Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18873
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Sentenza 25 maggio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione sull'applicazione della recidiva

    La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'applicazione della recidiva, evidenziando la progressione criminosa giustificata da un analogo reato di truffa commesso in precedenza e la sussistenza di una maggiore colpevolezza e pericolosità del reo.

  • Rigettato
    Contraddittorietà tra applicazione della recidiva e rigetto della continuazione

    La Corte ha escluso la contraddittorietà, affermando che il collegamento tra i reati richiesto per la continuazione è diverso da quello necessario per la recidiva, la quale non richiede necessariamente una progettazione unitaria dei reati.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. per aumento di pena eccessivo

    Il motivo è fondato. L'aumento per la recidiva non poteva superare la pena inflitta col decreto penale di condanna. La Corte ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e ha rideterminato la pena.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'aumento di pena detentiva per recidiva a fronte di pena pecuniaria precedente

    Il motivo è privo di fondamento. L'art. 99, ultimo comma, cod. pen. include nel cumulo delle precedenti condanne anche le pene pecuniarie, convertite in detentive secondo criteri di legge.

  • Inammissibile
    Mancanza di adeguata motivazione sul rigetto della sostituzione della pena

    Il motivo è inammissibile. I Giudici di merito hanno motivato adeguatamente il diniego, valorizzando il precedente penale come indice della capacità a delinquere e dell'inidoneità della pena pecuniaria a prevenire la commissione di altri reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2026, n. 18873
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18873
    Data del deposito : 25 maggio 2026

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