Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesti falsamente di non avere subìto condanne penali, considerato che, in tal caso, la dichiarazione del privato viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione, ivi compresa l'inesistenza di condanne in capo al dichiarante, con la conseguenza che le false attestazioni al riguardo mettono in pericolo il valore probatorio dell'atto, escludendo perciò stesso l'innocuità del falso.
Commentari • 2
- 1. Certificare l'assenza di condanne è sempre reato? (Cass. 11240/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 marzo 2019
- 2. Esame di avvocato 2009: la 2a traccia del parere penale e la soluzione propostaAccesso limitatoDario Colasanti · https://www.altalex.com/ · 20 dicembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2009, n. 25469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25469 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/04/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 851
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 039400/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA AT, N. IL 20/04/1957;
avverso SENTENZA del 17/09/2008 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Bondi.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione LL TT avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 17 settembre 2008 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine al reato ex art. 483 c.p., per avere, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestato falsamente di non avere subito condanne penali, fatto del 15 settembre 2004. In realtà, nel certificato penale del ricorrente era annotata una sentenza di patteggiamento in ordine alla imputazione di lesioni colpose.
Deduce:
1) la mancanza di validità della sentenza, ex art. 546 c.p.p., comma 3, per la mancata apposizione sulla stessa del numero identificativo;
2) la insussistenza del reato contestato.
Il reato di falso ex art. 483 c.p. non sarebbe ravvisabile perché la sentenza di patteggiamento non dichiarata era irrilevante ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto per il quale la dichiarazione sostitutiva era stata richiesta. A tale conclusione era giunta anche la stessa Corte di appello di Torino che, in separato processo, aveva mandato assolto il socio del ricorrente per una condotta analoga, sul presupposto del tenore letterale del D.P.R. n. 34 del 2000, art. 27, q). Siffatta norma, invero, indica come ostativi i precedenti per i soli reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio.
Sul punto, essendo stata richiesta dalla difesa la applicazione del c.d. "falso innocuo" ex art. 49 c.p., comma 2, la assenza di qualsivoglia risposta da parte della Corte di merito rileverebbe anche come vizio di motivazione.
In secondo luogo, tenuto conto della plurioffensività dei reati di falso, dovrebbe, ad avviso della difesa, ricercarsi e rinvenirsi, per la configurazione del reato, non solo la coscienza e volontà di ledere la pubblica fede ma anche la volontà di perseguire uno scopo ulteriore: mancando tale secondo elemento, verrebbe meno la stessa configurabilità del dolo generico e sarebbe al più rappresentabile una forma di condotta per colpa, non rilevante penalmente come attestato dalla giurisprudenza di legittimità (Rv 212939; Rv 183469).
Ancora nella prospettiva del falso innocuo, la difesa ricorda la giurisprudenza che ha visto ricorrere tale ipotesi con riferimento al "falso in autocertificazione" (Sez. 5, 8 febbraio 2001, Stipa). In terzo luogo il ricorrente evoca la dottrina che, sulla base del principio di offensività richiederebbe, per la configurazione del reato in esame, anche il convincimento del reo di agire in contrasto con le sostanziali esigenze dell'ordine giuridico. Il ricorrente riprende poi l'argomento della assunta abrogazione del falso in autocertificazione per sostenere che le modifiche apportate alla normativa sulla autocertificazione (da ultimo D.P.R. n. 445 del 2000) e, in particolare, la eliminazione della autenticazione della firma dell'autore della dichiarazione, da parte del pubblico ufficiale, avrebbe fatto venire meno il carattere pubblicistico della attestazione rilevante ai fini della punibilità". A sostegno di tale assunto il difensore cita la sentenza della Cassazione Stipa sopra menzionata.
Il difensore cita anche la giurisprudenza che, nel caso di specie, ritiene applicabile l'art. 495 c.p.. In conclusione sostiene il difensore che nella specie difetterebbe l'elemento psicologico del reato, nella forma arricchite sopra descritta, in quanto avrebbe reso una dichiarazione falsa ma del tutto innocua.
E tale sarebbe il sostrato giuridico del verdetto assolutorio pronunciato dalla Corte di appello di Torino nel diverso processo a carico del socio del ricorrente, per gli stessi fatti. 3) la violazione della legge penale e il vizio di motivazione. Sarebbe stato violato il principio di uguaglianza tra cittadini atteso che per un medesimo fatto si sarebbe giunti a soluzioni opposte. Anche il socio dello LL, RL, avrebbe sottoscritto il punto 7) della dichiarazione sulla assenza di condanne a proprio carico, nonostante avesse patteggiato la pena per la imputazione di lesioni colpose. Tuttavia la Corte di appello aveva ritenuto che una simile condanna non rientrasse fra quelle ostative alla aggiudicazione dell'appalto.
Tale situazione darebbe luogo ad un contrasto di giudicati rilevante ai sensi degli artt. 649 e 669 c.p.p.. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, non solo non trova riscontro la doglianza del ricorrente sul numero identificativo della sentenza, regolarmente apposto (n, 3194/08), ma, quel che più conta, la ipotetica assenza di tale elemento non si ripercuoterebbe certo sulla validità della sentenza stessa la quale raggiunge lo stato di perfetta legittimità anteriormente ed a prescindere dalla apposizione del numero di registrazione. Proprio l'art. 546 c.p.p. evocato dal ricorrente contiene un elencò tassativo delle nullità della sentenza, ravvisandole esclusivamente quando manca del tutto la motivazione o quando è incompleto il dispositivo in un elemento essenziale o quando manca la sottoscrizione del giudice.
Il secondo motivo è da rigettare.
Invero, è infondata la prospettazione della innocuità del falso sotto il profilo della intervenuta novella legislativa che ha fatto venire meno la necessità della autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La conclusione sembrerebbe mutuata da una sentenza di questa Corte (Sez. 5, n. 13623 del 08/02/2001, Rv. 218393, Stipa), peraltro inconferente rispetto al caso di specie e tra l'altro contraddetta da un orientamento giurisprudenziale successivo il quale, in senso opposto, ha sostenuto che l'abrogazione delle disposizioni contenute nella L. 4 gennaio 1968, n. 15 (attuata in via generale, da ultimo, dal D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 77), in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l'irrilevanza penale del falso eventualmente compiuto mediante l'autenticazione, che non può definirsi "inutile" o "innocuo", attesa la peculiare valenza probatoria dell'atto così formato, anche ed eventualmente a fini diversi da quello per il quale il documento è stato predisposto (Rv 222246, Alasia;
rv 231852, Sacchini,). È appena il caso di rilevare, invero, che la giurisprudenza in questione riguarda il caso della falsa autenticazione della firma apposta in calce alla dichiarazione sostitutiva, mentre la fattispecie in esame prescinde del tutto dalla autenticazione della firma in calce alla dichiarazione sostitutiva, non più necessaria. Ma soprattutto nella prospettazione del ricorrente manca la menzione, fondamentale, della sentenza delle Sezioni unite in materia. Nel 2007, infatti, le Sezioni unite sono intervenute sull'argomento (SS.UU., rv 236866, Scelsi) ed hanno escluso qualsivoglia ipotesi di falso innocuo, in materia, rimarcando che "integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazions del legale rappresentante di una società circa il possesso, da parte di quest'ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, a nulla rilevando che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione con sottoscrizione non autenticata, ma ritualmente prodotta a corredo dell'istanza principale, unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione, in conformità del modello legale vigente". La tesi del falso innocuo per effetto della abolizione della necessità della autenticazione della firma da parte del PU è del resto insostenibile alla luce del fatto che il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76 (T.U. in materia di documentazione amministrativa) prevede la punizione ai sensi del codice penale delle dichiarazioni mendaci rilasciate ai sensi del citato testo unico;
art. 38, prevede poi che la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione corredate da dichiarazioni sostitutive, possa avvenire anche con la semplice sottoscrizione e in assenza del P.U. ma con allegazione del documento di identità. Il falso punibile, per quanto sopra detto, è quello che cade sulle dichiarazioni del privato, contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e la rilevanza pubblicistica, in mancanza dell'intervento materiale del Pubblico ufficiale, è quella che deriva dal disposto normativo (cit. D.P.R., art. 76, comma 3) che equipara le dichiarazioni presentate con le modalità delle quali si è detto a quelle fatte al pubblico ufficiale.
Per quanto concerne poi i profili di possibile colpa nel comportamento dell'agente, valga quanto segue.
La giurisprudenza evocata dal ricorrente sostiene che il dolo dei delitti di falso è generico;
pertanto, è sufficiente la consapevolezza della "immutatio veri" e non è richiesto l'animus nocendi vel decipiendi".
Tuttavia, esso deve essere provato, e va escluso tutte le volte che la falsità risulti essere oltre o contro la volontà dell'agente, come quando risulti dovuta soltanto ad una leggerezza o negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora la figura del falso colposo (rv. 212939). Ancora la giurisprudenza sottolinea, in materia di falsità ideologica in atto pubblico, che deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa: tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto (rv 232138).
Nella specie, tuttavia, il ricorrente richiede la applicazione dei detti principi senza che ne ricorrano i presupposti. Non sono tali gli argomenti con i quali viene evidenziato che egli ha dichiarato di non avere riportato condanne ritenendo che quella irrogatagli fosse irrilevante ai fini della dichiarazione. Non si tratta di negligenza o leggerezza e neppure di errata interpretazione di disposizioni normative poiché quello che è rimasto accertato è che lo LL ha dichiarato al punto 7) che non erano state pronunciate a suo carico sentenze di patteggiamento mentre ciò era avvenuto.
Non si comprende, ne' il difensore lo rappresenta, in cosa possa essere consistito l'errore scusabile del prevenuto il quale ha esattamente attestato una cosa contraria al vero, senza che gli competessero poteri di valutazione della gravità o importanza della condanna riportata.
La Corte di merito ha anche esattamente escluso la configurabilità del falso innocuo evocata dall'imputato in ragione della assunta irrilevanza della condanna per lesioni colpose ai fini della aggiudicazione dell'appalto. Ha osservato questa Corte di legittimità che è innocuo, e quindi non punibile per inidoneità dell'azione, il falso, sia ideologico che materiale, che determina un alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso (rv 241936).
In altra decisione si trova il principio per cui sussiste il falso innocuo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere;
in tal caso, infatti, la falsità non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (rv 238875).
Nella specie, ciò che rileva, ossia il valore probatorio dell'atto, costituisce esattamente il bene messo in pericolo dalla condotta dell'agente, la dichiarazione del privato viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione medesima e cioè, tra i vari dati, quello della inesistenza, in capo al dichiarante, di precedenti condanne (rv 238827).
Proprio la esistenza di una doppia opzione nella dichiarazione, quella riguardante cioè il punto 7) appena menzionato e quella di cui al punto 6) che riguarda specificamente la indicazione delle condanne per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale dell'imprenditore (v. motivazione della sentenza impugnata), dimostra, come esattamente rilevato dalla Corte di merito, che non vi può essere stato fraintendimento da parte del compilatore e sottoscrittore, dal momento che duplice è stata la sua dichiarazione su punti diversi.
Il terzo motivo di ricorso infine è manifestamente infondato. Come appena ricordato, la Corte distrettuale ha escluso che la posizione processuale costituitasi in capo al RL, socio dello LL e sottoposto a separato processo per fatti analoghi, fosse identica a quella del ricorrente.
Al RL, come ricostruito dalla Corte, è stata formulata una diversa contestazione e cioè quella relativa all'avere falsamente dichiarato di non avere riportato condanne "per reati incidenti sulla affidabilità m orale e professionale".
Rispetto a tale imputazione è risultata perciò rilevante la natura del reato per il quale per intervenuta condanna.
La contestazione mossa allo LL ha riguardato invece la falsa dichiarazione sull'avere riportato condanne senza alcuna specificazione, sicché per lui correttamente è stata ritenuta vana la difesa volta ad evidenziare il tipo di reato per il quale era stata concordata la pena.
Non ricorrono dunque i presupposti di fatto su cui si basa la censura mossa, dovendosi tenere conto che in ordine alla ricostruzione operata dalla Corte il ricorrente non ha formulato contestazioni di sorta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009