Sentenza 9 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/2002, n. 9971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9971 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 9 9 71/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA OLO TALIAN.. LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 21131/99 Consigliere Cron.27076 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. • Dott. Fernando LUPI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 07/03/02 1 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere 1 ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: " FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA g. Faravell;
22 ROCCA presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO MILETTO, giusta delega ! in atti;
- ricorrente
contro
GO UC, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DELLE COPPELLE 53, presso lo studio rappresentato edell'avvocato VITTORIO SBARDELLA, . 2002 difeso dall'avvocato MAURIZIO RUSSO, giusta delega in 1017 -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1301/98 del Tribunale di NOLA, depositata il 12/11/98 - R.G.N. 220/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato MILETTO;
decefs udito l'Avvocato MANDATO per RUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al RE di Nola, depositato il 9 aprile 1994, NO GO chiedeva dichiararsi la illegittimità del licenziamento intimatogli dalla FI Auto s.p.a con comunicazione dell'8.3.94, a conclusione del procedimento disciplinare nel corso del quale gli era stato contestato di avere incassato, a titolo di rimborso spese di trasferta, somme superiori a quanto effettivamente sborsato. Il lavoratore impugnava il licenziamento per motivi sia formali (mancata affissione del codice disciplinare, violazione del principio di immediatezza) che di merito (negava l'addebito). Instaurato il contraddittorio, la FI si costituiva e si opponeva al ricorso, proponendo domanda riconvenzionale per la somma di lire 176.400, che assumeva indebitamente percepita a titolo di rimborso spese. Con sentenza del 30 gennaio 1996 il RE annullava il licenziamento e condannava la società alla reintegrazione ed al risarcimento del danno;
dichiarava non luogo a provvedere sulla riconvenzionale. L'appello della FI, cui resisteva il lavoratore, veniva rigettato dal Tribunale di Nola con sentenza del 4/12 novembre 111998. I giudici di secondo grado escludevano che l'appellato avesse ammesso, come sosteneva la società, la circostanza contestata;
il fatto che lo stesso avesse affermato che la richiesta di rimborso era stata effettuata "in relazione ai costi... indicati dall'azienda e non sulla base delle fatture prodotte" - riguardava unicamente, per il Tribunale, le modalità di determinazione dei rimborsi (indifferenti ai giustificativi), e non aveva alcun valore confessorio. Ritenevano, poi, che correttamente il RE non avesse ammesso la prova testimoniale richiesta dalla FI, riguardante genericamente il prezzo praticato dall'albergatore per ciascun pernottamento in camera singola con servizi, telefono, TV ecc., non apparendo tali fatti da soli sufficienti all'accertamento di tutti gli elementi della giusta causa;
la prova non riguardava, poi, l'effettività dei prezzi praticati al GO, ma soltanto la circostanza generica del generico prezzo praticato, insufficiente, proprio per le caratteristiche del mercato alberghiero tedesco sottolineate dalla FI, a dimostrare lo specifico trattamento praticato al GO. Osservavano, infine, che la somma eventualmente lucrata dal lavoratore sarebbe stata estremamente esigua, sì da non influire sostanzialmente e decisivamente sull'elemento fiduciario del rapporto di lavoro di specie. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, la FI Auto s.p.a. NO GO resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando contraddittoria ed illogica motivazione su punto decisivo della controversia, la difesa della società deduce che erroneamente il Tribunale, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che il lavoratore non avesse ammesso il fatto addebitato. Rileva che, sul piano logico, affermare che la richiesta di rimborso era stata effettuata in relazione ai costi ... indicati dall'azienda e non sulla base delle fatture prodotte, altro non significa che ammettere la non corrispondenza al vero di quanto indicato nelle citate fatture, atteso che i rimborsi, nei limiti del massimo indicato dall'azienda, dovevano comunque essere giustificati con la documentazione di spesa (essendo quello a pié di lista l'unico sistema di rimborso spese previsto per le trasferte estere). Donde il denunciato vizio di contraddittoria ed illogica motivazione. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., nonché vizio di motivazione su punti decisivi, la difesa della ricorrente deduce che Il Tribunale ha erroneamente e contraddittoriamente rigettato la censura avverso la mancata ammissione, da parte del RE, della prova testimoniale con i testi ET NT (proprietario dell'albergo) e TO ( il funzionario ispettivo inviato a Kippenheim per controllare i costi effettivi dei vari alberghi utilizzati dai dipendenti). Assume che la motivazione adottata dal Tribunale per giustificare il rigetto del motivo di appello è oscura e contraddittoria;
e che anche la parte della sentenza, nella quale si sostiene, per giustificare la decisione del RE di non ammettere la prova testimoniale, che "i fatti che si intende provare non appaiono da soli sufficienti all'accertamento di tutti gli elementi inscindibili della giusta causa, visto peraltro che il dipendente aveva richiesto semplicemente il rimborso nel limite del massimo, indipendentemente da pretese 'pezze d'appoggio', quali giustificativi gonfiati o non corrispondenti al vero", è viziata dal fatto che il Tribunale riteneva che, anche in mancanza di pezze di appoggio, l'ing. GO avrebbe avuto comunque diritto al rimborso. L'errore denunciato con il primo motivo (illogicità dell'affermazione che "il dipendente aveva chiesto semplicemente il rimborso nel limite del massimo, indipendentemente da pretese pezze di appoggio") si ripercuote, ad avviso della ricorrente, sul giudizio di irrilevanza delle prove. 5 Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale, dopo aver rigettato i due motivi di appello formulati dalla FI avverso la sentenza di primo grado (sul mancato apprezzamento della confessione resa dal dipendente in ordine alla falsità dei giustificativi di spesa, sul diniego delle prove testimoniali richieste, per una erronea valutazione di irrilevanza), ha, in conclusione, osservato (pag. 6) che "la somma eventualmente lucrata sarebbe comunque estremamente esigua, sì da non influire sostanzialmente e decisivamente sull'elemento fiduciario del rapporto di lavoro di specie”. Questa seconda motivazione, sulla inidoneità dell'eventuale illecito a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario (e a costituire, quindi, giusta causa o giustificato motivo di licenziamento), non è stata censurata dalla società ricorrente, che si è limitata a dedurre l'illogica esclusione della confessione dell'addebito ed il contraddittorio ed illogico rifiuto di ammissione della prova testimoniale, rifiuto fondato anche su un dedotto errato apprezzamento delle modalità di rimborso spese delle trasferte all'estero. Ma la decisione dei giudici di appello si fonda, come si è rilevato, su due autonome argomentazioni. In primo luogo si nega che sia stata fornita la prova dell'effettivo pagamento, da parte del lavoratore, di prezzi inferiori a quelli risultanti dai giustificativi di spesa, e si ritengono irrilevanti le prove articolate sul punto. In secondo luogo si afferma che, anche se l'ing. GO avesse preteso una somma superiore a quanto speso, l'esiguità della somma eventualmente lucrata avrebbe impedito il venir meno dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro in esame. La mancata censura di questa seconda motivazione comporta la inammissibilità del ricorso, atteso che l'accoglimento delle censure lascerebbe, comunque, integra la motivazione sulla insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di recesso nella condotta eventualmente posta in essere, motivazione sufficiente, da sola, a sorreggere la pronuncia (v. Cass., 26 gennaio 1988 n. 641; 9 dicembre 1994 n.10555). Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, e la società ricorrente va condannata al rimborso delle spese nei confronti del resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 27 per spese ed in euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 7 marzo 2002. Ilcons.estensore Il PresidenteTakatu luy IL CANCELL: RE Depositato in Cancelleria oggi, -9 UG, 2002 IL CANCELLIERE 7