Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
La abusiva messa in circolazione da parte del custode-proprietario di un veicolo, sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, integra, oltre all'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma quarto, C.d.S., anche il reato di cui all'art. 334 cod. pen., in quanto, fatti salvi i casi di oggettiva inoffensività, tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo di indisponibilità, potendo anche comportare il deterioramento del bene stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2009, n. 28007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28007 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA
28007 /09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/06/2009
SENTENZA
N.12131 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
CONSIGLIERE 1. Dott.SERPICO FRANCESCO REGISTRO GENERALE
2.Dott. COLLA GIORGIO IT N. 013692/2007
A SSAZIONE 3. Dott. FAZIO ANNA MARIA "
A COPA PENALI
Richiesa copia studio 4.Dott.CITTERIO CARLO
་་ day sig / PACIA CSS/ ha pronunciato la seguente perdite
3/1/09 SENTENZA / ORDINANZA
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di nei confronti di:
1) OR SA N. IL 22/03/1962
avverso SENTENZA del 28/09/2006
TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SERPICO FRANCESCO
Udito il PG in sede in persona del Dr.C.DI CASOLA che ha concluso per:
Annullamento con rinvio;
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O S S E R V A
Avverso la sentenza in data 28-9-2006 del G.M. del Tribunale di Napoli che aveva assolto OR SA dal reato di cui all'art.334 co.I e 2^
cp.per omessa custodia di un'autovettura sottoposta a sequestro ammini- strativi ed a lui affidata in giudiziale custodia perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, trattandosi, ad avviso di detto giudican-
te,di ipotesi di cui agli artt.213 e 214 del C.d.s., con conseguente trasmis sione atti al competente Prefetto e dissequestro e restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto, il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il
Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame,la violazione e falsa interpretazione dell'art.334cp.,posto che il circolare con vettura sottopostav sequestro amministrativo e di cui di ha il possesso quale custode giudiziario integra il delitto di sottra- zione di tale cosa ogni volta che, come nella specie,l'azione si sostanzia in una elusione del vincolo imposto su questa, in relazione alla particola re natura del bene, come, del resto, ritenuto dalla Corte di legittimità, post che qualsiasi utilizzo della cosa sequestrata, a prescindere dal suo effet. tivo deprezzamento , comporta una compromissione della finalità di preser- vazione cui tende il vincolo di intangibilità della cosa, assicurato dalla misura cautelare reale in atto.
Il ricorso è fondato.
Il giudice di merito, infatti, con una lettura del tutto incoerente dei termini posti a supporto della ratio legis dell'art.334 cp. ,ha limitato gratuitamente l'indagine all'aspetto del "deprezzamento" materiale della cosa in sequestro, senza tener conto della diversa giurisprudenza di questa orte di legittimità che ha fornito una lettura in piena coerenza, anche ogica, alla ratio legis della norma, in punto di "sottrazione" della cosa
1 vincolo che ne tutela l'intangibilità reale e concreta, a fronte della mposta misura cautelare reale (sequestro in atto). imitare il fatto alla sola violazione dell'art.213 del C.d.S. riferendone 1
La 1 carattere di specificità rispetto all'art.334 cp. e così ritenendo che
Jusivá messa in circolazione di un veicolo da parte del custode
B -3-
non possa costituire la condotta incriminata ex art.334 cp. ma solo quel- la dell'art.213 cds. è un errore di diritto con relativa violazione di legge.
In proposito giova richiamare la ribadita giurisprudenza di questa Corte
(a prescindere da qualche isolato pronunciato di segno contrario fatto proprio nell'inpugnata sentenza), secondo cui l'abusiva messa in circola- zione da parte del custode e del proprietario di un veicolo sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo integra, oltre che l'illecito '
amministrativo di cui all'art.213 CdS.co.4^, anche la condotta punita dal-
l'art.334 cp., in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo di indisponibilità, posto che il vincolo reale intende sostanzialmente assicurare l'intagibilità della cosa, con inequivoca fi- nalità di preservazione della stessa e conseguente rilevanza penale di una condotta che possa determinare la compromissione di tale finalità, ivi compreso l'eventuale mero deterioramento del bene (cfr.Cass.pen.Sez.VI,
28-II-07 n.2163,PM in proc.Ferreri; idem3 I-10-07 n.3178,PG in proc.Altomare; ibidem 22-6-2000 n.7930, Putiri), salvo accertata inoffensività di tale condot- ta per altrettanto accertata risibilità di tempo e spazio nell'uso. Alla stregua delle considerazioni che precedono,s'impone l'annullamento del- la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Napoli per nuovo giudizio, che vorrà conformarsi al principio di diritto in- nanzi enunciato, nella motivata rivalutazione della vicenda.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA ad altra sezione della Corte di Ap- pello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma,l'II-6-2009 IT PRESIDENTE县 7. de IL CONSIGLIERE EST.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 8 LUG 2009
BIL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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