Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2014, n. 12710
CASS
Sentenza 27 novembre 2014

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Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali e professionali - in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, preordinata ad ottenere l'iscrizione nel pubblico registro degli esercenti commerciali - considerato che detta iscrizione, nel quale la trascrizione dell'autocertificazione del privato si è trasfusa è atto pubblico, destinato a provare la verità del fatto attestato. Qualora, tuttavia, detta dichiarazione sia contenuta in un modulo prestampato di non immediata comprensione, non può ritenersi esistente l'elemento soggettivo sulla base di un dovere di accertamento del privato determinato dall'assenza di chiarezza del modulo, in quanto, in tal caso, la responsabilità per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., viene fondata non già in ragione della coscienza e volontà di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ma sulla base di una colposa omissione di indagine, insuscettibile di integrare il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. punibile a titolo di dolo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2014, n. 12710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12710
Data del deposito : 27 novembre 2014

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