Sentenza 12 novembre 2018
Massime • 1
Non sussiste il dolo di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico quando con l'attestazione di non avere riportato condanne penali, resa in sede di dichiarazione sostitutiva preordinata all'iscrizione ad un albo professionale, l'agente ometta di menzionare un reato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., non essendo sufficiente ad integrare la piena consapevolezza e volontà della falsità delle dichiarazioni la mera inosservanza del dovere di migliore informazione giuridica sui precedenti penali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2018, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2018 |
Testo completo
0 1284-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 2922/2018 ROSSELLA CATENA UP 12/11/2018 CATERINA MAZZITELLI R.G.N. 52651/2017 BARBARA CALASELICE ANDREA FIDANZIA -Relatore MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di: DI GI RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/06/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore dell'imputato avv.Pantaleo che si associa alle conclusioni del PG f Qib RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, in data 3/3/2015, con la quale Di GI LV è stato assolto dal reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 per aver dichiarato falsamente di non aver riportato condanne penali nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del citato d.P.R. presentata per l'iscrizione all'albo professionale degli infermieri.
2. Avverso tale provvedimento ricorre il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo, deducendo un unico motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 192 e 444 cod. proc. pen., nonché illogicità e carenza della motivazione. In particolare, si adduce l'erroneità della motivazione basata sul presupposto della mancanza dell'elemento psicologico del reato di falso conseguente alla constatata estinzione del reato oggetto della dichiarazione mendace, seguita al decorso favorevole dei cinque anni previsti dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (il ricorrente era stato, infatti, condannato mediante patteggiamento per reati sessuali e illecita detenzione di sostanze stupefacenti). La Corte d'Appello avrebbe mal motivato sulle ragioni dell'appello proposto dal pubblico ministero, dando valore a circostanze inidonee ad escludere la responsabilità dell'imputato, quali il fatto che egli non fosse esperto in questioni legali, e ritenendo plausibile anche una particolare intensità del dolo derivante dalla volontà di nascondere la circostanza della condanna riportata proprio nel timore di vedersi rigettata la domanda di iscrizione all'albo professionale degli infermieri. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. L'atto di impugnazione non si confronta che apparentemente con la ricostruzione dei fatti operata dai due giudici di merito, logica e reciprocamente coerente, nelle motivazioni dei provvedimenti che insieme danno vita ad una doppia sentenza conforme di assoluzione, e sostanzialmente non incide sulla parte fondamentale della sentenza della Corte d'Appello di Palermo riferita al fatto che il dolo sarebbe stato escluso per l'affidamento posto dall'imputato sul certificato penale, che non recava l'annotazione della condanna, e sull'impossibilità di ritenere un reato di falsità colposa, stante la natura necessariamente dolosa della fattispecie legale. Ed in effetti, il certificato penale prodotto in giudizio e sulla base del quale l'imputato è stato assolto, sostenendosi la sua buona fede o, in ogni caso, la sua scusabile 2 @ negligenza e l'insussistenza del dolo quanto alla dichiarazione mendace, è risalente all'anno 2009 ed è chiaramente negativo, in applicazione di quanto disposto dall'art. 445 cod. proc. pen. circa l'estinzione del reato e di ogni effetto penale di esso se, nei cinque anni successivi alla condanna, il reo come accaduto nel caso di specie -non commetta altri, nuovi reati della stessa indole (il ricorrente aveva riportato condanna a seguito di patteggiamento alla pena di anni uno e mesi undici di reclusione nel 2003 per reati di abuso sessuale e detenzione di stupefacenti). La falsa dichiarazione oggetto di imputazione è del 2013 ed è certamente plausibile l'argomentazione della sentenza impugnata (che amplia il ragionamento di quella di primo grado) secondo cui dagli effetti automatici di estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. deriva logicamente la fondata possibilità che l'imputato abbia fidato nel fatto che le conseguenze della sua risalente condanna non dovessero essere esposte nella dichiarazione sostitutiva per l'iscrizione all'albo degli infermieri, neppure a giudizio del legislatore, alla luce della annotazione negativa dello stesso atto pubblico che dovrebbe attestarle. Orbene, se è vero che in astratto il reato di cui all'art. 483 cod. pen. potrebbe sussistere (cfr. Sez. 5, n. 25469 del 16/4/2009, Spagnolli, Rv. 243897; Sez. 5, n. 16275 del 16/3/2010, Zagari, Rv. 247260), tuttavia, in un caso analogo e letto nel prisma proprio della necessità di ritenere provato, altresì, l'elemento soggettivo del reato che ha natura inequivocamente solo dolosa, si è anche affermato che non integra gli estremi dell'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che, avendo riportato due sentenze di applicazione della pena, attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, di non avere riportato condanne penali;
ciò perchè la peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento (nonché alcune modifiche normative rilevanti nella fattispecie oggetto della decisione) rende plausibile l'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni (Sez. 5, n. 2088 del 17/9/2009, dep. 2010, Muccillo, Rv. 245817). Tale ragionamento, ovviamente frutto di una peculiarità della fattispecie, può essere in parte utilizzato per ritenere anche nel caso in esame che, alla luce delle condizioni di realizzazione del fatto, sia corretta la ricostruzione operata dal giudice di merito per escludere che l'imputato abbia dolosamente voluto rispondere falsamente alla richiesta di autocertificazione eventualmente rilevante per l'iscrizione all'Albo che aveva intenzione di ottenere. Del resto, anche in altre peculiari ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come la natura necessariamente dolosa del reato di cui all'art. 483 cod. pen. porti a far ritenere l'esclusione del delitto quando non sia certo il dato dell'elemento soggettivo ed anzi questo si fondi su una eventuale colposa omissione di ulteriore indagine del privato, negligente per non essersi magari meglio informato sui caratteri della 3 هله dichiarazione da rendere (cfr., in tema di moduli prestampati non chiaramente intellegibili da compilarsi in sede di autocertificazione, Sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014, dep. 2015, Peccia, Rv. 263888). Ciò non esclude che, diversamente, laddove sussistano elementi utili a ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che l'autore di una autocertificazione falsa l'abbia dolosamente costruita, pur in presenza di una condanna subita a seguito di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., il reato sussista (Sez. 5, n. 37237 del 9/7/2010, Reina, Rv. 248646; nel caso di condanna con beneficio di non menzione, identico principio è stato affermato da Sez. 5, n. 33282 del 4/4/2016, Salierno, Rv. 267717). Nel caso di specie, come si è sottolineato, appare evidente che le ragioni della sentenza impugnata si fondino proprio sulla impossibilità di individuare l'elemento soggettivo del reato nel dovere, in capo all'imputato, di miglior informazione giuridica sul contenuto della sua dichiarazione sostitutiva relativa alle condanne subite e apparentemente "risolte" dalla estinzione conseguente al meccanismo indicato dall'art. 445, comma 3, cod. proc. pen., mentre alcun altro elemento di prova lasciava propendere per la configurabilità del dolo a suo carico.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 12 novembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Rossella Catena Romilly Cong I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GEN. 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 4