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Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2023, n. 7921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7921 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette/sentite le conclusioni del PG 0A-€. 195, CrupActsses, "62_ UPecoeit~3 2 Penale Sent. Sez. 1 Num. 7921 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 01/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l'istanza di affidamento in prova presentata da AG RO. Il giudice a quo riassumeva in premessa il contenuto della precedente ordinanza del 16 novembre 2021, con la quale il Tribunale aveva rigettato le istanze dell'interessato di affidamento in prova e di semilibertà. Esaurita tale premessa, la Corte osservava che il presupposto per la concessione della misura richiesta risiede nella prognosi di rieducabilità del condannato e di una sua non recidiva e che, a tal fine, non può non considerarsi la propensione a delinquere per delitti della medesima indole emersa dall'esame dei precedenti penali del condannato e la conseguente probabilità di commissione futura di ulteriori illeciti. Aggiungeva il giudice che la prospettazione di una mera attività riparativa a sostegno dell'istanza, e dunque l'assenza di un'attività retribuita che concorra ad arginare la probabilità che il condannato si procuri facili guadagni con la reiterazione di condotte delinquenziali, rendesse inidoneo il beneficio richiesto. Infine, il Tribunale evidenziava che l'equipe di osservazione del carcere aveva suggerito la sperimentazione di permessi premio. 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore con due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 47 ord. pen. e la mancanza di motivazione, atteso che l'ordinanza si richiama ai contenuti della precedente ordinanza e non esamina i sopravvenuti dati sull'osservazione della personalità, nonché la documentazione prodotta dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 47 ord. pen. e la mancanza di motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'inidoneità dell'attività di volontariato ai fini della concessione della misura, assumendo che l'attività lavorativa fosse requisito indispensabile per l'affidamento in prova. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, evidenziando che si registra, rispetto alle sopravvenienze favorevoli documentalmente supportate nell'istanza, un vuoto motivazionale che deve essere colmato in sede di rinvio, stante la loro evidente decisività rispetto ad una compiuta verifica dei presupposti di accesso all'invocato beneficio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di 3 condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. Ai fini del predetto giudizio prognostico non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924). In questa analisi è "indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali" del soggetto condannato, "attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174). Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che, per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, Rv. 256024). 3. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha violato tali principi, con una motivazione che è all'evidenza apparente. Invero, l'ordinanza da una parte ritiene erroneamente che la disponibilità di un'attività lavorativa sia condizione necessaria alla concessione della misura, o, comunque, non effettua un giudizio individualizzato circa la specifica rilevanza di tale profilo nel caso di specie, e dall'altra parte pretermette qualunque effettivo giudizio sul comportamento tenuto dall'interessato dopo la condanna e sulla rilevanza delle acquisizioni documentali sopravvenute rispetto alla precedente decisione. 4 Il Consigliere estensore 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame, da condurre alla luce dei suindicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso, il 1° febbraio 2023 Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG 0A-€. 195, CrupActsses, "62_ UPecoeit~3 2 Penale Sent. Sez. 1 Num. 7921 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 01/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l'istanza di affidamento in prova presentata da AG RO. Il giudice a quo riassumeva in premessa il contenuto della precedente ordinanza del 16 novembre 2021, con la quale il Tribunale aveva rigettato le istanze dell'interessato di affidamento in prova e di semilibertà. Esaurita tale premessa, la Corte osservava che il presupposto per la concessione della misura richiesta risiede nella prognosi di rieducabilità del condannato e di una sua non recidiva e che, a tal fine, non può non considerarsi la propensione a delinquere per delitti della medesima indole emersa dall'esame dei precedenti penali del condannato e la conseguente probabilità di commissione futura di ulteriori illeciti. Aggiungeva il giudice che la prospettazione di una mera attività riparativa a sostegno dell'istanza, e dunque l'assenza di un'attività retribuita che concorra ad arginare la probabilità che il condannato si procuri facili guadagni con la reiterazione di condotte delinquenziali, rendesse inidoneo il beneficio richiesto. Infine, il Tribunale evidenziava che l'equipe di osservazione del carcere aveva suggerito la sperimentazione di permessi premio. 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore con due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 47 ord. pen. e la mancanza di motivazione, atteso che l'ordinanza si richiama ai contenuti della precedente ordinanza e non esamina i sopravvenuti dati sull'osservazione della personalità, nonché la documentazione prodotta dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 47 ord. pen. e la mancanza di motivazione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'inidoneità dell'attività di volontariato ai fini della concessione della misura, assumendo che l'attività lavorativa fosse requisito indispensabile per l'affidamento in prova. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, evidenziando che si registra, rispetto alle sopravvenienze favorevoli documentalmente supportate nell'istanza, un vuoto motivazionale che deve essere colmato in sede di rinvio, stante la loro evidente decisività rispetto ad una compiuta verifica dei presupposti di accesso all'invocato beneficio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di 3 condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. Ai fini del predetto giudizio prognostico non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924). In questa analisi è "indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali" del soggetto condannato, "attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174). Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che, per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, Rv. 256024). 3. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha violato tali principi, con una motivazione che è all'evidenza apparente. Invero, l'ordinanza da una parte ritiene erroneamente che la disponibilità di un'attività lavorativa sia condizione necessaria alla concessione della misura, o, comunque, non effettua un giudizio individualizzato circa la specifica rilevanza di tale profilo nel caso di specie, e dall'altra parte pretermette qualunque effettivo giudizio sul comportamento tenuto dall'interessato dopo la condanna e sulla rilevanza delle acquisizioni documentali sopravvenute rispetto alla precedente decisione. 4 Il Consigliere estensore 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame, da condurre alla luce dei suindicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso, il 1° febbraio 2023 Il Presidente