Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2014, n. 28003
CASS
Sentenza 26 marzo 2014

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In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice che procede in ordine ai poteri e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono impugnabili davanti giudice dell'appello cautelare ex art. 322 bis cod. proc. pen., ma le questioni che ad essi si riferiscono devono essere proposte al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma quarto, cod. proc. pen.

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  • 1Art. 52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 322-bis - Appello
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2014, n. 28003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28003
Data del deposito : 26 marzo 2014

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