Sentenza 21 gennaio 2010
Massime • 1
Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista, fino a sette giorni prima della data della nuova udienza, soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a "nuovo ruolo", ovvero in caso di rinvio ad udienza fissa disposto prima dell'apertura del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2010, n. 7352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7352 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 21/01/2010
Dott. IPPOLITO Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 141
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 12202/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.A.S. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 10731/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 27/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. Brizio Roberto che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza in data 22-3-2005, con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato S.A.S. colpevole del reato di maltrattamenti in danno della moglie B.N.S.M.
(con permanenza fino al 2002) e, con le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi con un primo motivo dell'inosservanza dell'art. 468 c.p.p. e della illogicità della motivazione, nella parte in cui, condividendo il giudizio espresso dal Tribunale, ha ritenuto la tardività della lista testimoniale, depositata dalla difesa non per l'udienza stabilita come "filtro", ma per la prima udienza effettiva di trattazione. Sostiene che la successiva audizione ex art. 507 c.p.p. dei testi indicati dalla difesa non ha sanato la violazione del diritto di difesa subita dall'imputato.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 512 c.p.p. e vizio di motivazione, avendo il Tribunale, con ordinanza del 22-12-2004, disposto che venisse data lettura delle sommarie informazioni testimoniali rese dalla S. in data 22-7-2002 davanti alla Polizia Giudiziaria, pur non risultando documentata, nonostante le precarie condizioni di salute della teste, l'assoluta impossibilità della ripetizione del suo esame. Evidenzia che il fatto che nel giudizio di appello sia emerso l'avvenuto decesso della teste, non costituisce argomento idoneo ad inficiare le doglianze espresse sul punto dalla difesa dell'imputato.
Con un terzo motivo viene dedotta l'illogicità della motivazione e il travisamento del fatto, sostenendosi che la violazione dell'art.210 c.p.p., prospettata con i motivi di appello, non riguardava -
come invece ritenuto dai giudici del gravame -, l'esame della persona offesa, bensì quello del fratello N.S.A., il quale, essendo indagato in altro procedimento per lesioni cagionate al ricorrente e per motivi concernenti le visite ai figli minori da parte di quest'ultimo, avrebbe dovuto essere sentito nel rispetto delle forme previste dall'art. 210 c.p.p.. Con un ultimo motivo viene denunciata violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla intervenuta prescrizione del reato. Si sostiene che la condotta criminosa ascritta all'imputato è cessata il 23-12-2000, data in cui l'intero nucleo familiare ebbe a trasferirsi in Olanda, e che l'episodio verificatosi nel giugno del 2002 non può inserirsi nel descritto contesto di maltrattamenti manifestatosi, secondo l'accusa, per gran parte della convivenza, essendosi questa definitivamente interrotta.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come è stato puntualizzato da questa Corte, il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio. Ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la predetta lista entro il termine di sette giorni dalla data della nuova udienza, soltanto nel caso in cui il dibattimento sia stato rinviato a "nuovo ruolo" (Cass. Sez. 5, 28-9- 2001 n. 41129; Sez. 6, 20-4-2004 n. 23753); ipotesi alla quale va equiparata quella in cui sì a stato disposto il rinvio ad udienza fissa prima dell'esaurimento della fase degli atti introduttivi (Cass. Sez. 6, 16-12-1996/24-1-1997 n. 498; Sez. 5, 31-10-1996/24-l- 1997 n. 390). Nel caso di specie, i giudici di merito, nel ritenere la tardività del deposito della lista testi effettuato dalla difesa per l'udienza del 10-2-2004, si sono uniformati a tale principio, avendo correttamente escluso che il rinvio a tale udienza, disposto alla prima udienza del 5-11-2003 "in via preliminare nel processo già incardinato", alla presenza dei difensori dell'imputato e della parte civile costituita, del P.M. e della persona offesa, e dopo la dichiarazione di contumacia del prevenuto, potesse essere considerato un rinvio a nuovo ruolo.
In ogni caso, come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, tutti i testi indicati dalla difesa sono stati successivamente ammessi dal Tribunale ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; sicché, di fatto, non si vede quale concreto pregiudizio possa essere derivato al diritto di difesa dell'imputato per effetto della mancata ammissione della prova dal medesimo richiesta.
2) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili, della ripetizione di atti assunti dalla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, deve essere liberamente apprezzata dal giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. 4, 18-11-2007U0-1-2008 n. 842; Sez. 3, 23-10-2002 n. 42926). Nel caso di specie, pertanto, non è censurabile la valutazione espressa dai giudici di merito circa l'impossibilità di procedere, in sede dibattimentale, all'esame testimoniale della S., a cagione delle gravissime patologie risultanti dalla documentazione esibita a giustificazione della mancata presentazione in udienza. Ne consegue, in conformità del giudizio espresso dalla Corte di Appello, la piena utilizzabilità del contenuto del verbale delle dichiarazioni rese dalla stessa S. nel corso delle indagini preliminari, legittimamente acquisito nel dibattimento di primo grado ai sensi dell'art. 512 c.p.p.. 3) Anche le censure mosse col terzo motivo di ricorso sono inammissibili.
È vero che la Corte di Appello non si e pronunciata sull'eccezione sollevata dall'appellante, secondo cui il fratello della persona offesa, essendo indagato in altro procedimento per fatti collegati a quelli oggetto del presente giudizio, avrebbe dovuto essere sentito nel rispetto delle forme previste dall'art. 210 c.p.p.; ma è anche vero che l'odierno ricorrente non è legittimato a dolersi della mancata applicazione di tale norma.
Come è stato precisato dalla giurisprudenza, infatti, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 210 c.p.p. nell'esame di persona indagata o imputata in un procedimento connesso, non si determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni nel procedimento principale, ma una nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art.180 c.p.p., che non può essere eccepita dall'imputato del procedimento principale, trattandosi di norma dettata nell'interesse della persona esaminata e non di quest'ultimo (Cass. Sez. 3, 11-6- 2004 n. 38748; Sez. 3, 11-10-2007 n. 40196; Sez. 1, 13-5-2009 n. 22749). 4) Il quarto motivo è infondato.
La Corte di Appello, con motivazione esente da macroscopici vizi logici e con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede, ha ritenuto:
- che la condotta criminosa dell'imputato non è cessata durante il periodo di permanenza in Olanda, essendo stato tale soggiorno connotato da ulteriori e continue sopraffazioni, tali da indurre la N. a ritornare precipitosamente in Italia (in stato di gravidanza) e a rifugiarsi a casa del fratello;
- che le intemperanze comportamentali del prevenuto non si sono fermate nemmeno dopo la denuncia e l'intervento del Tribunale dei Minorenni, come comprovato dal certificato medico del 29-6-2002 e dai provvedimenti del giudice minorile di affidamento della prole alla madre e, successivamente, di disciplina delle visite del padre in ambiente protetto;
- che i periodi di convivenza non connotati dalle violente condotte del prevenuto non sono risultati di durata tale da essere valutabili in termini di interruzione del comportamento deviante. Ne discende che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, al momento della pronuncia di appello non era ancora maturato il termine di prescrizione del reato per cui si procede, stabilito, a norma del combinato disposto degli artt. 157, 158, 160 e 161 c.p. (nel testo, applicabile alla fattispecie, anteriore alla novella apportata dalla L. n. 251 del 2005), in ragione delle concesse attenuanti generiche, in anni sette e mesi sei e decorrente dalla cessazione della condotta permanente ascritta all'imputato.
5) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010