Sentenza 6 giugno 2006
Massime • 2
L'art. 5 della legge 24 febbraio 2006 n. 85 ha modificato l'art. 292 cod. pen., prevedendo per l'ipotesi aggravata di vilipendio alla bandiera una pena più mite, sicché, attesa la sostanziale continuità strutturale delle fattispecie criminose disciplinate dalle leggi penali succedutesi nel tempo, il più favorevole regime sanzionatorio è applicabile ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. nei processi pendenti in relazione a fatti commessi nel vigore della precedente normativa.
Qualora venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza di condanna pronunciata in riforma di quelle assolutoria di primo grado, costituisce corretta applicazione della speciale disposizione transitoria dell'art. 10, comma quarto, L. n. 46 del 2006 disporne l'annullamento con rinvio, qualora l'annullamento abbia a oggetto esclusivamente il punto riguardante la determinazione della pena.
Commentario • 1
- 1. Troppa critica è vilipendio alla bandiera? (Cass. 1903/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2018
Il prestigio dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, per cui si pone come limite ad altri diritti costituzionalmente protetti e la sua tutela non è in contrasto con gli art. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, in quanto esplicativi degli art. 21 e 25 Cost. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sez. I, Sent., (ud. 26/10/2017) 17-01-2018, n. 1903 SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente - Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - Dott. TALERICO Palma - Consigliere - Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere - Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere - ha pronunciato la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2006, n. 22891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22891 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 06/06/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 791
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 038849/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI ST CH, N. IL 23/02/1961;
avverso SENTENZA del 01/02/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Meloni che ha concluso per l'A.C.R. limitatamente alla pena.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza dell'1/2/2005 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della pronunzia assolutoria di primo grado del Tribunale di Napoli, dichiarava HE Di CO colpevole del reato p. e p. dall'art. 292 cod. pen. di vilipendio della bandiera nazionale, strappata dal pennone del Museo Nazionale e data alle fiamme, e lo condannava, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, sul duplice rilievo della certa identificazione, da parte degli investigatori, dell'imputato come autore del gesto e del carattere gratuito e consapevole del dileggio del "tricolore", emblema dello Stato, seppure nel contesto di una manifestazione di protesta di disoccupati.
Il difensore del Di CO ha censurato l'impugnata sentenza, asseritamente viziata per l'immotivata esclusione dell'efficacia scriminante del diritto di critica politica nel contesto di una manifestazione pubblica debitamente autorizzata, nel corso della quale egli aveva solo inteso esprimere "una radicale e rabbiosa disapprovazione delle politiche economiche" che non erano dirette ad assicurare un posto di lavoro.
2.- Le generiche doglianze del ricorrente in ordine all'accertamento di responsabilità sono manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale già disatteso esplicitamente le identiche argomentazioni poste a supporto della sentenza assolutoria di primo grado, nonché congruamente e logicamente motivato in ordine a tutti gli elementi, fattuali e giuridici, che qualificano le componenti, materiale e psicologica, del delitto (per i profili della consapevolezza della direzione dell'aggressione contro uno dei simboli dello Stato e del carattere gratuito del dileggio e svilimento dello stesso).
Di talché, le censure, con le quali il ricorrente sollecita in realtà il riesame nel merito della decisione impugnata in punto di responsabilità, si palesano inammissibili in sede di sindacato di legittimità.
Mette conto peraltro di osservare che, in forza dello jus superveniens (art. 292 cod. pen., comma 2, modif. dalla L. n. 85 del 2006), l'ipotesi oggi aggravata di vilipendio alla bandiera, commesso da "chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge ... la bandiera nazionale", risulta assoggettata ad un più mite trattamento sanzionatorio ("con la reclusione fino a due anni") rispetto alla precedente disciplina dettata dall'art. 292 cod. pen, comma 1 ("con la reclusione da uno a tre anni").
Di talché, attesa la sostanziale continuità strutturale delle fattispecie criminose disciplinate dalle leggi penali succedutesi nel tempo in subiecta materia, il più favorevole regime sanzionatorio è applicabile anche al fatto in esame, sebbene commesso nel vigore della precedente normativa, in forza dell'art. 2 cod. pen., comma 4. L'impugnata sentenza di condanna, pur avendo riformato quella assolutoria di primo grado, va peraltro annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, limitatamente alla determinazione della pena, argomentandosi a contrario dalla speciale disposizione transitoria dettata dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2006. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2006