Sentenza 26 ottobre 2017
Massime • 2
In tema di reati contro la personalità dello Stato, esulano dall'esercizio del diritto di libera manifestazione di opinioni politiche ed integrano il delitto di vilipendio alla bandiera espressioni di ingiuria e di disprezzo, lesive del prestigio e dell'onore dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni, ovvero offese grossolane e brutali, prive di correlazione con una critica obiettiva.
Ai fini della configurabilità del delitto di vilipendio alla bandiera, è sufficiente il dolo generico, con conseguente irrilevanza dei particolari motivi perseguiti dall'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2017, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2017 |
Testo completo
019 0 3-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da 1124/2017- Antonella Patrizia Mazzei - Presidente - Sent. n. sez. Angela Tardio - Relatore - PU 26/10/2017Mak R.G.N. 49756/2016 Palma Talerico Aldo Esposito Antonio Minchella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trento nei confronti di OT VA, nata a S. Leonardo in [...] il [...] NO VE, nato a [...] il [...] ER RN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/10/2016 della Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore degli imputati, avv. Nicola Canestrini, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile e in subordine rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 ottobre 2014 il Tribunale di Bolzano, tra le altre statuizioni, ha dichiarato gli imputati OT VA, NO VE e ER RN colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 292 cod. pen. per avere in concorso, in qualità di membri della direzione provinciale del movimento "Südtiroler Freiheit", vilipendiato la bandiera nazionale dell'Italia, e li ha condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro tremila ciascuno.
2. La Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 21 gennaio 2016, in riforma della sentenza impugnata, ha assolto gli imputati dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.
3. Agli imputati era, in particolare, contestato di avere offeso la bandiera italiana con espressioni ingiuriose producendo e diffondendo circa ottocento manifesti, dei quali cinquecentonovantasei, indicati in tabella inserita nello stesso capo di imputazione, rinvenuti appesi sui previsti tabelloni per le affissioni in vari comuni della provincia di Bolzano, sequestrati e rimossi, raffiguranti il simbolo del partito politico "Südtiroler Freiheit" e una scopa che spazzava via la bandiera nazionale dell'Italia, degradandola a "Dreck bzw. Schmutz" (trad. "sudiciume o sporcizia"), per far posto alla bandiera sudtirolese.
3.1. Il Tribunale, che dava conto della svolta attività istruttoria, descriveva preliminarmente il manifesto contestato e giudicava la rappresentazione della bandiera italiana, spazzata via con una scopa per far posto a quella bianco-rossa del Tirolo, come simbolo, per i seguaci dell'indicato partito, della indesiderata presenza dello Stato italiano nella provincia di Bolzano. La campagna manifesti, avviata in occasione del novantesimo anniversario dell'annessione dell'Altro Adige all'Italia, era stata presentata, alla luce delle emergenze dibattimentali, nel corso di una conferenza stampa in data 8 ottobre 2010, pubblicizzata lo stesso giorno sulla home page del movimento "Südtiroler Freiheit" e il giorno successivo su diversi quotidiani locali, italiani e tedeschi ("Alto Adige", "Corriere dell'Alto Adige", "Dolomiten"). La decisione in ordine alla citata campagna era stata presa dagli imputati OT e NO, consiglieri provinciali del movimento, che avevano presentato anche il manifesto oggetto del procedimento alla stampa e all'opinione pubblica. L'imputato ER, membro del comitato centrale e della direzione provinciale dello stesso movimento, aveva prestato un consapevole contributo 2 causale alla commissione del reato, avendo conferito incarico per e-mail all'agenzia pubblicitaria "Publi Sudpla", come riferito dal teste OV MA, collaboratore della stessa, di avviare una campagna manifesti con decorrenza dall'11 ottobre 2010, fornendo i manifesti oggetto del procedimento e ricevendo poi la fattura per l'esecuzione dell'incarico, che era saldata.
3.2. In esito ai ripercorsi elementi istruttori, il Tribunale riteneva che il fatto commesso dagli indicati imputati costituisse il reato loro ascritto, rimarcando che: la bandiera italiana era stata disprezzata e degradata sul manifesto, in quanto era spazzava via da una scopa che trascinava la bandiera del Tirolo ed era equiparata in tal modo alla sporcizia da spazzare via;
dal manifesto era emerso chiaramente che si trattava della bandiera italiana, descritta nell'art. 12 Cost., e la circostanza era stata anche confermata dal movimento sulla home page e nei comunicati stampa;
- non era rilevante, in riferimento al reato di cui all'art. 292 cod. pen., l'importanza della scopa o del termine "Kehraus" nella linguistica, mentre lo era l'immagine, trasmessa attraverso la scopa alla opinione pubblica oppure all'uomo qualunque e offensiva della reputazione dello Stato, dei suoi simboli e delle sue istituzioni;
- anche la libertà di opinione trovava i suoi limiti all'interno di detti diritti costituzionali;
- la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato era stata confermata anche da questa Corte giudicando, con sentenza del 4 maggio 2011, il ricorso proposto avverso l'ordinanza confermativa del decreto di sequestro dei manifesti oggetto del procedimento;
-l'elemento soggettivo del reato, consistente nel dolo generico, rispetto al quale erano irrilevanti i motivi, risultava dal contenuto del manifesto per essere la raffigurazione in esso contenuta oggettivamente ingiuriosa e spregiativa;
non era riconoscibile la chiesta attenuante di avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale, di cui all'art. 62, primo comma, n. 1, cod. pen., poiché intorno alle idee, cui erano ricondotti i motivi dell'azione, non vi era generale consenso, rappresentando il movimento soltanto una parte della popolazione provinciale.
4. La Corte di appello, che condivideva la riconducibilità della immagine raffigurata nel manifesto alla bandiera nazionale italiana o a una parte visibile della stessa che doveva essere spazzata via con la scopa di saggina, riteneva che la convinzione che detta bandiera dovesse far posto a quella tirolese esprimesse il diritto di libertà di opinione politica e che i consiglieri o assessori provinciali 3 eletti non avessero la competenza giuridica per concretizzare le convinzioni politiche dei rappresentanti del "Südtiroler Freiheitlichen", e cioè la scissione della provincia dal resto del territorio nazionale e quindi la modificazione dello stesso e della costituzione dello Stato. Vi era, invece, una mera visione politica, non attuabile dai rappresentanti del movimento, e l'idea di un mondo migliore, più correttamente di una migliore amministrazione provinciale, era espressa nel manifesto «nell'idea del 'Kehraus', della rimozione del vecchio e cioè della vecchia amministrazione statale, rappresentata dalla bandiera nazionale con colori 'spenti', e la sostituzione del vecchio con il 'nuovo', vale a dire il nuovo governo sudtirolese, indipendente dallo Stato». Nel giudizio della Corte, la rappresentazione della scopa, senza integrare vilipendio della bandiera nazionale, rappresentava metaforicamente il concetto di "Kehraus", sconosciuto alla lingua italiana, intraducibile e non conosciuto neppure dalla popolazione di lingua tedesca della provincia di Bolzano, e da intendere nel senso di "fine" o "conclusione" di un evento, ovvero del potere statale nella provincia di Bolzano. In detto contesto, il contestato manifesto suggeriva una diversa interpretazione politicamente fondata, da inquadrarsi nella peculiare autonomia riservata dalla consolidata democrazia a una terra di confine, caratterizzata dalla presenza di minoranze etniche e linguistiche e di una minoranza politica secessionista, che, per mancanza di intelligenza politica, aveva compiuto un'azione negligente, perché imprudente e sconsiderata, e non un'offesa premeditata e inequivocabile alla bandiera italiana.
5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.
5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere la Corte di appello assolto gli imputati per difetto dell'elemento soggettivo senza rendere conto delle ragioni logico-giuridiche della decisione assolutoria. Né, nel riferimento a un c.d. "Kehraus", si è spiegato in quali termini gli imputati si fossero ispirati allo stesso, il cui significato neppure è stato chiarito, oltre a essere stato definito in sentenza intraducibile e non comprensibile neppure dai cittadini di lingua tedesca del Tirolo.
5.2. Con il secondo motivo è denunciata contraddittorietà e illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 4 Secondo il ricorrente, che richiama e ripercorre le premesse fattuali e i contenuti delle decisioni di merito, la Corte di appello è pervenuta a una spiegazione circa il significato della immagine rappresentata sul manifesto, del tutto apparente, poiché il «fare piazza pulita con una scopa della bandiera italiana» equivale a paragonare la stessa allo sporco raccolto con la scopa e a denigrarla, per l'effetto, quale emblema dello Stato italiano. Inoltre, la «pseudospiegazione>> circa una seconda interpretazione politicamente fondata» è, ad avviso del ricorrente, all'evidenza assurda per la raffigurazione nei manifesti di una rappresentazione simbolica delle convinzioni politiche con univoco fine di dileggio e intento denigratorio verso la chiara immagine della vera e propria bandiera italiana.
6. In data 18 ottobre 2016 gli imputati, per mezzo del loro difensore avv. Nicola Canestrini, hanno depositato memoria con la quale, richiamati i motivi della impugnazione proposta dal Procuratore generale, chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile e in subordine rigettato, deducendo: - quanto al primo motivo, la pretestuosità della denuncia di omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, ammettendo lo stesso ricorrente e criticando nel secondo motivo le ragioni della sentenza assolutoria;
- quanto al secondo motivo, l'afferenza delle censure ad apprezzamenti di fatto, inammissibili in sede di legittimità, mentre la motivazione della sentenza è del tutto logica nella esclusione di un loro intento denigratorio. Tale motivazione è, in ogni caso, contenuta nell'alveo dell'ordinamento interno e in generale in quello delle norme sovranazionali pertinenti al bilanciamento dell'esercizio del diritto di libertà di manifestazione del pensiero con la tutela del prestigio delle istituzioni e i valori morali della società statuale, alla luce della sentenza n. 20 del 1974 della Corte costituzionale e della giurisprudenza della Corte EDU sul diritto alla libertà di espressione, sancito dall'art. 10 della Convenzione. Nella specie, la critica politica, pur contenendo una certa dose di provocazione nel manifesto incriminato, non ha rappresentato un attacco personale gratuito contro lo Stato ma un legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 5 2. All'esame delle censure proposte e che attengono al merito della decisione, deve premettersi il richiamo, come criterio metodologico, conseguente alla intervenuta modifica del giudizio di responsabilità da parte della Corte di appello, che ha riformato in senso assolutorio nei confronti degli imputati la sentenza di condanna di primo grado per il reato loro ascritto, alla condivisa giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua, in detta ipotesi, il giudice di appello non può limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito in seguito per offrire, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte (tra le altre, Sez. 4, n. 35922 del 11/07/2012, Ingrassia, Rv. 254617; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi Ridha, Rv. 257332; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327). Tale opzione interpretativa è stata ribadita dalla giurisprudenza (tra le altre, Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, D L., Rv. 269523; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149), successiva al recente arresto delle Sezioni Unite, che chiamate a risolvere, a fronte di talune divergenti interpretazioni delle sezioni semplici, il profilo della rilevabilità d'ufficio, in sede di giudizio di cassazione, della violazione dell'art. 6 CEDU ove il giudice di appello avesse riformato la sentenza assolutoria di primo grado, affermando la responsabilità penale dell'imputato, esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a nuova escussione degli stessi hanno anche rimarcato, ampiamente dando conto degli orientamenti nel tempo, in tema di c.d. overturning, della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che «il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello, pur senza rinnovazione della istruzione dibattimentale, è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.», salvo il dovere di «motivazione rafforzata» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486/267492, n.m. sul punto).
3. Alla luce della indicata premessa metodologica la sentenza impugnata non si sottrae alle censure mosse con il ricorso, che attengono alla struttura logica e giuridica della sua motivazione contestandone la idoneità a esprimere, in termini 60 concreti, congruenti e compatibili con le risultanze processuali, le ragioni giustificative della riforma della sentenza di condanna di primo grado. La questione posta, senza involgere la ricognizione delle evidenze disponibili, date per presupposte nel ricorso e nella sentenza impugnata, riguarda in particolare l'apprezzamento dell'elemento soggettivo del reato, che la Corte di appello ha escluso valorizzando, sotto concorrenti profili, la convinzione dei rappresentanti del "Südtiroler Freiheitlichen", indicata come espressione del diritto di libertà di opinione politica, della scissione della provincia di Bolzano dal resto del territorio nazionale;
l'idea del "Kehraus", cui gli imputati si sono richiamati, intesa «come un 'porre fine' o 'rimuovere' il potere statale italiano dalla provincia di Bolzano e sostituirlo con l'unico governo dei rappresentanti del popolo sudtirolese»; la «imprudente e sconsiderata, quindi negligente, mancanza di intelligenza politica» da ravvisarsi nel comportamento degli imputati;
la mancanza negli stessi della «competenza giuridica per la concretizzazione delle convinzioni politiche» e la loro omessa considerazione della incapacità di «una gran parte della popolazione [...] di comprendere la rappresentazione simbolica delle convinzioni politiche»; la esclusa ravvisabilità di «alcuna offesa premeditata e inequivocabile alla bandiera italiana», e, per l'effetto, dell'ascritto vilipendio.
4. In fatto deve rilevarsi che il manifesto contestato, che in plurimi esemplari (600/800) è stato affisso in vari comuni della provincia di Bolzano tra il 4 ottobre e il 15 ottobre 2010, in occasione del novantesimo anniversario dell'annessione dell'Alto Adige/Sud Tirolo all'Italia, è descritto specificamente nella sentenza impugnata nei seguenti termini: [...] nella parte superiore, su sfondo rosso si trova il titolo '90 anni di annessione, 90 anni di ingiustizia', scritto con caratteri bianchi e su un'unica riga, in basso, con caratteri due volte più grandi, su tre righe, l'enunciato politico 'Il 'Südtirol può fare a meno dell'Italia!'. Nel punto di passaggio tra lo sfondo rosso e quello bianco è collocato l'emblema rotondo del movimento con la scritta 'Südtiroler Freiheit' e, separata da una linea perpendicolare di colore nero, la scritta a caratteri più piccoli 'freies Bündnis für Südtirol'. Nel margine superiore sinistro del manifesto inizia a vedersi il manico di legno della scopa di saggina la cui estremità inferiore, costituita dalle setole, è raffigurata tra la bandiera sudtirolese e la bandiera italiana nell'atto di spazzare via il tricolore. Il lato esterno destro delle setole di saggina sono in ombra e la fascia bianca del tricolore presenta alcune velature grigie. Gli altri colori risultano vivaci e cangianti. [...] la bandiera bianco-rossa del Tirolo raffigurata nell'immagine prosegue il suo tracciato trasformandosi inequivocabilmente nella bandiera italiana, anche se quest'ultima risulta parzialmente coperta [...]». 7 5. Si rileva in diritto che a norma dell'art. 292, primo comma,cod. pen. chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito[...]», e a norma dell'art. 12 Cost. «la bandiera della Repubblica è il tricolore: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni». La giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato da tempo che il prestigio dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, per cui si pone come limite ad altri diritti costituzionalmente protetti e la sua tutela non è in contrasto con gli art. 9 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, in quanto esplicativi degli art. 21 e 25 Cost. (Sez. 1, n. 6822 del 14/06/1988, dep. 1989, Paris, Rv. 181275); ha rappresentato che l'elemento soggettivo del delitto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel dolo generico, e quindi nella coscienza e volontà di esprimere offensivi e aggressivi giudizi nei confronti delle istituzioni tutelate, con l'intenzione di produrre l'evento costituito dalla pubblica manifestazione di disprezzo delle stesse, con conseguente irrilevanza dei motivi particolari che possano aver indotto l'agente a commettere consapevolmente il fatto vilipendioso addebitato (tra le altre, Sez. 1, n. 5864 del 01/02/1978, Salviucci, Rv. 139008; Sez. 1, n. 6144 del 07/03/1979, Gatti, Rv. 142461 Sez. 1, n. 28730 del 21/03/2013, Di Maggio, Rv. 256781); ha osservato che la bandiera nazionale è penalmente tutelata dall'art. 292 cod. pen. non come oggetto in sé, ma unicamente per il suo valore simbolico, suscettibile, per sua natura, di essere leso anche da semplici manifestazioni verbali di disprezzo, la cui penale rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, richiede quindi soltanto la percepibilità da parte di altri soggetti e non anche la presenza della "res", da riguardarsi, in quanto tale, come del tutto indifferente (Sez. 1, n. 48902 del 29/10/2003, Galli, Rv. 226460); ha rimarcato la continuità strutturale delle fattispecie criminose, dopo la modifica introdotta dall'art. 5 legge 25 febbraio 2006, n. 85, con la previsione di una diversa modulazione delle sanzioni in precedenza previste (Sez. 1, n. 22891 del 06/06/2006, Di Costanzo, Rv. 234279); ha messo in evidenza che, ai fini della sussistenza dell'indicato delitto, è necessario che la condotta di vilipendio si concretizzi in un atto di denigrazione di una bandiera nazionale e non anche di un'altra cosa che ne riporta i colori (Sez. 1, n. 23690 del 04/05/2011, OT, Rv. 250445).
6. La Corte di appello, che ha condiviso la identificazione - nella bandiera spazzata via con la scopa- della bandiera nazionale italiana, già ritenuta dal Tribunale e da questa Corte con la sentenza che ha rigettato il ricorso ex art. 325 0 0 8 cod. proc. relativo al sequestro preventivo dei manifesti in oggetto (Sez. 1, n. 23690 del 04/05/2011, citata), ha sottolineato, in via interpretativa del manifesto rappresentativo della «scopa che spazza via il Tricolore», che la bandiera italiana doveva fare posto a quella tirolese e simboleggiava, per i seguaci del "Südtiroler Freiheitlichen" la indesiderata presenza dello Stato italiano nella provincia di Bolzano.
6.1. Tale premessa segue linee concordanti con quelle del Tribunale, che sviluppandola, l'ha, poi, raccordata con altre emergenze (quali la fotografia pubblicata nel quotidiano "Dolomiten", raffigurante gli imputati OT e NO nell'atto di tenere in mano il manifesto e una scopa;
la dichiarazione degli organizzatori della iniziativa riportata nel comunicato stampa dello stesso quotidiano «[...] pienamente consapevole è stata la scelta del simbolo nazionale della bandiera tricolore come simbolo per l'Italia al fine di esprimere in modo inequivocabile che la critica non è rivolta agli italiani in Alto Adige, bensì contro lo Stato italiano»; la diffusione dei manifesti a livello provinciale), ritenendo la bandiera italiana disprezzata e degradata, spazzata via con la scopa chiaro simbolo di pulizia, ed equiparata alla sporcizia da spazzare;
apprezzando la irrilevanza della dedotta importanza della scopa o del termine "Kehraus"; giudicando decisiva l'immagine trasmessa all'opinione pubblica dalla raffigurazione della scopa che spazza via come sporcizia la bandiera, la cui reputazione e onore, insieme allo Stato e alle sue istituzioni, sono oggetto della tutela penale e di diritti tutelati costituzionalmente, al cui interno anche la libertà di opinione trova i suoi limiti, e, ritenendo che, accanto all'elemento oggettivo del reato, così ricostruito, vi fosse anche l'elemento soggettivo del dolo generico, risultante dal contenuto manifesto raffigurante una immagine del oggettivamente ingiuriosa.
6.2. Con tali argomenti doveva correlarsi la Corte di appello, confutandoli ovvero condividendoli e dando conto delle ragioni della relativa incompletezza in fatto e/o incoerenza in diritto, delineando le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e declinando gli elementi del contestato reato in linea con i pertinenti principi di diritto. Tali principi implicavano sia l'astrazione dai motivi della commissione del fatto ascritto, sia la verifica della riconducibilità dello stesso alla fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, sia la verifica della coscienza e volontà dell'azione in relazione al confermato elemento oggettivo del reato, all'affermato, e non chiarito, ricorso al concetto di "Kehraus", alla plastica descrizione del manifesto e alla significatività del suo contenuto per «i concittadini italiani, ai quali nei vari comuni della provincia di Bolzano il manifesto non passava inosservato [e che] non potevano che vedere in questa rappresentazione 9 un'offesa alla bandiera nazionale [...]», pur nell'affermata incomprensibilità per i più di comprendere le convinzioni politiche dei rappresentanti del "Südtiroler Freiheitlichen".
6.3. Né le svolte considerazioni sono incise dai riferimenti fatti, nell'interesse dei ricorrenti con memoria difensiva e ribaditi nel corso della discussione odierna, alla nota giurisprudenza costituzionale ed europea in punto di tutela del diritto di manifestare il proprio pensiero in qualsiasi modo, perché l'esercizio di tale diritto non può trascendere in espressioni di ingiuria o di disprezzo che leda il prestigio o l'onore dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni pure tutelati con valenza primaria, ovvero in offese grossolane e brutali prive di correlazione con una critica obiettiva (tra le altre, Sez. 1, n. 10173 del 13/06/1979, Marchesini, Rv. 143539; Sez. 1, n. 6822 del 14/06/1988, citata;
Sez. 1, n. 28730 del 21/03/2013, Di Maggio, Rv. 256780).
7. Conclusivamente, per le ragioni espresse e in coerenza con quanto rappresentato, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Trento, che procederà a nuovo giudizio, in piena autonomia di apprezzamento, ma con motivazione immune da vizi logici e giuridici.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento. Così deciso il 26/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Antonella Patrizia Mazzei Angela Rosolin Apmazze CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezlone Penale Depositata in Cancelleria oggi Direttore Amministrativo Roma, li De Loredana SCHIAVONI IL CANCELLIERE ED Iron 10