Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2006, n. 40964
CASS
Sentenza 11 ottobre 2006

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Il reato di esercizio di impianto senza richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 25 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, si configura soltanto quando l'impianto sia concretamente in grado di produrre emissioni nell'atmosfera, come più esplicitamente disciplinato dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, che con l'art. 280 ha abrogato il citato d.P.R. n. 203, il cui art. 267, comma primo, prevede quale presupposto del reato non la generica possibilità, ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso il reato in un caso nel quale le polveri prodotte durante il ciclo industriale non erano aspirate all'esterno e rimanevano all'interno dello stabilimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2006, n. 40964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40964
    Data del deposito : 11 ottobre 2006

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