Sentenza 17 settembre 2009
Massime • 1
Non integra gli estremi dell'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che, avendo riportato due sentenze di applicazione della pena, rispettivamente per reati fiscali e societari, attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, trasmessa al settore tecnico amministrativo provinciale foreste, di non avere riportato condanne penali, in quanto la peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento - che, ancorché equiparata alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma primo bis, cod. proc. pen., non implica un accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le modifiche legislative introdotte con i decreti legislativi n. 74 del 2000 e n. 61 del 2002, in materia di reati fiscali e societari, con le conseguenti difficoltà interpretative, rendono plausibile l'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni.
Commentario • 1
- 1. Certificare l'assenza di condanne è sempre reato? (Cass. 11240/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2009, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/09/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1626
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 15075/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL RO N. IL 14/04/1945;
avverso la sentenza n. 6577/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI Giuseppe;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il Dif. Avv. PREZIOSI Massimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 4.3.2008 la Corte d'appello di Napoli confermava la responsabilità di LL TR in relazione al reato di cui all'art. 483 c.p. (per avere, nella dichiarazione sostitutiva in data 2.8.2002, trasmessa al Settore tecnico amministrativo provinciale foreste di Avellino, dichiarato falsamente di non avere riportato condanne penali) e riduceva la pena (interamente condonata) a mesi quattro di reclusione, così riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Avellino in data 31.10.2005. Avverso la summenzionata sentenza della Corte d'appello di Napoli il difensore del LL proponeva ricorso per cassazione, deducendo:
1) Violazione di legge (art. 483 c.p., art. 444 c.p.p.) e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della responsabilità dell'imputato.
La corte d'appello non avrebbe fornito adeguate risposte alle censure formulate con i motivi di gravame in ordine alla dedotta buona fede dell'imputato per la natura delle sentenze di patteggiamento, costituenti i precedenti penali dello stesso imputato, ed i mutamenti intervenuti nella legislazione dei reati fiscali e societari oggetto di tali sentenze.
2) Violazione di legge (art. 133 c.p., L. n. 689 del 1981, artt. 53, 59 e 60) e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
La corte d'appello aveva ridotto la pena inflitta all'imputato dal primo giudice, ma avrebbe completamente omesso di esaminare la specifica richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
Il primo motivo di ricorso, assorbente rispetto al secondo motivo, è fondato.
Il certificato penale del LL riporta, a carico di quest'ultimo, due sentenze di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, la prima in data 19.4.1996 per reati fiscali, la seconda in data 3.11.1998 per reati societari.
La difesa del LL, nei motivi di appello, rapportando le suaccennate dichiarazioni dell'imputato alle predette sentenze, aveva insistito sulla carenza di dolo del reato contestato. La corte territoriale non ha, però, approfondito sufficientemente le doglianze difensive al riguardo.
In effetti, la peculiare natura e gli effetti delle sentenze di patteggiamento, che, ancorché equiparate alle sentenze di condanna ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, non implicano un accertamento della penale responsabilità dell'imputato, e le modifiche legislative introdotte con il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 in materia di reati fiscali e societari, con le conseguenti difficoltà interpretative, rendono plausibile che l'imputato non poteva avere la piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010