Sentenza 20 aprile 2004
Massime • 1
In caso di rinvio dell'udienza prima dell'apertura del dibattimento, le parti conservano la facoltà di presentare la lista testi fino a sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/04/2004, n. 23753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23753 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/04/2004
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 639
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 977/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ DI, n. a Bologna il 7.2.1950;
avverso la sentenza in data 18.11.2003 della Corte di appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv. Domenico Servello che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Pisa del 23.11.2001 IZ DI è stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui agli artt. 323, 81 c.p. perché, essendo pubblico ufficiale in servizio presso la 46^ Aerobrigata di Pisa con la qualifica di capo dei servizi tecnici del gruppo telecomunicazioni, in violazione di norme di legge e di regolamento ed omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio, si procurava un ingiusto profitto facendo ottenere, negli anni 1993-1996, diversi appalti alla srl IC di cui era socio ed effettuando poi controlli e collaudi sui lavori stessi.
2. Con sentenza in data 18.11.200 la Corte di appello di Firenze, "ritenuta cessata la continuazione alla data del 31.5.1996", assolveva l'imputato "in relazione ai fatti contestati sino al dicembre 1996 perché essi non sussistono", riduceva la pena a mesi nove di reclusione e confermava nel resto la sentenza di primo grado.
3. Avverso tale sentenza il DI ricorre per AS svolgendo due motivi di ricorso.
Con il primo di tali motivi di ricorso si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata perché, da un lato, manca la motivazione dell'iter logico seguito dal giudice nel ritenere cessata la continuazione al 31.5.1996 e, dall'altro, non si comprende su quali basi vi sia stata condanna, sia pure ridotta a nove mesi, se, in accoglimento dei motivi di appello, l'imputato è stato assolto per tutto quanto contestato sino al dicembre 1996.
4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza dell'art. 468 c.p. e la mancanza della motivazione in relazione alla dichiarata ammissibilità della seconda lista testi presentata dal pubblico ministero.
Ad avviso del ricorrente, infatti, il termine ex art. 468 c.p.p. è spirato sette giorni prima dell'udienza nella quale è stata definita la posizione dei suoi coimputati, giudicati ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., così che le testimonianze assunte a mezzo della seconda lista testi presentata dal pubblico ministero prima dell'udienza fissata per la posizione del ricorrente devono essere dichiarate inammissibili.
5. Con una successiva memoria difensiva il ricorrente insiste sulla insussistenza di un danno all'amministrazione (atteso che i lavori di volta in volta affidati sono stati portati a termine senza lamentela alcuna sulla loro esecuzione) e sostiene poi che i reati contestati sono comunque prescritti.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa del DI deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nelle parti cui è stata rideterminata la durata della continuazione ed è stata individuata la portata della pronuncia assolutoria.
Osserva al riguardo il collegio che la Corte di appello ha chiaramente indicato il criterio cui si è attenuta nel fissare al 31.5.1996 la data di cessazione della continuazione, facendo riferimento alla data di emissione dell'ultima fattura emessa dalla srl IC (individuata come società dell'imputato) per i lavori ottenuti in appalto grazie all'indebita attività svolta in suo favore dallo stesso DI. Si tratta di un criterio razionale ed adeguato alla fattispecie in esame nella quale il prolungato e reiterato comportamento illecito del pubblico ufficiale è consistito proprio nel far ottenere ad una società, che di fatto gli apparteneva, appalti di lavori dell'amministrazione per cui prestava servizio.
Sotto altro profilo la lettura congiunta della motivazione della sentenza e del dispositivo chiarisce che - contrariamente a quanto assume la difesa del ricorrente - la Corte di appello di Firenze, una volta rideterminata la durata della continuazione, non ha assolto l'imputato "per tutto quanto contestato sino al dicembre 1996" ma solo per la parte della contestazione relativa al periodo ricompreso tra il 31.5.1996 ed il dicembre 1996. Il motivo di ricorso in esame è perciò da ritenere manifestamente infondato.
2. È poi manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta l'inosservanza dell'art. 468 c.p.. La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nell'affermare che, nelle ipotesi di rinvio del dibattimento a nuovo ruolo in relazione alla prima udienza, le parti riacquistano interamente i diritti che non sono loro preclusi da precise disposizioni normative e conservano quindi la facoltà di presentare le liste testi che ritengono meglio rispondenti alla loro impostazione processuale sino a sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza. Soluzione, questa, pienamente conforme alla ratio dell'art. 468 c.p.p. giacché - riproponendo anche in relazione alla "nuova" prima udienza il termine di sette giorni per la presentazione delle liste testi - evita comunque che si verifichi l'introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento abbia concretamente inizio (cfr, ex plurimis, Cass. 3^, sent. n. 4711 del 2.3.1994; Cass. 5^, sent. n. 390 del 24.1.1997 - ud. 31.10.1996).
3. Con riferimento ai contenuti della memoria difensiva, si rileva che attengono interamente al fatto, già esaustivamente valutato in sede di giudizio di merito, e sono perciò inammissibili in questa sede le questioni relative all'esistenza del danno apportato alla amministrazione.
4. Da ultimo occorre registrare che, nel caso in esame, la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso proposti e la conseguente inammissibilità del ricorso per AS non hanno consentito la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Ciò preclude oggi al collegio la possibilità di dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di appello (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 32 del 22.11.2000 e succ. conf.). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta equa - di 1000 euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2004