Sentenza 1 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7968 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
Aula B 0 7 968 /02 ITALIANA REPUBBLICA IN N E DE OPO R MA I CASSAZIONE LA CORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21788/99 Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Michele DE LUCA Consigliere Consigliere 21985 Cron. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Cons. Relatore Ud. 12/03/02 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 in Roma è elettivamente domiciliato;
ricorrente 6072 contro elettivamente domiciliato in Roma, via GRECO ANGELO, Valnerina n. 40, presso l'avv. Paolo Marini, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Errico giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1855/99 del 1 3.8.99 (in causa n. 1755/98 r.g.a.c.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Lecce depositato il 3.3.98 Greco Angelo conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento del suo diritto all'assegno di invalidità civile. Costituitasi l'Amministrazione, il Pretore accoglieva la domanda fissando la decorrenza del beneficio dall'1.2.90. Proponeva appello il Ministero e il Tribunale con sentenza del 30.8.99, in riforma parziale della prima sentenza, fissava la decorrenza alla data dell'1.3.93, in cui l'attore aveva raggiunto il diciottesimo anno di età. Avverso questa sentenza propone ricorso il Ministero dell'Interno. Risponde con controricorso il Greco. Motivi del ricorso Con il primo motivo, è dedotta violazione dell'art. 13 della 1. 118/71 sostenendosi che la sentenza impugnata ha riconosciuto il richiesto beneficio sul solo presupposto dell'accertamento, ai fini sanitari, della percentuale di invalidità senza valutare se il richiedente fosse anche in яц 2 possesso dei requisiti c.d. socio-economici (livello di reddito, incollocabilità, incompatibilità). Con il secondo motivo, sono dedotti omesso esame e/o omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., nonché carenza di motivazione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Sotto diverso punto di vista è dedotta l'inammissibilità della domanda per l'insussistenza dei detti requisiti socio- economici, quale elemento necessario, al pari del requisito sanitario, della fattispecie del diritto. Al riguardo 1'Amministrazione sottolinea: a. la deducibilità per la prima volta in cassazione della questione sotto il profilo di omesso esame di un punto decisivo della controversia;
b. l'onere dell'attore di dare prova del reddito posseduto, onde verificare il non superamento del reddito consentito, non essendo sufficiente l'autocertificazione delle condizioni reddituali;
c. la necessità di documentazione proveniente dai pubblici uffici circa l'iscrizione nelle liste di collocamento speciali e l'incollocazione al lavoro;
d. l'accertamento della non titolarità di prestazioni incompatibili. Il ricorso non è ammissibile. Con l'atto di appello l'Amministrazione aveva dedotto a dell'impugnazione che il primo giudice aveva: a) motivi erroneamente fissato la decorrenza della prestazione 3 qu assistenziale;
b) non aveva verificato la sussistenza del requisito dell'incollocamento al lavoro. Tale atteggiamento processuale è in contraddizione con la tesi sostenuta in sede di legittimità con i due mezzi di gravame sopra sintetizzati, in forza dei quali si sostiene, in sintesi, che la pronunzia di appello è stata assunta senza valutare l'esistenza dei incollocabilità, c.d. requisiti socio-sanitari (reddito, incompatibilità, primo motivo) e che, comunque, il giudice di legittimità dovrebbe dichiarare l'inammissibilità della domanda per l'insussistenza di detti requisiti, non provati dall'attore (secondo motivo). Rileva il Collegio, con riferimento al primo motivo, che nella specie l'Amministrazione avrebbe dovuto dedurre la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia su uno dei motivi di appello, senza dedurre l'errore di diritto per la violazione dell'art. 13 della 1. n. 118 del 1971, norma di diritto che prevede i c.d. requisiti socio sanitari. Infatti, l'omessa pronunzia quale vizio della sentenza, deve essere fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto tali ultime censure presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza 4 Ец e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (0 non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa (Cass. 28.8.00 n. 11260). Per quanto riguarda il secondo motivo, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che ai fini del riconoscimento dell'assegno d'invalidità previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, come ai fini della declaratoria del diritto alla pensione d'inabilità prevista dall'art. 12 della stessa legge, l'indagine sull'elemento sanitario è inseparabile da quella relativa al requisito economico, il cui mancato accertamento è deducibile per la prima volta anche in sede di legittimità (Cass.
3.4.01 n. 4910 e 16.4.94 n. 3628). Tale rilevabilità incontra, tuttavia, un limite nel formarsi del giudicato implicito interno sul punto, con la conseguenza che, ove la sentenza di riconoscimento del diritto all'assegno, implicante anche il riconoscimento del condizionante requisito economico, pur se eventualmente incentrata solo sull'accertamento di quello sanitario, venga appellata soltanto in ordine all'accertamento di quest'ultimo requisito, la questione relativa alla sussistenza del requisito reddituale non può essere poi proposta in sede di legittimità, atteso che sul punto si è formato il giudicato interno, che copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, ossia anche le questioni che, benché non specificatamente dedotte od enunciate, 5 costituiscono precedenti logici essenziali della pronuncia (Cass.
2.3.01 n. 3074). Nel caso di specie 1'Amministrazione, in sede di appello ha dedotto solo la mancata valutazione del requisito dell'incollocamento, nulla deducendo a proposito degli altri, per i quali, conseguentemente deve ritenersi formato il giudicato. In definitiva, entrambi i motivi si rivelano inammissibili: il primo perché denunzia questione non esaminata dal giudice di merito, il secondo perché da un lato deduce questioni già coperte da giudicato (requisito reddituale ed incompatibilità) e, dall'altro, deduce impropriamente in sede di legittimità questione (mancanza del requisito dell'incollocabilità) già oggetto del giudizio di merito e non formalmente denunziata in sede di ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in € 800 ed alle spese in € 1.500. Così deciso in Roma il 12 marzo 2002 Il Presidente by lick lih фі гани намиDiorama Mammon Il Consigliere estensore / 6 hevelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1 GIU 2002 LCANCELLIERE E D A • T I G S S O O N j P A E S D M I I E , A a A O Y D O _ R T E T T S T I I N R T G I E E ä S D R E Ç O 7