Sentenza 27 aprile 2004
Massime • 1
La restituzione in termini non può trovare applicazione nel caso in cui l'inosservanza del termine sia conseguente alla mancata conoscenza di un atto per nullità della sua notificazione, in quanto, in tal caso, il termine non ha mai iniziato a decorrere, nessuna decadenza si è verificata e, pertanto, non ricorre l'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore di cui all'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.. Ne deriva che, in tale ipotesi, è onere della parte presentare - non già istanza di restituzione nel termine - bensì impugnazione tardiva, fornendo la prova che il termine per impugnare non ha avuto alcuna decorrenza per la nullità della notificazione. (Nella fattispecie l'istanza di restituzione nel termine, proposta per nullità della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale - avendo il ricorrente avuto notizia della decisione, tramite notifica dell'ingiunzione a costituirsi in carcere, emessa a seguito di provvedimento di cumulo della competente Procura - è stata rigettata dal giudice dell'esecuzione, per difetto di elementi nuovi, essendo stata presentata e rigettata identica istanza, divenuta definitiva a seguito di decisione della Corte di cassazione, e non potendosi considerare elemento nuovo il mutamento giurisprudenziale, intervenuto ad opera delle Sezioni Unite in ordine all'impossibilità di ammettere equipollenti alla rituale notifica dell'estratto contumaciale (S.U. 9 luglio 2003, Mainente, n. 35402, rv 225362). La S.C., - ferma restando la definitività della decisione e la tardività dell'impugnazione - ha affermato che il mutamento giurisprudenziale, comunque, non costituisce elemento nuovo, assimilabile al dato normativo, che legittima la riproposizione di una nuova istanza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2004, n. 25079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25079 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 27/04/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 718
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 047290/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN RI N. IL 02/11/1945;
avverso ORDINANZA del 11/11/2003 TRIBUNALE di RIETI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G.: l'inammissibilità.
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 28/10/2003, AN RI, presentava istanza al giudice dell'esecuzione per ottenere la remissione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza 35/92 del tribunale di Rieti, per nullità ed inefficacia della notifica dell'estratto contumaciale relativo e del decreto di citazione a giudizio. Il tribunale di Rieti, con il provvedimento impugnato del 11/11/2003 dichiarava l'inammissibilità dell'istanza, per difetto di elementi nuovi, essendo stata identica istanza presentata e rigettata e divenuta definitiva a seguito della decisione della Corte di Cassazione del 30/4/2003, non potendosi considerare elemento nuovo la giurisprudenza successivamente intervenuta da parte delle Sezioni Unite della Corte di legittimità.
Ricorre per Cassazione il difensore del condannato, deducendo erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. d, in relazione all'art. 666.2 c.p.p.), nonché contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente, il tribunale aveva errato non ritenendo che la nuova interpretazione della norma da parte della Corte di Cassazione, costituisse elemento e motivo nuovo, rientrando tra i presupposti di fatto e dì diritto diversi da quelli già presi in considerazione. Si osserva.
Risulta che l'estratto contumaciale della sentenza 32M992 era stato notificato al AN ex art. 171 c.p.p. 1930, dopo un infruttuoso tentativo effettuato in Greccio e che, l'istanza di restituzione nel termine rivolta al giudice dell'esecuzione di Rieti, era stata respinta in data 20/11/2002, atteso che, in base al c.d. principio di equipollenza (notifica dell'ingiunzione a costituirsi in carcere a seguito di cumulo emesso dalla Procura di Rieti) aveva avuto notizia della decisione. Risulta, altresì, che il provvedimento è stato confermato da questa Corte in data 30/4/2003. Va, preliminarmente, precisato che l'istituto della restituzione nel termine trova applicazione "anche nell'ipotesi di sentenza contumaciale ex art. 175.2 c.p.p." con esclusivo riferimento al caso in cui un atto non sia stato compiuto nel termine stabilito a pena di decadenza, se la parte prova di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore, nelle accezioni che comunemente ne fornisce la giurisprudenza.
Viceversa, la richiesta di restituzione non può in alcun modo trovare applicazione nel caso in cui l'inosservanza del termine sia conseguente alla mancata conoscenza di un atto per nullità della sua notificazione, poiché, in tal caso il termine non ha mai iniziato a decorrere e nessuna decadenza si è verificata.
Ne consegue che, in tale ipotesi - ricorrente anche nella specie - la parte interessata non deve presentare istanza di restituzione nel termine, ma impugnazione tardiva "con il relativo termine che inizia a decorrere dal momento in cui ha avuto notizia dell'atto" fornendo contestualmente la prova che il termine per impugnare non aveva avuto alcuna decorrenza, per la nullità della notificazione. Nel caso de quo, è, pertanto evidente che risultava inammissibile già la prima istanza di restituzione, in quanto l'imputato avverso la notifica dell'ingiunzione a costituirsi in carcere ai sensi dell'art. 656.2 c.p.p. e del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Rieti, aveva avuta notizia della sentenza 35M992 e non aveva presentata alcuna impugnazione, facendovi acquiescenza.
Peraltro, sulla questione sollevata a distanza di dieci anni, a seguito della prima richiesta del 20/11/2002, definitivamente rigettata da questa Corte in data 20/4/2003 e, quindi formalmente irrevocabile era preclusa una nuova istanza e, quindi una nuova pronuncia sullo stesso oggetto.
Infatti, con tale istanza la situazione giuridica sottostante era costituita dalla supposta nullità della notifica dell'estratto contumaciale e dei decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di rigetto (oggetto di impugnazione) aveva inciso sulla situazione considerata, per cui era esclusa la possibilità di rimuovere la conseguente definitività riproponendo una nuova istanza sulla stessa questione.
Nè può ritenersi "sempre rimanendo ferma la tardività della impugnazione e la definitività della prima pronuncia" come afferma il ricorrente, che il cambiamento di giurisprudenza in ordine alla ed. equipollenza, non costituisca "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi", atteso che l'istanza si basa sugli stessi elementi di fatto e sulle stesse questioni giuridiche.
Infatti, il mutamento di giurisprudenza e, quindi, di interpretazione di una norma, non può essere considerato assimilabile al mutamento del dato normativo che darebbe, invece, origine ad una nuova questione di diritto, ipotesi non ricorrente nella specie.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004