Sentenza 1 febbraio 2007
Massime • 1
È esclusa la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità in relazione ad un addebito di omicidio colposo elevato a carico di soggetto il quale, nel darsi alla fuga alla guida di un'autovettura, onde sottrarsi ad una carica della polizia nei confronti dei partecipanti (tra i quali egli era compreso) ad una manifestazione di piazza degenerata in atti di violenza, investe un pedone cagionandone la morte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2007, n. 35423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35423 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 01/02/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 168
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 18815/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BO IO, nato il [...] a [...];
2. LL NO, nato il [...] a [...];
3. NÙ IO, nato il [...] a [...];
4. AR RE, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 19 ottobre 2005 n. 1679;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. Enrico DELEHAYE, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentita l'arringa dell'avv. Luigi PASINI, difensore della parte civile Atonia Danile, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle ulteriori spese del grado;
e l'arringa dell'avv. ALBORGHETTI Annamaria, difensore dei ricorrenti, la quale ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 9 febbraio 2004 n. 227 il Tribunale di Padova dichiarava NO AL colpevole a) del reato previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18 comma 3, commesso in Padova il 5 marzo 2000, e lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di venti giorni di arresto ed Euro 100,00 di ammenda con il beneficio della sospensione condizionale. Assolveva lo stesso AL, IO NÙ, MA AL e RD RE b) dal reato previsto dagli artt. 110 e 337 c.p., commesso in Padova il 9 marzo 2000, per non aver commesso il fatto e IO CH c) dal reato previsto dall'art. 589 c.p., commesso in Padova il 13 marzo 2000, perché non punibile ai sensi dell'art. 54 c.p.. Avverso la predetta sentenza l'imputato proponevano appello il P.M., il Difensore del AL e la Parte Civile costituita. Con sentenza del 19 ottobre 2005 n. 1679 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, proscioglieva il AL dal reato di cui al capo A) dell'imputazione perché estinto per prescrizione;
dichiarava lo stesso AL, il NÙ e il RD colpevoli del reato loro ascritto al capo B) dell'imputazione e li condannava, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di cinque mesi di reclusione ciascuno con la sospensione condizionale per tutti;
dichiarava il CH colpevole del reato ascrittogli e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione, sostituita dalla corrispondente pena pecuniaria di Euro 4.560,00, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, liquidando a titolo di provvisionale la somma di Euro 60.000,00, e alla rifusione delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio, in favore della Parte Civile costituita. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza degli artt. 512 e 522 c.p.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) perché, a fronte della contestazione di determinate condotte, realizzatesi in una fase precisamente individuata e descritta dal punto di vista spazio-temporale, la responsabilità penale degli imputati è stata affermata in relazione a fatti verificatisi in un momento diverso da quello descritto nel capo d'imputazione;
2. carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in relazione alla condanna in appello, dopo l'assoluzione in primo grado, del AL, del NÙ e del RD per il reato di cui al capo b) dell'imputazione perché il AL è stato dichiarato colpevole di resistenza per aver pronunciato frasi il cui contenuto è rimasto non identificato;
il RD, lanciato un oggetto - salvo che non ne abbia fatto soltanto il gesto - quando ormai l'operazione era ormai terminata;
3. carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) sulla pena irrogata per il reato contestato al capo b) dell'imputazione, superiore ai minimi edittali, per la partecipazione a una manifestazione in cui altri avevano commesso atti violenti, mentre l'imputato si era limitato al lancio di un'arancia, ritenuto meramente ingiurioso dal primo Giudice;
4. erronea applicazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) dell'art. 43 c.p., comma 3, perché il concetto di colpa è legato a un determinato dovere oggettivo di diligenza, che nel caso del CH non si comprende quale potesse essere, dal momento che la scelta della carica da parte della Polizia, in luogo di altre soluzioni, ha creato la situazione di rischio;
5. inosservanza dell'art. 54 c.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) perché il CH, così come aveva ritenuto il primo Giudice, non ebbe neppure il tempo di comprendere che la Polizia intendeva caricare e quindi di allontanarsi dissociandosi dagli altri manifestanti;
carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la verificazione della scriminante;
6. inosservanza dell'art. 45 c.p., e carenza di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) perché, se la Corte d'appello avesse ritenuto applicabile la scriminante del caso fortuito, avrebbe potuto comunque prosciogliere l'appellante in quanto l'art. 597 c.p.p., comma 2, lett. b), consente al Giudice d'appello di prosciogliere l'imputato per causa diversa da quella ritenuta nella sentenza appellata;
7. (motivo aggiunto) carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modif. dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8) con riferimento alle dichiarazioni dei testi,
alle immagini video e alle foto in atti.
Le impugnazioni sono infondate.
1. La ricostruzione della vicenda eseguita nella sentenza d'appello appare coerente con il capo d'imputazione relativo al reato di resistenza.
Dalla motivazione della sentenza, infatti, si apprende che l'avvio della vicenda è stato dato da una manifestazione confluita davanti al Comune di Padova, dove i manifestanti avevano intenzione di depositare una finta bombola di gas per protestare contro l'interruzione della fornitura di gas ad alcuni appartamenti. La Polizia, schierata a difesa del Comune aveva deciso di consentire il deposito della bombola di cartapesta, aprendo un varco nel suo schieramento.
Quando, poi, i manifestanti avevano cominciato a premere con ingiurie, sputi, minacce e percosse, la P.S. aveva ricomposto lo schieramento ed aveva operato un intervento di alleggerimento della pressione, così come si legge appunto nel capo d'imputazione. Ne era seguita - prosegue la sentenza impugnata - una reazione violenta dei manifestanti con minacce urlate al megafono, lanci di oggetti, tra i quali una bicicletta, all'indirizzo degli agenti, per cui uno di questi, l'agente Cecchini, aveva riportato gravi lesioni ad un occhio.
Solo allora la Forza Pubblica aveva eseguito la carica, volta a interrompere il lancio di oggetti contundenti da parte dei manifestanti.
Pertanto in questo contesto, sinotticamente ricostruito e nell'imputazione e nella sentenza, si è storicamente collocata e correttamente valutata la condotta degli imputati, per cui la correlazione fra accusa e sentenza è stata sen'altro rispettata e la denunciata violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., ne risulta disattesa in fatto. Il primo motivo di ricorso appare quindi infondato.
2. Il secondo e il terzo motivo risultano inammissibili. La sentenza impugnata svolge una precisa e coerente motivazione sulla posizione di ciascuno dei tre imputati, per cui la lamentata carenza di motivazione si rivela manifestamente insussistente. Con i suddetti motivi i ricorrenti muovono in realtà censure in fatto, peraltro già smentite dagli accertamenti dei Giudici del merito, che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n. 2609/99, ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7^, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni G.). Lo stesso deve dirsi per il settimo motivo, aggiunto, rispetto al quale si registra un ulteriore motivo d'inammissibilità perché generico in quanto formulato in termini tali da non consentire l'identificazione di specifiche censure, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
3. Col quinto motivo di ricorso il CH ha dedotto l'inosservanza dell'art. 54 c.p., per il mancato riconoscimento dello stato di necessità in relazione al reato di omicidio colposo, commesso il 13 marzo 2000 nella Piazza delle Erbe di Padova mentre fuggiva per sottrarsi a una carica della Forza Pubblica, travolgendo l'anziano pedone TO PE, che cadeva violentemente a terra, riportando le gravi lesioni che l'avrebbero portato alla morte. La Corte di merito ha svolto un'ampia motivazione in proposito, confutando le argomentazioni con cui il primo Giudice era pervenuto all'assoluzione del CH e pronunciando nei suoi confronti, in accoglimento dell'appello del P.M. e della Parte civile, sentenza di condanna per l'omicidio colposo del PE V..
La sentenza appellata aveva assolto l'imputato sul presupposto che lo stesso, che si trovava di fronte alla Polizia esercitando il proprio diritto alla libera manifestazione del pensiero, non aveva avuto il tempo materiale di allontanarsi dopo le rituali intimazioni, dal momento che la carica era seguita immediatamente alle stesse ed era quindi fuggito da un violento assalto di numerosi agenti, taluno dei quali con il manganello in mano, per cui la sua condotta era stata necessitata dalle circostanze e l'investimento della persona offesa non poteva essere in alcun modo evitato.
La Corte ha tenuto conto dell'obiezione degli appellanti, che l'imputato, partecipando alla manifestazione e rimanendo sul posto anche dopo le rituali intimazione di sgombero quando in realtà avrebbe potuto allontanarsi, si era posto volontariamente in una situazione di pericolo tale da far escludere la sussistenza dello stato di necessità, ma ha inquadrato il tema in un contesto più ampio, tenendo conto della compatibilità dello stato di necessità con il reato colposo e procedendo alla verifica di tutti gli elementi richiesti per la causa di giustificazione e non solo di quello relativo alla causazione del pericolo.
In questo quadro la Corte ha rivisto il fatto in funzione della non evitabilità altrimenti del pericolo, assumendo che sotto questo profilo oggetto della dimostrazione non era se il CH avesse avuto il tempo materiale e l'opportunità spaziale e logistica di allontanarsi una volta che le intimazioni erano state formulate e la carica disposta, bensì la circostanza che egli, pur percependo che la situazione della manifestazione stava evolvendo verso uno scontro con la Polizia, era rimasto sul posto anche prima delle formali intimazioni e della carica.
In ogni caso, sempre per questo aspetto, non era stato comunque dimostrato che il CH solamente investendo la parte offesa avrebbe potuto evitare il pericolo derivante dalla carica della Polizia, mentre vi erano tutti gli elementi di fatto per ritenere che l'investimento del PE V. era dipeso dalla mancata percezione della sua presenza sulla via di fuga.
Riguardo alla proporzione del danno al pericolo, la Corte ha ritenuto il male minacciato e concretamente prevedibile, costituito dalle lesioni probabilmente non gravi in seguito alla carica della Polizia e la restrizione della libertà personale per tempo limitato in ragione della non particolare rilevanza criminale della condotta, non proporzionato rispetto al pericolo di morte di una persona. Il ragionamento della Corte appare sostanzialmente corretto nelle argomentazioni e nel risultato.
Tuttavia, sul piano giuridico, la natura e l'oggetto delle argomentazioni svolte nella motivazione della sentenza impugnata, con riguardo, ad esempio, alla previsione della morte di una persona come in un delitto colposo in funzione del bilanciamento di interessi proprio dello stato di necessità, dimostra la difficoltà di ricostruire la vicenda colposa con riferimento alla predetta causa di giustificazione.
Lo stesso problema della conciliabilità con la colpa vale per gli altri presupposti per l'applicazione della scriminante dell'art. 54 c.p.: la necessità di salvare sè o altri dal pericolo di una danno alla persona;
la gravità e l'attualità di questo danno;
la non volontaria causazione del pericolo e la sua non evitabilità altrimenti, che, come la proporzione del danno rispetto al pericolo, esigono, oltre alla previsione, anche una valutazione anticipata e, una volizione di per sè incompatibile con una fattispecie colposa. Secondo una giurisprudenza meno recente in tema di reati colposi la scriminante prevista dall'art. 54 c.p., è configurabile solo quando il soggetto non abbia concorso, con un precedente comportamento colposo, a creare la situazione di pericolo (Cass., Sez. 4^, 5 maggio 1988 n. 9213, Nocera A.; Sez. 4^, 13 novembre 1968 - 1 marzo 1969 n. 1829, ric. Puggelli). Il principio dev'essere inteso nel senso che la fattispecie del reato colposo dev'essere valutata secondo i parametri della colpa, cioè sotto il profilo della negligenza, imprudenza o imperizia o dell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, nell'ambito della quale lo stato di necessità opera come esclusione della colpa, ricevendo una compiuta valutazione, che non richiede l'applicazione della scriminante dell'art. 54 c.p., (Cass., Sez. 4^, 31 gennaio 1970 n. 304, ric. Pandimiglio;
Sez. 4^, 11 gennaio 1963 n. 4, ric. Bertani). Ne discende che se l'autore, in base a questa valutazione, si trova in colpa per la causazione del fatto lo stato di necessità non rileva e, di conseguenza, non può trovare applicazione nei suoi confronti l'esimente dello stato di necessità (v. Cass., Sez. 4^, 22 ottobre 1985 n. 3734, ric. De Luca;
Sez. 4^, 6 dicembre 1982 - 17 febbraio 1983 n. 1496, ric. Terra;
Sez. 4^, 6 giugno 1980 n. 10827, ric. Solforino;
Sez. 2^, 10 ottobre 1975 n. 1101, ric. Morello;
Sez. 4^, 10 ottobre 1966 - 16 gennaio 1967 n. 1718, ric. Pagani);
Ipotesi del tutto diversa ed estranea al problema è quella dell'incidente stradale cagionato dalla velocità eccessiva impressa all'autoveicolo dal conducente che tenti di salva-re,mediante trasporto all'ospedale, chi abbia ingerito sostanze venefiche (Cass., Sez. 4^, 27 novembre 1975 n. 5299, ric. Prudente;
Sez. 5^, 19 maggio 1976 n. 11433, ric. Parisi) perché in questo caso si configura in realtà un reato doloso per dolo eventuale, in quanto la violazione delle norme sulla circolazione stradale è preveduta e voluta come conseguenza dell'azione necessitata e i reati eventualmente commessi (lesione o omicidio colposo) sono ascritti all'autore a titolo di dolo eventuale e l'applicabilità dell'art. 54 c.p., è fuori discussione.
Pertanto, nell'ipotesi di persona che, fuggendo per sottrarsi alla carica della Forza Pubblica, travolge e uccide un anziano pedone, il problema dev'essere valutato sotto il profilo della colpa, ossia della mancanza della dovuta diligenza nell'evitare l'ostacolo di persone, possibile ed esigibile anche da chi corre precipitosamente per sfuggire a un pericolo. L'ipotesi alternativa, di fuga incontrollata che non consente di evitare gli ostacoli, comporterebbe la previsione e l'accettazione di chi fugge e quindi il passaggio dall'ipotesi colposa a quella dolosa, rientrando nel reato punibile per dolo eventuale, per cui sarebbe applicabile lo stato di necessità in relazione al pericolo al quale l'autore ha dovuto sottrarsi, alla natura di esso, alla non volontaria causazione e all'inevitabilità, oltre alla proporzione tra fatto e pericolo. Nella specie non risulta che il CH fosse braccato da presso da esponenti delle Forze dell'Ordine e, quindi, incalzato al punto da essere costretto a travolgere tutto quello e tutti quelli che gli si paravano davanti, per cui la tesi accusatoria della colpa per imprudenza e negligenza, ritenuta nella sentenza impugnata, appare logicamente coerente e aderente allo svolgimento del fatto, che lo vede correre all'impazzata guardandosi indietro verso la Polizia che sopraggiungeva e senza badare agli ostacoli che gli si potevano opporre.
Pertanto, l'ipotesi colposa non solo è giuridicamente configurabile, ma altresì compatibile con la carica, non essendo invece logicamente e giuridicamente sostenibile che le conseguenze della condotta del CH siano riconducibili, come lui sostiene con il quarto motivo di ricorso, esclusivamente alla scelta di procedere con quel mezzo, con la conseguente situazione di rischio che ne sarebbe derivata, fatta dalla Polizia, che in effetti ha esercitato i poteri legalmente spettanti con le prescritte modalità.
4. Il sesto motivo è anch'esso infondato.
La Corte d'appello ha qualificato la condotta del CH come dovuta a negligenza, assegnandole una precisa matrice colposa. Di conseguenza, l'ipotesi del caso fortuito è rimasta implicitamente esclusa per effetto della configurazione giuridica adottata e della conseguente motivazione che implica, per converso, il rigetto dell'alternativa prospettata dal ricorrente con il motivo in esame.
5. Pertanto i ricorsi devono essere rigettati.
Segue al rigetto la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali e alla rifusione alla Parte civile della somma di Euro 2.600,00 (duemilaseicento) oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese giudiziali. Condanna altresì i ricorrenti in solido a rifondere alla Parte civile la somma di Euro 2.600,00 (duemilaseicento) oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007