Sentenza 4 maggio 2011
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 292 cod. pen. è necessario che la condotta di vilipendio si concretizzi in un atto di denigrazione di una bandiera nazionale e non anche di un'altra cosa che ne riporta i colori. (Fattispecie relativa alla ritenuta sussistenza del reato in riferimento alla bandiera effigiata su un manifesto di propaganda politica).
Commentari • 3
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Il prestigio dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, per cui si pone come limite ad altri diritti costituzionalmente protetti e la sua tutela non è in contrasto con gli art. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, in quanto esplicativi degli art. 21 e 25 Cost. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sez. I, Sent., (ud. 26/10/2017) 17-01-2018, n. 1903 SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente - Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - Dott. TALERICO Palma - Consigliere - Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere - Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere - ha pronunciato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2011, n. 23690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23690 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 15/04/2011
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 1709
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 48363/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OT EV N. IL 04/06/1951;
avverso l'ordinanza n. 42/2010 TRIB. LIBERTÀ di BOLZANO, del 25/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. P.G. Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore avv. CANESTRINI Nicola, sostituito dall'avv. CAMPANELLI Giuseppe che si è riportato al ricorso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 ottobre 2010, il Tribunale di AN ha respinto la richiesta di riesame, proposta da OT EV avverso il provvedimento del G.I.P. in sede del 13 ottobre 2010, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di manifesti recanti la dicitura "il sud Tirolo può fare a meno dell'Italia" e raffiguranti una scopa di saggina, che spazzava via la bandiera italiana per far posto a quella tirolese.
2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di legge per far luogo al sequestro impugnato, avendo rilevato che alla ricorrente era stato contestato il reato di vilipendio alla bandiera italiana, di cui all'art. 292 cod. pen., atteso che la bandiera nazionale, quale univoco emblema dello Stato italiano, era stata raffigurata come spazzata via, alla stregua di sporcizia.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di AN OT EV ha proposto ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. per il tramite dei suoi difensori, che hanno dedotto violazione di legge in quanto il fatto contestato non era riconducibile alla figura di reato prevista dall'art. 292 cod. pen.. Tale ultimo art., modificato con L. n. 85 del 2006, aveva ristretto l'area di punibilità del reato in questione in quanto non era più punibile l'offesa recata ai colori dello Stato ove non riportati su bandiere ufficiali o emblemi;
ed invero la norma incriminatrice, a seguito della modifica legislativa anzidetta, prevedeva che, agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale era da intendere la bandiera nazionale e ogni altra bandiera portante i colori nazionali, mancando pertanto qualsiasi riferimento ad ogni altra cosa riportante i colori nazionali. Nel caso in esame il tricolore era stato raffigurato su di un manifesto elettorale e dunque su cosa diversa da una bandiera;
pertanto il fatto contestato non aveva alcuna valenza penale, ai sensi della norma incriminatrice anzidetta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da OT EV è infondato.
2. Premesso che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti adottati dal Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo è limitato alla violazione di legge, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia condivisibile, per avere esso ritenuto sussistere, a carico della OT, il reato di cui all'art. 292 c.p., consistente nell'avere vilipeso la bandiera italiana, siccome raffigurata su di un manifesto come spazzata via da una scopa di saggina, rappresentandola pertanto come qualcosa da eliminare, siccome sporcizia e sudiciume.
3. È noto che l'art. 292 cod. pen. è stato modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 85, art. 5 il quale, oltre a diversamente modulare le sanzioni in precedenza previste per il delitto in esame, ha abrogato il precedente comma 3, art. in esame, il quale espressamente disponeva che le disposizioni dell'art. si applicavano anche a chi vilipendeva i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.
4. Si osserva tuttavia che, pur nella sua attuale formulazione, l'art. 292 cod. pen. continua ad avere ad oggetto la tutela della bandiera italiana, intesa come emblema dello Stato;
e, affinché detto reato possa ritenersi sussistente, è necessario che la condotta qualificabile come vilipendio si concretizzi in un atto di denigrazione di una bandiera nazionale, essendo stato eliminato ogni riferimento ai colori nazionali, come poteva ritenersi prima della riforma legislativa del 2006, sicché il vilipendio della bandiera nazionale si ha quando sia stata proprio quest'ultima ad essere stata oggetto di manifestazione di disprezzo.
6. Nella specie in esame non può revocarsi in dubbio la sussistenza, a carico della OT, del reato di cui all'art. 292 cod. pen., atteso che, dall'esame degli atti, emerge che, nel manifesto elettorale sottoposto a sequestro, è raffigurata una vera e propria bandiera italiana, rappresentata ad evidente fine di dileggio e con chiaro intento denigratorio, siccome portata via da una scopa, per far posto a quella tirolese, raffigurata come la bandiera pulita, che segue al sudiciume ramazzato dalla scopa.
Si osserva invero che quella riprodotta sul manifesto elettorale oggetto di sequestro è la bandiera italiana, rappresentata nel suo tradizionale drappeggio tricolore, esattamente come descritto dall'art. 13 Cost., si che è da ritenere che sia stata proprio essa ad essere stata oggetto di vilipendio, con conseguente configurabilità del delitto contestato alla ricorrente.
7. Il ricorso proposto da OT EV va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Sciogliendo la riserva espressa il 15/04/2011 ai sensi dell'art. 615 cod. proc. pen., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011