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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/2025, n. 7845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7845 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 1054-2024 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SC;
- ricorrente -
contro RICUPERATI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE DORO 143, presso lo studio dell'avvocato LUIGI RUSSO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
Oggetto Sanzioni amministrative, decadenza R.G.N. 1054/2024 Cron. Rep. Ud. 10/12/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 7845 Anno 2025 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 25/03/2025 2 avverso la sentenza n. 217/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/06/2023 R.G.N. 20/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ANTONINO SGROI;
udito l'avvocato LUIGI RUSSO. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 29.6.2023, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da MP AT avverso una ordinanza-ingiunzione con cui l’INPS gli aveva irrogato le sanzioni amministrative per mancato versamento delle ritenute previdenziali nei mesi di gennaio e febbraio 2010. La Corte, in particolare, ha ritenuto maturata la decadenza dalla potestà sanzionatoria per decorso del termine di cui all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, che – nel prevedere la depenalizzazione dell’illecito in questione – ha previsto il termine di novanta giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria per l’esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell’INPS, e ha qualificato il termine come perentorio in ragione del rinvio operato dall’art. 6, d.lgs. n. 8 cit., alle previsioni di cui alla legge n. 689/1981, il cui art. 14 commina la decadenza dalla potestà sanzionatoria nel caso in cui essa non venga esercitata entro novanta giorni dall’accertamento della violazione. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura. MP AT ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato memoria. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, degli artt. 8, comma 1, e 9, d.lgs. n. 8/2016, e dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 (conv. con l. n. 638/1983), per avere la Corte di merito ritenuto che l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, previsto per la notificazione della violazione all’interessato, comportasse la decadenza dall’esercizio del potere sanzionatorio: ad avviso dell’Istituto ricorrente, infatti, gli artt. 8, comma 1, e 9, d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere la depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali, già qualificato come illecito penale dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, cit., avrebbero bensì previsto, per le fattispecie verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, la retroattività della sostituzione della sanzione amministrativa a quella penale e la conseguente restituzione degli atti all’autorità amministrativa affinché quest’ultima proceda a notificare al responsabile gli estremi della violazione, ma senza in alcun modo comminare la decadenza per il caso in cui l’amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti. Il motivo è infondato. Va premesso che il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all’art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all’art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che “l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 4 dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l’azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che “l’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti” (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l’art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l’art. 9, come s’è già visto, prevede che l’autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall’art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). 5 Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l’emissione dell’ordinanza ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell’esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell’esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell’interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell’accertamento e della contestazione dell’illecito, consentendo all’incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all’art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre all’interprete di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: 6 diversamente opinando, infatti, l’“esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell’incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell’incolpato e l’effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all’art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l’onere della prova dell’osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l’esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), affatto correttamente, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno ritenuto maturata la decadenza di cui trattasi, essendo incontroverso che l’odierno ricorrente ricevette gli atti dalla Procura della Repubblica di Bergamo in data 13.6.2016 e provvide alla notifica della violazione soltanto in data 17.4.2017 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Il ricorso, pertanto, va rigettato. La novità e complessità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, mentre, tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali 7 per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.12.2024.
- ricorrente -
contro RICUPERATI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE DORO 143, presso lo studio dell'avvocato LUIGI RUSSO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
Oggetto Sanzioni amministrative, decadenza R.G.N. 1054/2024 Cron. Rep. Ud. 10/12/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 7845 Anno 2025 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 25/03/2025 2 avverso la sentenza n. 217/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/06/2023 R.G.N. 20/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ANTONINO SGROI;
udito l'avvocato LUIGI RUSSO. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 29.6.2023, la Corte d’appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da MP AT avverso una ordinanza-ingiunzione con cui l’INPS gli aveva irrogato le sanzioni amministrative per mancato versamento delle ritenute previdenziali nei mesi di gennaio e febbraio 2010. La Corte, in particolare, ha ritenuto maturata la decadenza dalla potestà sanzionatoria per decorso del termine di cui all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, che – nel prevedere la depenalizzazione dell’illecito in questione – ha previsto il termine di novanta giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria per l’esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell’INPS, e ha qualificato il termine come perentorio in ragione del rinvio operato dall’art. 6, d.lgs. n. 8 cit., alle previsioni di cui alla legge n. 689/1981, il cui art. 14 commina la decadenza dalla potestà sanzionatoria nel caso in cui essa non venga esercitata entro novanta giorni dall’accertamento della violazione. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura. MP AT ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato memoria. 3 RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, degli artt. 8, comma 1, e 9, d.lgs. n. 8/2016, e dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 (conv. con l. n. 638/1983), per avere la Corte di merito ritenuto che l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, previsto per la notificazione della violazione all’interessato, comportasse la decadenza dall’esercizio del potere sanzionatorio: ad avviso dell’Istituto ricorrente, infatti, gli artt. 8, comma 1, e 9, d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere la depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali, già qualificato come illecito penale dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, cit., avrebbero bensì previsto, per le fattispecie verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, la retroattività della sostituzione della sanzione amministrativa a quella penale e la conseguente restituzione degli atti all’autorità amministrativa affinché quest’ultima proceda a notificare al responsabile gli estremi della violazione, ma senza in alcun modo comminare la decadenza per il caso in cui l’amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti. Il motivo è infondato. Va premesso che il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all’art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all’art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che “l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 4 dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l’azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che “l’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti” (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l’art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l’art. 9, come s’è già visto, prevede che l’autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall’art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). 5 Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l’emissione dell’ordinanza ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell’esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell’esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell’interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell’accertamento e della contestazione dell’illecito, consentendo all’incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all’art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre all’interprete di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: 6 diversamente opinando, infatti, l’“esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell’incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell’incolpato e l’effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all’art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l’onere della prova dell’osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l’esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), affatto correttamente, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno ritenuto maturata la decadenza di cui trattasi, essendo incontroverso che l’odierno ricorrente ricevette gli atti dalla Procura della Repubblica di Bergamo in data 13.6.2016 e provvide alla notifica della violazione soltanto in data 17.4.2017 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Il ricorso, pertanto, va rigettato. La novità e complessità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, mentre, tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali 7 per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.12.2024.