Sentenza 13 novembre 2003
Massime • 1
L'evento di frana, rilevante agli effetti della legge penale nella fattispecie dolosa prevista dall'art. 426 cod.pen. ed in quella colposa prevista dall'art. 449 cod.pen., consiste in un fenomeno di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento, senza che sia necessario verificare il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2003, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/11/2003
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 1082
3. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 018624/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IC N. IL 01/03/1951;
avverso SENTENZA del 02/07/2002 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO sulle conformi conclusioni del P.G.;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Brescia, ridotta la pena inflitta il 22.5.2001 a LI EN dal Tribunale di Bergamo, ha confermato il giudizio di responsabilità per frana colposa. L'imputato era titolare di concessione per la realizzazione di un complesso immobiliare in Premolo, in area limitrofa e sovrastante la strada provinciale 47. Con ordinanza contingibile ed urgente del 27.4.1996 il Sindaco gli aveva ingiunto rimuovere materiale di risulta collocato sul bordo del pendio prospiciente la strada;
il provvedimento era stato solo parzialmente adempiuto, nonostante ripetuti solleciti del Sindaco.
Il mattino del 22.6.1996, dopo alcuni giorni di abbondanti precipitazioni, si era verificato uno smottamento dal pendio, con ostruzione della carreggiata. Ritiene il giudice di appello che la particolare piovosità del periodo non abbia assunto caratteristiche di evento eccezionale e imprevedibile, dato che intense precipitazioni concentrate in breve arco di tempo si erano verificate anche in altri periodi dello stesso anno, nella medesima zona o in altre limitrofe. Non vi era stata quindi un'interruzione del nesso di causalità, posto che - come riconosciuto dai consulenti di tutte le parti - un adeguato drenaggio del suolo con una condotta di captazione avrebbe potuto assorbire tanto le acque provenienti da una sorgente situata sul lato destro dello scavo, quanto le acque meteoriche, evitando che filtrassero nel terreno sino ad interessare il pendio e la terra di riporto su di esso accumulata determinandone il distacco. Tale omissione di doverose cautele, cumulandosi con l'inosservanza dell'ordine sindacale di rimuovere "tutto il materiale di risulta accumulato nell'area di cantiere", aveva dato luogo alla formazione di un bacino senza sfoghi all'interno, con conseguente pressione contro i bordi ed infiltrazione sotto di essi, che aveva provocato una caduta di terra sia dentro il bacino, sia verso l'esterno. Le risultanze testimoniali comprovavano che solo una parte del terreno di riporto - riutilizzabile a rinforzo delle fondamenta degli edifici da costruire - era stata rimossa dopo la notifica dell'ordinanza, e che in particolare era rimasto sul posto quanto accumulato sul pendio. L'evento verificatosi aveva assunto, secondo la Corte territoriale, le dimensioni disastrose necessarie per integrare l'ipotesi incriminata dagli artt. 426 e 449 C.P., avendo determinato grave - seppur potenziale - pericolo per un numero indeterminato di persone, interessando un intero tratto di strada aperta al pubblico traffico con ostruzione quasi totale, come risulta dalle fotografie ed a prescindere dalle soggettive opinioni del teste TO EG, cognato dell'imputato intervenuto in qualità di vigile dopo l'inizio del fenomeno franoso;
ciò anche indipendentemente dalla velocità di scorrimento - secondo l'ipotesi difensiva ridotta - del materiale franato, comunque non nota nella fase iniziale, cui nessun testimone ha assistito.
La difesa ricorre per Cassazione, denunciando con un primo motivo travisamento del fatto quanto al bacino venutosi a creare all'interno del cantiere;
in realtà, le acque si erano raccolte nello scavo praticato in vista dei lavori edilizi, e quindi non esercitavano pressioni ne' davano luogo ad infiltrazioni sui materiali di accumulo situati più lontano, a valle ed a monte, onde non poteva attribuirsi ad esse un'efficacia causale nella produzione dell'evento, mentre non trovava riscontro nelle risultanze processuali l'affermazione dell'esistenza di uno sbarramento a chiusura del bacino. Con un secondo motivo viene denunciata erronea applicazione della norma incriminatrice e manifesta illogicità della motivazione;
non può infatti costituire frana, agli effetti della legge penale, un qualsiasi smottamento, ma soltanto un fenomeno di ragguardevoli proporzioni per vastità e difficoltà di contenimento, che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone e dia luogo a pubblica commozione. Tali caratteristiche non sarebbero ravvisabili nella fattispecie, attesa la modestia quantitativa del materiale franato, desumibile dalle fotografie, e l'investimento di una strada a bassa intensità di traffico, che non venne comunque ostruita per l'intera larghezza. Quanto poi alla velocità di avanzamento, la deposizione del vigile attestava una lenta progressione, agevolmente evitabile dalle persone in transito, ne' vi è ragione di ritenere che tale movimento fosse più accelerato nella fase iniziale non osservata da alcuno, spettando d'altra parte l'onere probatorio in proposito all'accusa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene esclusivamente sollecitata una rivalutazione delle risultanze processuali, di cui si propone una lettura diversa da quella data dai giudici di merito, senza evidenziare incongruenze logiche nel percorso argomentativo della decisione impugnata. Oltretutto, la circostanza qui dedotta (il liquido si sarebbe raccolto all'interno dello scavo praticato in vista dei lavori di edificazione) non appare rilevante, attesa la capacità dell'acqua di infiltrarsi nel terreno e produrre effetti anche a distanza. Trattasi, in definitiva, di censure in punto di fatto non ammesse nel giudizio di legittimità.
Quanto al secondo motivo di gravame, va riaffermato che il concetto di frana - come evento rilevante agli effetti della legge penale - indica un fenomeno di proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento;
verificate tali condizioni, non rientra però nella fattispecie prevista dall'art. 426 C.P., come pure nell'ipotesi colposa di cui al successivo art. 449, il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto dalla legge (cfr. Cass., Sez. 5^, 12.12.1989/17.8.1990, Massa;
Sez. 1^ 1.10.1993/26.1.1994, P.M. e p.c. in proc. Togni). L'accertamento della dimensione estesa e "disastrosa" dell'evento implica un'indagine di fatto, in questa sede incensurabile se condotta secondo criteri logicamente conseguenti e conformi ad attendibili criteri di esperienza. Ora, anche sul punto il gravame è pressoché interamente inteso ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali, ad esempio prospettando un'alternativa stima della massa di terriccio interessata allo smottamento. Nè può dirsi che l'incidentale osservazione del giudice "a quo" circa la mera possibilità che la frana abbia avuto nella sua fase iniziale, non osservata, uno sviluppo improvviso e rovinoso costituisca indebito accollo dell'onere probatorio all'imputato; infatti, la caratteristica disastrosa dell'evento è ragionevolmente collegata in sentenza non all'immediato pericolo di travolgimento di passanti, ma all'ostruzione della sede stradale che, pur se non completa, la rendeva impraticabile ai veicoli (situazione indubbiamente pericolosa, posto che il fenomeno, sia esso stato celere o - relativamente - lento, si verificò in tempi tali da non essere avvertito dal personale addetto alla vigilanza e manutenzione prima dell'occlusione di almeno una semicarreggiata, precludendo un intervento atto a bloccare tempestivamente il traffico, come emerge dalle risultanze prima esposte).
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non emergendo motivi di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in 500 euro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004