Sentenza 26 marzo 2014
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice che procede in ordine ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono impugnabili davanti giudice dell'appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., ma le questioni che ad essi si riferiscono devono essere proposte al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen.
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- 1. Art. 52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelarihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 322-bis - Appellohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2014, n. 28003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28003 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/03/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 588
Dott. FIDELBO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 8173/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON EG, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 29 gennaio 2013 emessa dal Tribunale di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, SA Spinaci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'avvocato Giovanni Aricò, nell'interesse di ON EG, ricorre per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 29 gennaio 2013 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il provvedimento del G.i.p. che aveva rigettato l'istanza con cui ON chiedeva la revoca di tutti i provvedimenti con i quali, a seguito del sequestro delle quote della Società Sportiva Romana s.r.l., CE ZI, in qualità di custode giudiziario, era stato autorizzato ad assumere la carica di amministratore della stessa società, a nominare un nuovo collegio sindacale e una società di revisione nonché a deliberare compensi in favore dello stesso amministratore, nonché del nuovo collegio sindacale e della società di revisione.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge in base alla quale è stato dichiarato inammissibile l'appello.
Si premette nel ricorso che erroneamente il Tribunale ha indicato l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. come norma di riferimento, in quanto non vi è stata alcuna nomina di CE ZI ad amministratore giudiziario da parte del G.i.p., ma questi si è auto-nominato amministratore unico con deliberazione adottata in sede di assemblea dei soci convocata dallo stesso CE nella sua qualità di custode giudiziario.
Il ricorrente assume poi che nella specie non si è trattato di questioni attinenti la fase esecutiva del sequestro, ma di provvedimenti che hanno introdotto surrettiziamente una forma di amministrazione giudiziaria della Società Sportiva Romana al di fuori di ogni previsione normativa e in violazione delle disposizioni codicistiche, imponendo così una misura cautelare diversa da quella originaria e, soprattutto, diversa da quella richiesta dal pubblico ministero. Inoltre, si contestano i provvedimenti con cui sono state autorizzate le delibere per i compensi dell'amministratore, del collegio sindacale e della società di revisione, considerando che le indennità di custodia sono anticipate dall'erario e che il decreto di pagamento di tali indennità è opponibile D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 168 ss. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15.
In ogni caso, si evidenzia come anche a voler ritenere che i provvedimenti del G.i.p. siano stati adottati in base all'art. 104- bis disp. att. c.p.p., occorre comunque considerare che la nomina dell'amministratore giudiziario impone un obbligo di motivazione al fine di valutare le esigenze da soddisfare nel caso concreto, motivazione inesistente nella specie, in cui, tra l'altro, le esigenze cautelari erano quelle di evitare che l'indagato, unico titolare delle quote della società, se ne privasse, vanificando così la futura esecuzione della confisca per equivalente. Entro questo perimetro cautelare la nomina ad amministratore unico del custode giudiziario si rivela eccessiva, in contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare reale. In conclusione, il provvedimento con cui il G.i.p. ha autorizzato il custode a convocare l'assemblea e a nominare se stesso amministratore unico non può essere sottratto al controllo di legittimità e di merito in punto di valutazione delle esigenze cautelari e di applicazione corretta dei principi di adeguatezza e di proporzionalità.
Con un secondo motivo il ricorrente censura l'ordinanza sotto un diverso profilo, sottolineando come, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi di impugnazione, il Tribunale avrebbe dovuto qualificare l'appello come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per il giudizio. Infatti, nell'appello era oggetto di contestazione non solo l'applicazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità della misura, ma anche la assoluta illegittimità del provvedimento di autorizzazione al custode giudiziario a convocare l'assemblea dei soci e a nominare se stesso amministratore unico;
inoltre, si era censurato il rinvio recettizio alla disciplina prevista dal codice civile, nonché ai compensi deliberati dal custode e all'anticipazione del pagamento di essi all'indagato.
2. Il Collegio ritiene che deve essere confermata integralmente la decisione assunta dal Tribunale di Roma con il provvedimento impugnato.
Correttamente il giudice dell'appello cautelare ha sostenuto che qualora il sequestro preventivo ha ad oggetto aziende, società o comunque beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. consente all'autorità giudiziaria di nominare un amministratore giudiziario, come è accaduto nel caso in esame;
tutto ciò che attiene all'operato dell'amministratore, compresi gli atti di conservazione e di gestione dei beni, rientra nell'ambito dell'esecuzione del sequestro, la cui competenza appartiene al giudice che ha deliberato il provvedimento cautelare reale.
Ne consegue che le questioni relative ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative del provvedimento, non possono essere esaminate dal giudice dell'appello cautelare, ma devono essere proposte al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 4. 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2014