Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2009, n. 2088
CASS
Sentenza 17 settembre 2009

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Massime1

Non integra gli estremi dell'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che, avendo riportato due sentenze di applicazione della pena, rispettivamente per reati fiscali e societari, attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, trasmessa al settore tecnico amministrativo provinciale foreste, di non avere riportato condanne penali, in quanto la peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento - che, ancorché equiparata alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma primo bis, cod. proc. pen., non implica un accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le modifiche legislative introdotte con i decreti legislativi n. 74 del 2000 e n. 61 del 2002, in materia di reati fiscali e societari, con le conseguenti difficoltà interpretative, rendono plausibile l'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni.

Commentario1

  • 1Certificare l'assenza di condanne è sempre reato? (Cass. 11240/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2009, n. 2088
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2088
Data del deposito : 17 settembre 2009

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