Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/01/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8824 del 2025, proposto da CE TA, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Roma, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla decisione del Giudice di Pace di Roma n. 47/2025, resa nel giudizio avente RG 16114/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa VI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto il ricorso all’esame;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 20264 del 13 novembre 2025, con la quale si è rilevata la mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, posto che la notificazione del ricorso è stata eseguita presso la sede reale della Prefettura di Roma e non, invece, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la patrocina ex lege ;
Considerato che con la citata ordinanza è stato assegnato al ricorrente, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. (come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2021), il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della medesima per la rinnovazione della notifica nei confronti dell’Amministrazione intimata, con onere di depositare entro il medesimo termine la prova del suo perfezionamento;
Considerato che alla camera di consiglio del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che nel termine perentorio di cui alla citata ordinanza n. 20264/2025 il ricorrente non ha provveduto agli adempimenti ivi indicati, non avendo depositato alcun riscontro circa l’avvenuta rinnovazione della notificazione del ricorso all’Amministrazione intimata, non costituitasi in giudizio;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 49, comma 3, e dell'art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Ritenuto che nulla sia dovuto sulle spese, atteso che l’Amministrazione, in quanto non evocata in giudizio, non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE NI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
VI MO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI MO | IE NI |
IL SEGRETARIO