Sentenza 25 settembre 2007
Massime • 1
È illegittima la notificazione del decreto di citazione in appello disposta ai sensi dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato dichiarato irreperibile in primo grado, nel caso in cui l'imputato presentatosi a rendere dichiarazioni spontanee nel corso del dibattimento di primo grado, non dichiari un domicilio diverso da quello in relazione al quale sia emesso il decreto di irreperibilità, in quanto la mera presentazione in udienza, in difetto di conoscenza del reale domicilio dell'imputato, non è idonea a farne cessare lo stato di irreperibilità. Ne deriva che, in tal caso, il giudice di appello deve disporre nuove ricerche procedendo ai sensi dell'art. 160 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2007, n. 39047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39047 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA IO - Presidente - del 25/09/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 1851
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 029749/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN PP, N. IL 15/03/1954;
avverso SENTENZA del 03/11/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. PELUSO Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AS US - per mezzo del difensore - ricorre per Cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., art. 117 c.p. e L. Fall., artt. 216 e 223. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità dell'ordinanza con la quale è stata rigettata l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione in appello ai sensi dell'art.157 c.p.p., comma 8 bis. Poiché, infatti, in primo grado era stato emesso decreto di irreperibilità ed il decreto di citazione era stato notificato con il rito degli irreperibili, in grado di appello avrebbe dovuto essere emesso nuovo decreto di irreperibilità ai sensi dell'art. 160 c.p.p. e la notificazione non avrebbe potuto essere eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis. Erroneamente, poi, la Corte di merito avrebbe ritenuto che la mera comparizione dell'imputato nel dibattimento di primo grado per rendere spontanee dichiarazioni comportasse la cessazione di efficacia del decreto di irreperibilità la quale, invece, consegue alla notizia del domicilio dell'imputato dichiarato irreperibile. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. perché nell'imputazione la bancarotta gli era stata contestata a titolo di concorso con gli amministratori e in qualità di addetto alla sede operativa della COMES s.r.l. mentre la responsabilità era stata affermata in virtù della sua qualità di amministratore di fatto della predetta società. Deduce che l'immutazione non consentita del fatto concerne sia la condotta che l'elemento soggettivo che, nell'extraneus, richiede la dimostrazione dell'apporto morale e materiale ad un'attività posta in essere da altri nel mentre l'amministratore di fatto risponde per la violazione di obblighi connessi alla carica. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. perché dal dibattimento sarebbe emersa un'ipotesi di distrazione di beni ottenuti attraverso la consumazione di una truffa (capo b) mentre l'imputazione (così come la sentenza di primo grado) fa riferimento ad un'ipotesi di bancarotta per occultamento.
Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità: in una sola occasione avrebbe disposto l'invio della merce a Genova tramite il vettore Ibba mentre ha effettivamente svolto soltanto il ruolo di direttore dell'ufficio acquisti della COMES per incarico di OR IO.
Era in buona fede come gli altri dipendenti assolti. Era convinto della destinazione dei beni acquistati al catalogo a premi della Esso. La fase di acquisizione delle merci era regolare e solo successivamente le stesse sono state vendute dal OR. Nè sarebbero sufficienti le riunioni alle quali l'imputato avrebbe partecipato con il OR (amministratore di fatto) e IC (amministratore di diritto). Essendo addetto soltanto agli acquisti non sarebbe ipotizzabile un suo ruolo di amministratore di fatto "dimezzato". Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato.
Infatti, soltanto "nel momento in cui si ha notizia del domicilio dell'imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie, senza che sussista la necessità di una revoca formale del decreto di irreperibilità, che ha natura meramente dichiarativa" (Sez. 6, sent. N. 19047 del 2007). Sennonché, nella concreta fattispecie l'imputato, pur presentatosi a rendere spontanee dichiarazioni nel corso del dibattimento di primo grado, non risulta avere dichiarato un domicilio diverso da quello (risultante dall'intestazione della sentenza di primo grado) in relazione al quale era stato emesso il decreto di irreperibilità. Talché, la mera presentazione in udienza, in difetto di conoscenza del reale domicilio dell'imputato, non era idonea a fame cessare lo stato di irreperibilità e in fase di appello la Corte di merito avrebbe dovuto disporre nuove ricerche procedendo ai sensi dell'art.160 c.p.p.. D'altra parte, la notifica non avrebbe potuto essere disposta ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, poiché tale norma è applicabile soltanto qualora la prima notificazione all'imputato non detenuto sia avvenuta ai sensi del medesimo art. 157 c.p.p., commi 1 e 8.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2007