Sentenza 27 novembre 2014
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali e professionali - in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, preordinata ad ottenere l'iscrizione nel pubblico registro degli esercenti commerciali - considerato che detta iscrizione, nel quale la trascrizione dell'autocertificazione del privato si è trasfusa è atto pubblico, destinato a provare la verità del fatto attestato. Qualora, tuttavia, detta dichiarazione sia contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione, non può ritenersi esistente l'elemento soggettivo sulla base di un dovere di accertamento del privato determinato dall'assenza di chiarezza del modulo, in quanto, in tal caso, la responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., viene fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. punibile a titolo di dolo.
Commentari • 2
- 1. Falso ideologico: se modulo è poco comprensibile manca dolo (Cass. 12616/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 aprile 2026
L'intelligibilità di un modulo di autocertificazione deve essere valutata in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche oggettive del documento — leggibilità grafica, linearità del contenuto, esplicitazione dei requisiti richiesti — nonché al contesto procedimentale in cui la sottoscrizione è avvenuta. Ove il modulo costituisca la condizione determinante per l'avvio della procedura e la sua compilazione sia avvenuta con l'assistenza di un intermediario professionale, l'eccezione di mancata comprensione del contenuto delle attestazioni rese nsi pone al di là dei limiti della ragionevolezza. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 11 febbraio 2026 (dep. 3 aprile 2026), n. 12616 Ritenuto …
Leggi di più… - 2. Certificare l'assenza di condanne è sempre reato? (Cass. 11240/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2014, n. 12710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12710 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 27/11/2014
Dott. BEVERE A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3601
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 22340/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE IO N. IL 12/07/1972;
avverso la sentenza n. 594/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 26/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IO BEVERE.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 26.2.2014 la corte di appello di Torino ha confermato la sentenza 29.11.2012 del tribunale di Torino con la quale PE IO era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di giustizia, per il reato ex art. 483 c.p., comma 1 in relazione al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76. A seguito di comunicazione, effettuata dal Peccia in data 2.7.07, di inizio di attività attraverso l'ingresso nella titolarità di azienda di somministrazione di alimenti e bevande, era emerso che questi aveva fatto falsa attestazione sui propri requisiti morali. Specificamente, l'imputato aveva dichiarato di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme della L. n. 287 del 1991 e di una L.R. n. 38 del 2006, art. 76 secondo cui l'iscrizione nel Registro Esercenti il Commercio - necessaria per lo svolgimento della predetta attività commerciale - è esclusa per chi abbia riportato condanna per reati in materia di stupefacenti. Dal certificato penale, risultava che nei confronti del Peccia era stata emessa sentenza irrevocabile di applicazione della pena di due anni di reclusione per il reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. L'imputato ha presentato ricorso per mancanza e contraddittorietà della motivazione: la corte di merito non ha dato adeguata risposta all'argomentazione contenuta nell'atto di impugnazione: la dichiarazione di inizio di un'attività commerciale si limita a comunicare alla pubblica amministrazione una situazione di fatto ed ha quindi natura privatistica e prescinde dall'emanazione di un provvedimento amministrativo. La pubblica amministrazione non ha poteri autorizzatori ma unicamente ablatori/inibitori dell'attività stessa.
L'atto in questione non aveva alcuna rilevanza esterna ai fini della documentazione di fatti inerenti all'attività commerciale e non è quindi qualificabile come atto pubblico adattabile all'interno del sistema penale. Il ricorso conclude con la richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto.
La sentenza è meritevole di annullamento nei limiti che saranno appresso indicati. La corte territoriale ha esaminato il primo motivo contenente argomentazioni dell'appellante funzionali alla assoluzione per insussistenza del fatto, essendo la dichiarazione atto di natura privata (trattandosi di comunicazione dell'inizio dell'attività commerciale) e non atto pubblico. Correttamente il giudice di appello ha rilevato che la condotta del Peccia ha integrato il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) : nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla normativa statale e regionale , presentata alla camera di commercio e preordinata ad ottenere l'iscrizione nel pubblico Registro Esercenti Commerciali, l'imputato ha attestato falsamente che nei suoi confronti non erano state pronunciate sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti.
Il delitto quindi sussiste, in quanto l'atto pubblico (iscrizione nel pubblico registro) - nel quale la trascrizione dell'autocertificazione del cittadino Peccia è trasfusa - è destinato a provare la verità del fatto attestato . Nella fattispecie in esame , esistono le norme giuridiche richiamate nel modulo sottoscritto dal ricorrente, che lo obbligavano a dichiarare il vero e ricollegavano specifici effetti alla iscrizione predetta nella quale la sua autocertificazione è stata inserita. È però errata l'argomentazione formulata dalla corte nell'affrontare il successivo motivo di appello, secondo cui nella condotta reticente del dichiarante è mancato l'elemento psicologico del reato, in quanto nel modulo prestampato le norme richiamate sul possesso dei requisiti morali (art. 2 c.c. della L. n. 287 del 1991, artt. 4 e 5 e dalla L.R. n. 38 del 2996) non erano riprodotte nel loro contenuto, non fornendo quindi ai cittadini elementi utili per identificare quali fossero i richiesti requisiti soggettivi per l'iscrizione del pubblico registro.
La corte, infatti, riconosce che il modulo prestampato era "di non immediata comprensione, in ragione dei plurimi riferimenti normativi (non spiegati)", ma afferma che proprio questa mancanza di chiarezza "avrebbe dovuto suscitare in Peccia un dovere di accertamento". In tal modo la corte territoriale giunge a riconoscere la responsabilità del Peccia non in base a una cosciente volontà e a una consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero,non in base alla doverosa conoscenza della normativa vigente, ma in base ad una colposa omissione di indagine sul contenuto delle norme richiamate e sull'identificazione dei requisiti morali, richiesti dalla legge nazionale e dalla legge regionale. Ha affermato quindi la responsabilità dell'imputato a titolo di colpa per la consumazione di un reato punito esclusivamente a titolo di dolo. Trattandosi di errore sull'essenziale elemento soggettivo del reato contestato, esso va rilevato di ufficio con annullamento sul punto della sentenza impugnato con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015