CASS
Sentenza 25 maggio 2026
Sentenza 25 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18873 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN VI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 24/10/2025 emessa dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. VI Gaudesi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/10/2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17/04/2024 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato VI IN alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma 3, 640 cod. pen. asseritamente commesso il 21/07/2017 in danno di Guido BB. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18873 Anno 2026 Presidente: IO AN Relatore: RD IO Data Udienza: 23/04/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e all'aumento della pena per la stessa applicato. Il difensore lamenta la carenza di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva che la Corte di appello ha ritenuto sussistente in forza di un unico precedente per fatti di modesta gravità e alquanto risalenti nel tempo (decreto penale di condanna irrevocabile nel 2014 per fatti del 2012), senza valutare la relazione esistente tra i fatti già giudicati e il nuovo reato commesso. Il difensore evidenzia altresì la contraddittorietà della sentenza di appello, la quale aveva applicato la recidiva ma aveva poi rigettato la richiesta di riconoscere la continuazione con i fatti già giudicati con il provvedimento che ne costituiva il presupposto, proprio in virtù del notevole lasso di tempo decorso. Il difensore lamenta infine la violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. in quanto l'aumento applicato per la recidiva (pari a mesi 3 di reclusione) risultava superiore al cumulo delle pene applicate con le precedenti sentenze riportate dall'imputato (pari a mesi 2, giorni 5 di reclusione ed euro 125 di multa). 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Il difensore evidenzia che, pur sussistendone i presupposti di legge e pur non ricorrendo cause ostative, la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria senza adeguata motivazione, valorizzando la sola esistenza del precedente penale di cui si è detto, e senza valutare gli elementi indicati dall'art. 58 legge n. 689 del 1981. 3. Il 03/04/2026 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali si deduce ulteriore violazione dell'art. 99 comma 6 cod. pen. Evidenzia in particolare la difesa che il precedente penale posto a fondamento della contestata recidiva è costituito da un decreto penale di condanna col quale la pena detentiva è stata convertita in pena pecuniaria. Il difensore rileva che per effetto di tale conversione sarebbe illegittimo, ai sensi dell'art. 99 comma 6 cod. proc. pen., applicare per la recidiva un aumento di pena detentiva, posto che la pena precedentemente inflitta è solo pecuniaria. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei 3 termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito indicati. 1.1. Per quanto riguarda la ritenuta recidiva il motivo è inammissibile in quanto versato in fatto e aspecifico. Questa Corte ha più volte ribadito che il giudice di merito è tenuto a motivare sulla recidiva sia se intende escluderla sia se intende applicarla;
si è altresì precisato che, escluso ogni automatismo fondato sulla sola esistenza di precedenti condanne, l’applicazione della recidiva richiede una motivazione in ordine alle ragioni per cui il nuovo reato possa effettivamente considerarsi come manifestazione di una maggiore colpevolezza del reo e di una sua accresciuta pericolosità. A tal fine è quindi necessario accertare l'esistenza di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito, che deve risultare da un accertamento condotto, nel caso concreto, sulla base di criteri quali: la natura dei reati e il tipo di devianza di cui sono il segno;
la qualità dei comportamenti, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale e il livello di omogeneità esistente fra loro;
l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe', Rv. 247838-01). Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali hanno riconosciuto la recidiva contestata, rilevando che il IN è stato condannato (con decreto penale irrevocabile nel 2014) per un analogo reato di truffa commesso nel 2012, evidenziando che la consumazione della truffa oggetto del presente procedimento (perpetrata nel 2017) fosse dimostrativa di una progressione criminosa che giustificava un più severo trattamento sanzionatorio. Si tratta di una motivazione che è in linea con i sopra esposti principi di diritto di questa Corte;
trattasi peraltro di motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e che, pertanto, non è censurabile in questa sede. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, non è poi dato riscontrare alcuna contraddizione tra il riconoscimento della recidiva e il diniego della continuazione con i fatti oggetto del precedente penale che ne costituisce il presupposto. Ed invero il collegamento tra i reati richiesto ai fini della continuazione nulla ha a che vedere con quello richiesto ai fini della recidiva. Ed infatti, per la recidiva è sufficiente che il nuovo fatto illecito si ponga 4 come una nuova manifestazione della medesima pericolosità e capacità a delinquere del precedente;
cosa che ben si può riscontrare anche tra fatti distanti nel tempo (se ne trae conferma dal fatto che una distanza tra i fatti inferiore a 5 anni costituisce solo il presupposto di una forma più grave di recidiva). Per la continuazione è invece necessaria una relazione del tutto diversa e più qualificata;
ed infatti l'identità del disegno criminoso richiede la progettazione unitaria di più reati già individuati nei loro tratti essenziali già al momento della commissione del primo;
programmazione unitaria che, per ovvie ragioni, è difficilmente configurabile quando i reati vengono commessi a distanza di anni l'uno dall'altro (come appunto nel caso in esame). 1.2. Fondato è invece il motivo di ricorso nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. Come è noto, questa disposizione stabilisce che in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo. Nel caso in esame, la sentenza di primo grado (sul punto confermata da quella di appello) ha applicato al IN per il reato di truffa semplice la pena di mesi 9 di reclusione ed € 350 di multa “già tenuto conto dell'aumento per la recidiva specifica e infraquinquennale”; posto che la recidiva ex art. 99 comma 3 cod. pen. comporta un aumento fisso della metà, si deve ritenere che il Giudice di primo grado abbia inteso applicare una pena base pari al minimo edittale (mesi 6) aumentata della metà, vale a dire di mesi 3. Occorre tuttavia rilevare che dagli atti emerge che l'unico precedente a carico del IN è rappresentato dal citato decreto penale di condanna con il quale gli era stata inflitta la pena di mesi 2, giorni 5 di reclusione ed euro 125 di multa, poi convertita nella pena pecuniaria di euro 16.375. Giusto il disposto dell'art. 99 ultimo comma sopra citato, l'aumento per la recidiva non poteva superare la pena inflitta col decreto penale di condanna, sicché l'aumento di mesi 3 comminato dai Giudici di merito è illegittimo. Si impone dunque l'annullamento della sentenza limitatamente a tale punto. La Corte non reputa tuttavia necessario disporre annullamento con rinvio, potendo provvedere direttamente, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Risulta infatti sufficiente aggiungere alla pena base quantificata dai Giudici di merito nel minimo edittale (vale a dire mesi 6 di reclusione ed euro 51 di multa), l'aumento massimo consentito nel caso in esame ex art. 99, comma 6, cod. pen., pari, come detto, a mesi 2, giorni 5 ed euro 125, pervenendosi così alla pena finale di mesi 8, giorni 5 di reclusione ed euro 176 di multa (in luogo di quella di mesi 9 ed euro 350). 1.3. Va peraltro rilevato che nei motivi nuovi la difesa ha dedotto che poiché la pena inflitta con il citato decreto penale di condanna era solo una pena 5 pecuniaria, giusto il disposto dell'art. 99 comma 6 cod. pen., l'aumento di pena per la recidiva non poteva consistere, nel caso in esame, in una pena detentiva. Il motivo è privo di fondamento. Questa Corte ha infatti affermato che l'art. 99, ultimo comma, cod. pen. deve essere interpretato nel senso che nel cumulo delle precedenti condanne vanno comprese anche quelle a pena pecuniaria, la quale deve essere convertita in detentiva secondo il criterio previsto dall'art. 135 cod. pen. (Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261997 – 01). 2. Il secondo motivo, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è inammissibile. L'art. 58 della legge 689 del 1981, nel disciplinare il potere discrezionale nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, stabilisce che il giudice, fermi restando i limiti di pena entro cui la sostituzione è consentita dall'art. 53, deve: a) tenere conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, e quindi della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato; b) accertare che la pena sostitutiva sia idonea alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati;
c) formulare una prognosi positiva in ordine al fatto che l'imputato sarà in grado di adempiere alle prescrizioni imposte. La sostituzione è consentita solo quando tali requisiti concorrano tutti cumulativamente. E' altresì pacifico che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, [...], Rv. 286031 – 01). Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno motivato in maniera adeguata in ordine al diniego della sostituzione, valorizzando un precedente penale recente e specifico che appariva indicativo della capacità a delinquere dell'imputato. E' poi appena il caso di evidenziare che con la precedente condanna era stata inflitta all'imputato proprio una pena pecuniaria, che tuttavia non lo aveva dissuaso dal commettere il nuovo reato per cui si procede. E' quindi evidente che la pena sostitutiva invocata dalla difesa aveva già dimostrato la sua inidoneità a prevenire la commissione di altri reati, sussistendo quindi un elemento ostativo alla sostituzione richiesta dal ricorrente. 3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aumento per la recidiva, con conseguente rideterminazione della pena nei termini sopra indicati. I restanti motivi di ricorso vanno invece 6 dichiarati inammissibili. Nulla sulle spese stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la recidiva che stabilisce in mesi due, giorni cinque di reclusione ed euro 125,00 di multa, rideterminando complessivamente la pena in mesi otto, giorni cinque di reclusione ed euro 176,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO RD AN IO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. VI Gaudesi, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/10/2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 17/04/2024 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato VI IN alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma 3, 640 cod. pen. asseritamente commesso il 21/07/2017 in danno di Guido BB. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18873 Anno 2026 Presidente: IO AN Relatore: RD IO Data Udienza: 23/04/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva e all'aumento della pena per la stessa applicato. Il difensore lamenta la carenza di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva che la Corte di appello ha ritenuto sussistente in forza di un unico precedente per fatti di modesta gravità e alquanto risalenti nel tempo (decreto penale di condanna irrevocabile nel 2014 per fatti del 2012), senza valutare la relazione esistente tra i fatti già giudicati e il nuovo reato commesso. Il difensore evidenzia altresì la contraddittorietà della sentenza di appello, la quale aveva applicato la recidiva ma aveva poi rigettato la richiesta di riconoscere la continuazione con i fatti già giudicati con il provvedimento che ne costituiva il presupposto, proprio in virtù del notevole lasso di tempo decorso. Il difensore lamenta infine la violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. in quanto l'aumento applicato per la recidiva (pari a mesi 3 di reclusione) risultava superiore al cumulo delle pene applicate con le precedenti sentenze riportate dall'imputato (pari a mesi 2, giorni 5 di reclusione ed euro 125 di multa). 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Il difensore evidenzia che, pur sussistendone i presupposti di legge e pur non ricorrendo cause ostative, la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria senza adeguata motivazione, valorizzando la sola esistenza del precedente penale di cui si è detto, e senza valutare gli elementi indicati dall'art. 58 legge n. 689 del 1981. 3. Il 03/04/2026 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali si deduce ulteriore violazione dell'art. 99 comma 6 cod. pen. Evidenzia in particolare la difesa che il precedente penale posto a fondamento della contestata recidiva è costituito da un decreto penale di condanna col quale la pena detentiva è stata convertita in pena pecuniaria. Il difensore rileva che per effetto di tale conversione sarebbe illegittimo, ai sensi dell'art. 99 comma 6 cod. proc. pen., applicare per la recidiva un aumento di pena detentiva, posto che la pena precedentemente inflitta è solo pecuniaria. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei 3 termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito indicati. 1.1. Per quanto riguarda la ritenuta recidiva il motivo è inammissibile in quanto versato in fatto e aspecifico. Questa Corte ha più volte ribadito che il giudice di merito è tenuto a motivare sulla recidiva sia se intende escluderla sia se intende applicarla;
si è altresì precisato che, escluso ogni automatismo fondato sulla sola esistenza di precedenti condanne, l’applicazione della recidiva richiede una motivazione in ordine alle ragioni per cui il nuovo reato possa effettivamente considerarsi come manifestazione di una maggiore colpevolezza del reo e di una sua accresciuta pericolosità. A tal fine è quindi necessario accertare l'esistenza di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito, che deve risultare da un accertamento condotto, nel caso concreto, sulla base di criteri quali: la natura dei reati e il tipo di devianza di cui sono il segno;
la qualità dei comportamenti, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale e il livello di omogeneità esistente fra loro;
l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe', Rv. 247838-01). Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali hanno riconosciuto la recidiva contestata, rilevando che il IN è stato condannato (con decreto penale irrevocabile nel 2014) per un analogo reato di truffa commesso nel 2012, evidenziando che la consumazione della truffa oggetto del presente procedimento (perpetrata nel 2017) fosse dimostrativa di una progressione criminosa che giustificava un più severo trattamento sanzionatorio. Si tratta di una motivazione che è in linea con i sopra esposti principi di diritto di questa Corte;
trattasi peraltro di motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e che, pertanto, non è censurabile in questa sede. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, non è poi dato riscontrare alcuna contraddizione tra il riconoscimento della recidiva e il diniego della continuazione con i fatti oggetto del precedente penale che ne costituisce il presupposto. Ed invero il collegamento tra i reati richiesto ai fini della continuazione nulla ha a che vedere con quello richiesto ai fini della recidiva. Ed infatti, per la recidiva è sufficiente che il nuovo fatto illecito si ponga 4 come una nuova manifestazione della medesima pericolosità e capacità a delinquere del precedente;
cosa che ben si può riscontrare anche tra fatti distanti nel tempo (se ne trae conferma dal fatto che una distanza tra i fatti inferiore a 5 anni costituisce solo il presupposto di una forma più grave di recidiva). Per la continuazione è invece necessaria una relazione del tutto diversa e più qualificata;
ed infatti l'identità del disegno criminoso richiede la progettazione unitaria di più reati già individuati nei loro tratti essenziali già al momento della commissione del primo;
programmazione unitaria che, per ovvie ragioni, è difficilmente configurabile quando i reati vengono commessi a distanza di anni l'uno dall'altro (come appunto nel caso in esame). 1.2. Fondato è invece il motivo di ricorso nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. Come è noto, questa disposizione stabilisce che in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo. Nel caso in esame, la sentenza di primo grado (sul punto confermata da quella di appello) ha applicato al IN per il reato di truffa semplice la pena di mesi 9 di reclusione ed € 350 di multa “già tenuto conto dell'aumento per la recidiva specifica e infraquinquennale”; posto che la recidiva ex art. 99 comma 3 cod. pen. comporta un aumento fisso della metà, si deve ritenere che il Giudice di primo grado abbia inteso applicare una pena base pari al minimo edittale (mesi 6) aumentata della metà, vale a dire di mesi 3. Occorre tuttavia rilevare che dagli atti emerge che l'unico precedente a carico del IN è rappresentato dal citato decreto penale di condanna con il quale gli era stata inflitta la pena di mesi 2, giorni 5 di reclusione ed euro 125 di multa, poi convertita nella pena pecuniaria di euro 16.375. Giusto il disposto dell'art. 99 ultimo comma sopra citato, l'aumento per la recidiva non poteva superare la pena inflitta col decreto penale di condanna, sicché l'aumento di mesi 3 comminato dai Giudici di merito è illegittimo. Si impone dunque l'annullamento della sentenza limitatamente a tale punto. La Corte non reputa tuttavia necessario disporre annullamento con rinvio, potendo provvedere direttamente, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Risulta infatti sufficiente aggiungere alla pena base quantificata dai Giudici di merito nel minimo edittale (vale a dire mesi 6 di reclusione ed euro 51 di multa), l'aumento massimo consentito nel caso in esame ex art. 99, comma 6, cod. pen., pari, come detto, a mesi 2, giorni 5 ed euro 125, pervenendosi così alla pena finale di mesi 8, giorni 5 di reclusione ed euro 176 di multa (in luogo di quella di mesi 9 ed euro 350). 1.3. Va peraltro rilevato che nei motivi nuovi la difesa ha dedotto che poiché la pena inflitta con il citato decreto penale di condanna era solo una pena 5 pecuniaria, giusto il disposto dell'art. 99 comma 6 cod. pen., l'aumento di pena per la recidiva non poteva consistere, nel caso in esame, in una pena detentiva. Il motivo è privo di fondamento. Questa Corte ha infatti affermato che l'art. 99, ultimo comma, cod. pen. deve essere interpretato nel senso che nel cumulo delle precedenti condanne vanno comprese anche quelle a pena pecuniaria, la quale deve essere convertita in detentiva secondo il criterio previsto dall'art. 135 cod. pen. (Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261997 – 01). 2. Il secondo motivo, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è inammissibile. L'art. 58 della legge 689 del 1981, nel disciplinare il potere discrezionale nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, stabilisce che il giudice, fermi restando i limiti di pena entro cui la sostituzione è consentita dall'art. 53, deve: a) tenere conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, e quindi della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato; b) accertare che la pena sostitutiva sia idonea alla rieducazione del condannato e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati;
c) formulare una prognosi positiva in ordine al fatto che l'imputato sarà in grado di adempiere alle prescrizioni imposte. La sostituzione è consentita solo quando tali requisiti concorrano tutti cumulativamente. E' altresì pacifico che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, [...], Rv. 286031 – 01). Nel caso in esame, i Giudici di merito hanno motivato in maniera adeguata in ordine al diniego della sostituzione, valorizzando un precedente penale recente e specifico che appariva indicativo della capacità a delinquere dell'imputato. E' poi appena il caso di evidenziare che con la precedente condanna era stata inflitta all'imputato proprio una pena pecuniaria, che tuttavia non lo aveva dissuaso dal commettere il nuovo reato per cui si procede. E' quindi evidente che la pena sostitutiva invocata dalla difesa aveva già dimostrato la sua inidoneità a prevenire la commissione di altri reati, sussistendo quindi un elemento ostativo alla sostituzione richiesta dal ricorrente. 3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'aumento per la recidiva, con conseguente rideterminazione della pena nei termini sopra indicati. I restanti motivi di ricorso vanno invece 6 dichiarati inammissibili. Nulla sulle spese stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la recidiva che stabilisce in mesi due, giorni cinque di reclusione ed euro 125,00 di multa, rideterminando complessivamente la pena in mesi otto, giorni cinque di reclusione ed euro 176,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO RD AN IO