Sentenza 13 luglio 2016
Massime • 1
Gli impianti di lavorazione di un fratoio non sono soggetti all'obbligo di richiedere ed ottenere l'autorizzazione per le emissioni nell'atmosfera, stante la loro inclusione, in forza del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n.98, nell'elenco degli impianti di cui all'Allegato IV, alla parte V, parte prima (lettera kk), che, ai sensi dell'art. 272, comma primo, del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, non sono sottoposti a regime autorizzatorio, con la conseguenza che la condotta di immissione in atmosfera è un fatto non previsto dalla legge come reato
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2016, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2016 |
Testo completo
02999-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da NE ZA -· Presidente - Sent. n. 2445 sez. Aldo Aceto Relatore - PU 13/07/2016 Emanuela Gai R.G.N. 6602/2016 Alessio Scarcella Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OM IN, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 20/10/2014 del Tribunale di Benevento, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sig.ra IN OM ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/10/2014 del Tribunale di Benevento che l'ha condannata alla pena di mille euro di ammenda per il reato di cui all'art. 279, d.lgs. n. 152 del 2006, a lei ascritto perché, quale legale rappresentante della cooperativa agricola La Valle>>, aveva effettuato immissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione regionale;
fatto contestato come accertato in Campoli di Monte Taburno il 27/11/2009. 1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilità e l'erronea applicazione dell'art. 279, d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione all'art. 41-ter, d.l. n. 69 del 2013. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato.
3.Con d.l. 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (art. 41-ter, comma 1, lett. d), i frantoi sono stati inseriti, in quanto tali, nell'elenco degli impianti di cui all'allegato IV, alla parte V, parte prima (lettera kk), che, ai sensi dell'art. 272, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, non sono sottoposti a regime autorizzatorio ai fini delle emissioni in atmosfera.
3.1. Non v'è dubbio, pur dalla scarna motivazione della sentenza impugnata, che la cooperativa legalmente rappresentata dall'imputata gestisse un frantoio.
3.2.Ne consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso, il 13/07/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente NE ZA Aldo Aceto Alolo Aach DEPOCITATA .
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