Sentenza 26 febbraio 1998
Massime • 1
La natura perentoria dei termini per l'ammissione all'oblazione si desume dalla natura stessa dell'istituto, e più esattamente dalla funzione propria del termine assegnato per la richiesta di oblazione. Questo istituto risponde, infatti, ad un chiaro scopo di deflazione della repressione penale, ma tale scopo sarebbe frustrato se il contravventore conservasse questa possibilità processuale anche dopo che fosse iniziata l'attività processuale di raccolta delle prove: di quì la necessità di fissare un termine processuale, al di là del quale detta possibilità decade.
Commentario • 1
- 1. È sempre possibile l’estinzione mediante oblazione delle contravvenzioni di competenza del Giudice di Pace?Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 19 gennaio 2017
SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. – 2. Il sistema dell'oblazione nelle contravvenzioni. – 3. In particolare, per le contravvenzioni di competenza del Giudice di Pace. – 4. Conclusioni. 1. La vicenda processuale. – Con decreto di citazione ritualmente notificato l'imputato veniva tratto a giudizio per rispondere della contravvenzione di cui all' “art. 689 c. 2 c.p. perché in qualità di legale rappresentante dell'esercizio commerciale C.B. …. somministrava al pubblico bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici che non consentivano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti dell'utilizzatore, nonché in assenza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/1998, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 26.02.1998
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere N. 695
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N. 41952/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AZ NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 25.6.1997 dal tribunale di Palermo. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Antonino Agnello, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 25.6.1997 il tribunale di Palermo ha dichiarato AL NI colpevole del reato di cui agli artt. 8 legge 4/1929 e 1, comma 3, legge 516/1982 (così modificata la precedente imputazione di cui agli artt. 8 legge 4/1929 e 1, comma 2, lett. a) e b) legge 516/1982), perché, avendo effettuato nel 1995 cessioni di beni e prestazioni di servizi per lire 96.477.000, ne aveva omessa la fatturazione e la annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte dirette e i.v.a.. Per l'effetto il tribunale ha condannato il AL alla pena di lire 1.200.000 di ammenda, oltre alla pena accessoria di giustizia.
In particolare, il giudice ha osservato a) che non poteva dirsi provato che i corrispettivi non fatturati e annotati ammontassero a lire 493.150.097 (così come contestato in via suppletiva dal p.m. del dibattimento), ma restava accertato che tali corrispettivi ammontavano a lire 96.477.000; b) che, peraltro, la richiesta di oblazione per il minor reato di cui all'art. 1, comma 3, legge 516/1982 era stata formulata oltre il termine di legge, cioè oltre l'apertura del dibattimento, sicché non poteva essere accolta.
2 - Avverso la sentenza e l'ordinanza che in pari data aveva escluso l'oblazione, ha proposto ricorso il AL.
Deduce anzitutto violazione di legge, giacché la possibilità di richiedere l'oblazione era nata solo a seguito della contestazione dibattimentale, sicché la relativa domanda doveva ritenersi ammissibile, anche perché l'art. 162 bis non stabilisce alcuna decadenza per il termine fissato. In secondo luogo deduce manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità. Motivi della decisione
3 - In ordine al primo motivo di ricorso, per chiarezza va premesso che il AL veniva tratto a giudizio per rispondere del reato continuato di cui all'art. 1, comma 3, legge 516/1982.Alla udienza del 7.2.1997 il tribunale dichiarava la contumacia dell'imputato ex art. 487 c.p.p.. Indi il presidente dichiarava aperto il dibattimento ex art. 492 c.p.p.. Il pubblico ministero prendeva la parola per esporre i fatti oggetto dell'imputazione (ex art. 493); e senza aspettare l'inizio della istruzione dibattimentale ai sensi dell'art.516 c.p.p. modificava l'imputazione, contestando il reato continuato di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) legge 516/1982. Il difensore nulla osservava e chiedeva il rinvio. 19 tribunale rinviava all'udienza del 29.4.1997, disponendo la notifica all'imputato. All'udienza del 29.4.1997, esperita l'istruzione dibattimentale, il difensore, munito di procura speciale, chiedeva di essere ammesso all'oblazione speciale ex art. 162 bis C.p., sul presupposto che l'istruzione avesse comprovato la ricorrenza del più lieve reato contravvenzionale di cui al terzo comma del citato art. 1, che - a differenza di quello previsto dal secondo comma - è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, e come tale è suscettibile di oblazione speciale.
Ciò significa a) che la contravvenzione originariamente contestata era oblabile;
b) che in ordine ad essa l'imputato non aveva presentato istanza di oblazione prima dell'apertura del dibattimento;
c) che la contestazione successiva non era oblabile;
d) che solo all'esito della istruzione dibattimentale l'imputato ha chiesto (implicitamente) la derubricazione della nuova imputazione nella originaria contravvenzione, e ha formulato la connessa istanza per essere ammesso all'oblazione.
4 - Tanto premesso, è evidente che nella presente fattispecie non viene in rilievo il problema già affrontato da quella giurisprudenza che nega all'imputato il diritto di essere riammesso in termini per l'oblazione quando il giudice, all'esito del dibattimento, ritenga sussistere una contravvenzione oblabile in luogo della contravvenzione non oblabile originariamente contestata (così Cass. sez. III, n. 5642 del 7.6.1985, ud. 19.4.1985, Bertone, rv. 169679, citata nella sentenza impugnata;
e prima ancora Cass. Sez. III n. 1560 del 10.2.1978, ud. 7.7.1977, Mura, rv. 137899). E altrettanto è evidente che non rileva neppure la questione di costituzionalità dell'art. 162 c.p. (estensibile per eadem ratio anche all'art. 162 bis c.p.) per la parte in cui esclude la possibilità di domandare l'oblazione dopo l'apertura del dibattimento di primo grado anche nel caso in cui sopravvenga la derubricazione in reato oblabile di un fatto originariamente contestato come reato non oblabile (questione già sollevata il 16.3.1981 dal pretore di Serracapriola, e decisa solo in rito dalla Corte Costituzionale con ordinanza 357 del 29.10.1987, che dispose la restituzione degli atti al giudice remittente per nuovo esame sulla rilevanza alla stregua della normativa sopravvenuta). Resta in fatto che nel caso di specie, a fronte di una contravvenzione oblabile contestata nel decreto di citazione, l'imputato non ha presentato istanza di oblazione prima dell'apertura del dibattimento. Mentre a fronte di una contravvenzione non oblabile contestata in dibattimento, l'imputato non ha formulato immediatamente richiesta di derubricazione e di conseguente ammissione all'oblazione per l'ipotesi che la derubricazione fosse disposta.
Per questi motivi
il tribunale ha legittimamente respinto l'istanza di oblazione, anche se per motivazioni parzialmente diverse da quelle addotte. La ragione autentica che giustifica l'ordinanza del tribunale è che l'imputato, pur potendo avanzare l'istanza di oblazione, in ordine alla contravvenzione oblabile, prima dell'apertura del dibattimento, ha lasciato decorrere inutilmente il termine perentorio. Nella fattispecie - si ripete - non rileva la diversa questione di costituzionalità della norma, nella parte in cui esclude la possibilità di formulare istanza di oblazione, anche dopo l'apertura del dibattimento, quando una contravvenzione oblabile è contestata in via suppletiva nel corso del dibattimento stesso.
5 - Questa conclusione, evidentemente, poggia sulla natura perentoria del termine stabilito dagli articoli 162 e 162 bis c.p.. per domandare l'oblazione (rispettivamente ordinaria e speciale). Il ricorrente contesta tale natura, nella considerazione (peraltro scarsamente articolata) che tali norme non stabiliscono i termini a pena di decadenza. La giurisprudenza di questa corte è però concorde nel riconoscerne il carattere perentorio. 5.1 - Nella vigenza del vecchio codice di rito, si può ricordare una sentenza del 1969, la quale giustificava la tesi sulla base della natura intrinseca dell'istituto dell'oblazione: il termine per l'oblazione - argomentava la sentenza - "è perentorio perché la ratio dell'art. 162 c.p. si fonda sul principio che la solutio attua la trasformazione dell'illecito penale nell'illecito amministrativo. Ciò avviene nei casi in cui, per la minore gravità degli illeciti commessi, lo Stato rinuncia, condizionatamente, al suo potere-dovere di perseguire. Ma siffatta trasformazione è del tutto eccezionale e può essere ammessa prima del processo o nella fase predibattimentale, e non più quando si è iniziato l'accertamento processuale del reato, cioè quando lo Stato, di fronte all'inerzia dell'interessato, ha ripreso il suo potere-dovere di perseguirlo" (Cass. Sez. III n. 1698 del 31.1.1969, ud. 5.12.1968, TA, rv. 110152). Negli stessi termini si esprimeva Cass. Sez. III n. 10755 del 4.12.1981, ud. 2.8.1981, Pirone, rv. 151188. 5.2 - Con il nuovo codice di rito, invero, la normativa è mutata, giacché l'art. 173 c.p.p.1988 (Termini a pena di decadenza. Abbreviazione) riproduce l'art. 182 c.p.p.1930 (Termini stabiliti a pena di decadenza. Abbreviazione di termini), ma con un'importante innovazione contenuta nel primo comma, il quale recita: "I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge". La Relazione ministeriale sottolinea l'innovazione, spiegando che è analoga alla disciplina prevista dal codice di procedura civile. Tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, il carattere perentorio del termine per chiedere l'oblazione è stato riaffermato dalla giurisprudenza con le stesse motivazioni delle sentenze TA e Pirone, deducendolo dalla natura intrinseca dell'istituto (Cass. Sez. I n. 575 del 18.1.1996, ud. 30.11.1995, Bettinsoli, rv. 203462).
La conclusione appare condivisibile.
In primo luogo, va ricordato che, anche quando il legislatore ha richiesto una esplicita previsione per comminare la decadenza di un potere processuale esercitato oltre il termine fissato, sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno ammesso la perentorietà del termine - anche in assenza di una specifica sanzione normativa - se essa poteva essere desunta dalla funzione intrinseca del termine stesso (cfr. in relazione all'art. 152 c.p.c. Cass. Civ. Sez. I, n. 2229 del 30.7.1951, Dalla Mura c. Fumagalli, rv. 880200; Cass. Civ. Sez. III n. 3265 dell'11.5.1983, soc. Astro 80 c. Maccari, rv. 428161).
In secondo luogo, va osservato che il legislatore delegato per l'emanazione del nuovo codice, su una materia come quella dei termini, sulla quale la legge delega non conteneva principi generali, ha mutuato dal codice di procedura civile (art. 152, comma 2) il principio della perentorietà espressa. In assenza di una specifica direttiva della delega, si può fondatamente ritenere che il legislatore delegato abbia introdotto il principio della perentorietà espressa dei termini, facendolo derivare dal carattere dispositivo, che è in certo modo connesso al sistema processuale accusatorio raccomandato dall'art. 2 della legge delega. In un processo di parti, com'è quello civile o quello penale di stampo accusatorio, le parti hanno un relativo potere di disposizione dello svolgimento e dell'esito del processo: sicché, per conservare i loro diritti processuali, è opportuno che conoscano preventivamente con sicurezza i casi in cui il legislatore commini la decadenza dal potere di svolgere determinate attività processuali oltre specifici limiti cronologici.
Orbene il legislatore delegato del 1988 ha coerentemente introdotto il principio della perentorietà espressa dei termini processuali;
e lo ha contestualmente osservato nella stesura degli articoli dello stesso codice di procedura penale, stabilendo specificamente la sanzione della decadenza ogni volta che la riteneva necessaria. Ma non lo poteva applicare anche per le norme processuali contenute in altre leggi vigenti, e segnatamente per le norme processuali contenute nel codice penale, come appunto sono quelle che prevedono il termine per l'ammissione alla oblazione negli articoli 162 e 162 bis: tutte norme che, pur essendo precedenti al codice processuale vigente, sono destinate ad essere ugualmente applicate nel nuovo rito accusatorio.
Considerato questo difetto di (potere di) coordinamento, sembra assolutamente rispettoso della intentio e della ratio legis desumere la natura perentoria dei termini in discorso dalla natura stessa dell'istituto dell'oblazione, o più esattamente dalla funzione propria del termine assegnato per la richiesta di oblazione. Questo istituto infatti risponde a un chiaro scopo di deflazione della repressione penale, che si realizza assegnando al contravventore, in ipotesi e condizioni determinate, la possibilità di sostituire la sanzione penale astrattamente prevista con una sanzione amministrativa pecuniaria. Ma lo scopo deflativo sarebbe evidentemente frustrato se il contravventore conservasse questa possibilità processuale anche dopo che fosse iniziata l'attività processuale di raccolta delle prove: di qui la necessità di fissare un termine processuale, al di là del quale detta possibilità decade.
Questa argomentazione teleologica - inoltre - consente di connettere in modo più stretto i tempi processuali dell'oblazione con i tempi processuali in cui viene effettivamente esercitata l'istruzione probatoria in ordine ai singoli reati: e per conseguenza dovrebbe consentire l'oblazione non solo prima dell'apertura del dibattimento in relazione alle contestazioni originarie, ma anche durante il dibattimento per le contestazioni suppletive (nel primo atto difensivo possibile dopo le contestazioni stesse).
6 - Quanto al secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso, esso è manifestamente infondato.
Infatti nessuna illogicità motivazionale è ravvisabile nella sentenza impugnata, posto che essa ha desunto l'omessa annotazione dei corrispettivi per lire 96.447.400 da buoni di consegna rinvenuti presso la ditta, i cui importi non risultavano rappresentati nelle scritture contabili o nelle fatture;
mentre non ha ritenuto provata l'omessa annotazione di corrispettivi per la maggior somma contestata (lire 493.150.097 - lire 96.447.400), giacché questa poteva esser dedotta solo da un calcolo puramente presuntivo.
7 - E ricorso va quindi respinto. Consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 1998