sequestro preventivo, il provvedimento del giudice riguardante le modalità di esercizio dell'amministrazione dell'azienda sottoposta a vincolo è impugnabile mediante appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., atteso che l'ampia formula di questa disposizione ha riferimento a qualsiasi questione attinente la misura». Tuttavia la suddetta decisione fa leva, a livello interpretativo, solo sull'ampia formula dell'art. 322 bis cod. proc. pen. identica, sul punto, a quella di cui all'art. 310 cod. proc. pen., che, però, non 14 contraddice principio generale che sta alla base dell'impugnazione e cioè che possono essere impugnati solo i provvedimenti dell'autorità giurisdizionale che incidono in modo qualificato sull'ordinanza genetica f e, quindi, sui diritti soggettivi che dalla medesima restano compressi: libertà personale, quanto alla misura cautelare personale;
proprietà, quanto alla misura cautelare reale. D'altra parte, se è vero che l'art. 322 bis cod. proc. pen. riproduce l'art. 310 cod. proc. pen. («[...] possono proporre appello contro le ordinanze [...]») è anche vero che, anche in materia di misure cautelari personali, sono impugnabili solo le ordinanze suscettibili di comportare una modifica strutturale, con effetti continuativi, del regime detentivo, rimanendo escluse tutte quelle che, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonee a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello "status libertatis" e cioè sul tasso di afflittività della misura cautelare (ex plurimis Cass. 44320/2014 Rv. 260810; Cass. 13495/2013 Rv. 255730; SSUU 24/1996 riv 206465). Correttamente, quindi, l'appello è stato dichiarato inammissibile. La disamina del presente ricorso, qui si ferma, rimanendo assorbita ogni altra doglianza. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali..
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 29/09/2015 IL PRESIDENTE (pott. Franco Fiandanese) Sauce pandary IL CONSIGLIERE EST. (Dott. G. Rago), DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 6 OTT. 2015 IL DICASS CANCELER Claudia Pianelli 5 O N