Sentenza 28 settembre 2004
Massime • 1
In tema di restituzione in termine, qualora l'istanza sia proposta al giudice dell'esecuzione quale richiesta logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere spetta al giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 670, comma terzo, cod. proc. pen., sempre che analoga richiesta non sia stata già formulata al giudice dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2004, n. 46226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46226 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 28/09/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3580
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 38134/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- ME BA (alias OU BI), nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 18 luglio 2003 dal Tribunale di Tolmezzo;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende;
Considerato in:
FATTO
Con ordinanza del 18 luglio 2003, il Tribunale di Tolmezzo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice dell'esecuzione, premesso che l'estratto contumaciale relativo alla sentenza di condanna emessa dallo stesso Tribunale di Tolmezzo il 13 giugno 2000 nei confronti di CH IB era stato ritualmente notificato all'interessato nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ha tuttavia dichiarato la nullità della notificazione del relativo ordine di esecuzione (con contestuale decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.), ma non ha provveduto sulla subordinata richiesta di restituzione in termini ritenendo la competenza del giudice dell'impugnazione.
Avverso tale decisione, il ER ha proposto il ricorso per Cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. Osserva in:
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminare anche la subordinata istanza di restituzione in termini.
La doglianza è fondata.
Ed invero, questa Corte ha avuto modo di precisare (vedi, ex pluribus, Sez. 1^, sent. n. 14412 del 9 aprile 2001, Rv. n. 219099) che, in tema di restituzione in termini (art. 175, comma 4, cod. proc. pen.), è competente a decidere, in via generale, il giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione. Qualora, tuttavia, l'istanza di rimessione in termini sia proposta al giudice dell'esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere spetta al giudice dell'esecuzione ex art. 670, comma 3, cod. proc. pen., sempre che non sia stata formulata analoga richiesta al giudice dell'impugnazione.
L'ordinanza impugnata deve essere perciò annullata limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di restituzione in termini, con rinvio allo stesso Tribunale di Tolmezzo per la decisione sull'istanza stessa.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di restituzione in termini e rinvia al Tribunale di Tolmezzo per la decisione sull'istanza stessa. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004