Sentenza 20 aprile 2011
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'essere il fatto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio è configurabile nel caso di reato ascrivibile a un dipendente dell'amministrazione finanziaria con mansione di addetto allo sportello, la cui attività infatti, non si esaurisce in incarichi meramente manuali o d'ordine, poiché le funzione svolte implicano conoscenza di regolamenti propri dell'amministrazione di appartenenza e costituiscono, quindi, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche proprie dell'amministrazione finanziaria. (Fattispecie relativa a contestazione di truffa ascritta ad operatore tributario con mansioni di sportello a contatto con il pubblico, consistita nell'aver incontrato all'interno degli uffici persone che, indotte in errore circa la possibilità di ottenere in locazione a prezzi vantaggiosi immobili che lo Stato stava dismettendo, avevano versato in suo favore somme di denaro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2011, n. 20039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20039 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/04/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 1248
Dott. DAVIGO PIcamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 44594/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL NA, N. IL 28/07/1947;
avverso la sentenza n. 2624/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Santori EB Lorenzo, che chiede confermarsi la sentenza di appello e deposita conclusioni scritte e nota spese.
udito il difensore avv. Villa Carlo Attilio, che conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 6 luglio 2009, la Corte d'Appello di Milano, 3^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale l'appellante AR LI era stata dichiarata colpevole dei delitti di estorsione aggravata consumata e tentata nonché di una serie di truffe aggravate a norma" dell'art. 61 c.p., n. 9, e condannata, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di sette anni di reclusione ed Euro 1.850 di multa con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
La Corte territoriale, rammentato che la AR, operatore tributario di area B2 che aveva esercitato attività di sportello a contatto con il pubblico, aveva incontrato, all'interno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, ag. N. 4 di Milano, le persone offese indotte a versare somme variabili mediamente tra Euro 7.500,00 ed Euro 7.750,00 (ma in alcuni casi anche superiori) con la falsa promessa di potere in tal modo essere avvantaggiati per ottenere in locazione (e successivamente in vendita) a prezzi vantaggiosi unità immobiliari che lo Stato stava dimettendo, riteneva provata la responsabilità in ordine ai delitti di truffa contestati sulla scorta delle dichiarazioni delle stesse persone offese, attendibili (nonostante marginali discrasie), perché avvalorate dai risultati delle intercettazioni telefoniche. L'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 9 era sussistente in quanto l'attività svolta era riconducibile ad incarico di pubblico servizio e la condotta delittuosa era stata posta in essere in violazione dei doveri connessi. Quanto ai reati di estorsione, le dichiarazioni rese dalle parti civili AS e TA erano attendibili, in conformità di quanto ritenuto dal Tribunale, perché confortate dalle conversazioni oggetto di intercettazione i cui brani venivano riportati nelle parti essenziali. Il giudizio di valenza delle riconosciute attenuanti generiche non poteva andare oltre rispetto a quanto riconosciuto dal Tribunale per la pericolosità dimostrata e per non aver mostrato alcun ravvedimento. La pena era stata quantificata in misura adeguata alla gravità dei fatti. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputata, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - mancanza di motivazione e comunque erronea applicazione dei principi in tema di prova del reato ascritto per essersi la sentenza impugnata limitata a ripetere gli argomenti della sentenza di primo grado senza dare risposta ai motivi di appello con i quali si era rappresentato in primo luogo che le conversazioni intercettate, in relazione ai delitti di estorsione, altro non erano che sfoghi rispetto a una situazione di evidente disagio per l'insistenza delle richieste di AT (che pretendeva la restituzione della somma versata) e per la condotta della AS (che non intendeva restituire somme di danaro a titolo di corrispettivo della sua attività di procacciamento di ulteriori clienti); in secondo luogo che, stranamente, non vi era traccia di telefonate con i presunti complici autori delle minacce e degli atti vandalici denunciati da TA e AS, infine che le testimonianze di costoro erano contraddette da quella della De MA e di persone vicine a TA. Quanto ai delitti di truffa si era rappresentato come i testimoni non avessero dato versioni univoche e non avessero proposto neppure istanza di punizione (verosimilmente perché non si sentivano vittime ma compartecipi di altro reato contro la P.A.) sicché non potevano essere considerati attendibili;
- erronea applicazione dell'aggravante della qualifica di pubblico ufficiale, perché la AR non poteva essere considerata neppure incaricata di pubblico servizio;
- mancata motivazione in tema di diniego di applicazione delle attenuanti generiche o comunque erronea applicazione dei principi di legge sul punto per non aver motivato sulle osservazioni della difesa in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche in ragione dell'incensuratezza e del comportamento processuale;
- mancata motivazione in tema di applicazione di pena non essendosi tenuto conto delle considerazioni svolte sul punto dalla difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso:
1.1. è manifestamente infondato per la parte in cui lamenta la mancata considerazione dei motivi di appello in ordine ai delitti di estorsione in danno di AS e TA, perché la sentenza impugnata si è scrupolosamente affidata al risultato dei brani delle conversazioni in cui l'imputata dialogando con la De MA o con IA IT o con tali AV e DO fa riferimento (per la coincidenza di date, per l'indicazione di una ragazza come destinataria di minacce ed interventi) a persona che con ragionamento non manifestamente illogico, e quindi non censurabile in questa sede, è individuata per AS Monica. Per altro verso AV e DO (non meglio identificati) sono le persone contattate per il recupero del credito ovvero per darsi appuntamento proprio in concomitanza con l'incontro che avrebbe dato luogo al fatto del 20 agosto 2002 di cui al capo B dell'imputazione;
1.2. è ancora manifestamente infondato per la parte in cui addebita alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto di prove asseritamente a favore dell'imputata, perché dell'inattendibilità della testimonianza della De MA vi è implicita considerazione posto che la Corte distrettuale rammenta il contenuto della conversazione telefonica tra la De MA e l'imputata (dimostrativa della presenza della De MA alla cena in pizzeria il 20 agosto 2002) e che per l'estorsione in danno di TA sono state espressamente ricordate le testimonianze di NI PI OR e LI AT;
1.3. è manifestamente infondato, riguardo agli episodi di truffa, perché la Corte di appello non ha trascurato di considerare l'esistenza di alcune discrasie nelle deposizioni delle persone offese così come l'atteggiamento timoroso delle stesse proprio perché consapevoli che il danaro consegnato avrebbe dovuto essere utilizzato per ottenere indebiti privilegi e quindi per corrompere pubblici funzionari. Ha tuttavia desunto l'attendibilità di tali testimonianze perché confortate dal risultato delle intercettazioni.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
L'imputata, in quanto in rapporto organico con l'amministrazione finanziaria con mansioni di addetta allo sportello in contatto con il pubblico, non esauriva la sua attività ad incarichi meramente manuali o d'ordine in quanto le funzioni svolte implicavano conoscenza di regolamenti propri dell'amministrazione di appartenenza e costituivano quindi complemento e integrazione delle funzioni pubbliche proprie dell'amministrazione finanziaria (cfr. Cass. Sez. 3, 24.4-30.5.2008 n. 21934; Cass. Sez. 6, 9.6-10.8.2009 n. 32369).
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse, posto che all'imputata sono state riconosciute le attenuanti generiche fin dal primo grado.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per genericità, perché la ricorrente non spiega quali siano state le considerazioni svolte con l'atto di appello alle quali la Corte territoriale non avrebbe dato risposta.
5. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di somma che, in ragion dei profili di colpa rinvenibili nei rilevati motivi di inammissibilità, si quantifica in Euro mille.
Segue la condanna alla rifusione in favore della parte civile OM EB delle spese sostenute nel presente grado, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione in favore della parte civile OM EB delle spese sostenute in questo grado;
che si liquidano in complessivi Euro 2500,00 oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011