Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 1
La notifica del decreto di citazione nei confronti di un soggetto sottoposto allo speciale programma di protezione di cui alla legge 15 marzo 1991, n.82 è regolarmente effettuata presso il Servizio Centrale di Protezione, dal momento che ai sensi del comma terzo dell'art. 12 di detta legge, aggiunto dal d.l. 8.giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n.356, l'interessato all'atto della sottoscrizione del programma elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede il predetto Servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2000, n. 5850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5850 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 06/04/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. TATOZZI GIANFRANCO " N. 735
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO " N. 07338/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) TT SI n. il 15.01.1966
avverso sentenza del 20.04.1998 CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Udito il pubblico Ministero in persona del sost. proc. gen. Dr. Antonio Siniscalchi che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
La Corte, rilevato:
- che TT SI ha proposto ricorso avverso la sentenza 20 aprile 1998 con la quale la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza, pronunziata dal Pretore di Firenze, che l'aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e lire 500.000 di multa per il delitto di furto aggravato;
- che a sostegno del ricorso viene dedotta l'omessa notificazione del decreto di citazione in appello;
- che risulta dagli atti del processo, che questa Corte può esaminare, essendo stata dedotta una violazione di norme processuali, che all'epoca della notifica il ricorrente era sottoposto a programma di protezione e ciò comporta, per il disposto dell'art. 12 comma 3^ d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 convertito nella l. 15 marzo 1991 n. 82,
l'elezione del domicilio presso il luogo in cui ha sede la commissione indicata nell'art. 10 della medesima legge;
- che in applicazione di tale norma la notificazione del decreto di citazione in appello è avvenuta, il 10 dicembre 1997, presso il Servizio Centrale di Protezione e che il predetto Servizio ha confermato, con comunicazione 12 dicembre 1997, l'avvenuta consegna all'interessato dell'atto in questione;
- che, conseguentemente, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato mentre inammissibili vanno considerate le censure, peraltro generiche, rivolte alla sentenza impugnata che tendono ad una diversa ricostruzione del fatto incensurabilmente accertato dal giudice di merito con motivazione adeguata ed esente da vizi logico giuridici (che peraltro l'impugnante neppure indica);
- che al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2000