Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2017, n. 39368
CASS
Sentenza 15 giugno 2017

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In tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, la tutela del terzo cessionario del credito presuppone la prova della ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, che deve essere fornita con riguardo alla posizione soggettiva sia del cedente che del cessionario. (In motivazione, la Corte ha precisato che nel caso di acquisto del credito ipotecario "in blocco" ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la particolare modalità della cessione può rendere concretamente inesigibile la verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti all'originaria garanzia ipotecaria, sicchè la buona fede del cessionario può non essere esclusa dal fatto che la cessione del credito sia successiva alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2017, n. 39368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39368
Data del deposito : 15 giugno 2017

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