Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2023, n. 21624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21624 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato - per quanto ora di interesse - la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede nei confronti dell'imputato Di FA, nella qualità di dipendente dalla asl con qualifica di responsabile istruttore per plurimi reati di falso ex art 479- 493 cp e truffa ai danni della asl, in relazione a forniture di beni e servizi. Epoca dei fatti dal 2009 al 2011. Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando quattro motivi qui sintetizzati nei limiti di cui all'ad 173 disp att cpp.
1.Con il primo si deduce l'inosservanza delle norme processuali ex art 495/2 498/2 cpp e 187/1 cpp e la mancata assunzione di prova decisiva. La difesa ha premesso che nel giudizio di primo grado era stato ascoltato il teste M.IL RD, che pur dovendo riferire solo riguardo alla posizione del coimputato LC, aveva invece lungamente riferito elementi sulle condotte dell'imputato inerenti altri processi, elementi che avrebbero palesemente influenzato la sentenza del primo Giudice. Si duole il ricorrente che nel giudizio davanti al Tribunale erano state respinte le richieste di termini a difesa per acquisire il materiale processuale estraneo al processo in trattazione funzionale all'esercizio della facoltà di controesame. Le relative doglianze presentate con i motivi di appello erano state rigettate dalla Corte per assenza di specificità, non avendo indicato le ordinanze impugnate;
la motivazione è censurata per violazione delle norme suindicate, deducendo la difesa che dallo stesso atto di appello emergevano precisi riferimenti ai provvedimenti. Per altro verso critiche per violazione delle medesime norme procedurali e conseguente lesione del diritto di difesa sono sviluppate quanto al mancato ascolto del teste GR, in un primo tempo ammesso dal Tribunale e non ascoltato. La corte barese aveva respinto la relativa doglianza, giudicando generica la veste testimoniale ma la necessità della testimonianza emergeva dalla sentenza acquisita su richiesta del PM e da quanto esposto dalla difesa nell'udienza in cui si era formulata l'istanza. Afferma il ricorrente che il teste RD, oltre che l'imputato, avevano indicato GR come il dominus delle attività criminose oggetto di altri processi e sostiene che le sue dichiarazioni avrebbero potuto apportare, a confronto con quelle di RD, elementi in favore di Di FA.
2.Nel secondo motivo ci si duole della illogicità di motivazione e della violazione dell'art 99 cp, per aver confermato il Giudice di appello la ritenuta recidiva, tenendo conto di precedenti lontani nel tempo ( 1982 e 1988); per altro verso la pronunzia sarebbe illogica per essere in contrasto con altre sentenze, ed in particolare con una emessa dalla stessa Prima sezione di Corte di Appello di Bari, che avevano escluso la recidiva per giudizi riguardanti gli stessi imputati ed altri aspetti delle vicende loro occorse. Ci si duole infine, del mancato riconoscimento delle attenuanti ex art 62 bis cp.
3. Tramite il terzo motivo si lamenta la manifesta illogicità di motivazione o il travisamento della prova. La difesa ribadisce che l'imputato svolgeva compiti di mero inserimento dati nel computer su disposizioni provenienti dai superiori e non aveva alcun potere decisionale nell'assunzioni di determinazioni circa ordini di materiale e spese di denaro pubblico;
peraltro, egli non istruiva nessuna pratica nonostante la qualifica attribuitagli di responsabile istruttore . In particolare la difesa muove critiche ad un passaggio motivazionale in cui i Giudici di merito si erano riferiti a dichiarazioni di tale FR FA, coimputato, secondo le quali girava una percentuale di denaro rinveniente da NI a Di FA, a titolo di tangente. Puntualizza la difesa che questi mai è stato ascoltato come teste, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere.
3.1.La difesa ribadisce le censure imperniate sul ruolo di confezionatore di del/bere in relazione ai delitti di truffa giudicate integrate sostenendo l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo delle fattispecie;
sul punto sottolinea che gli atti erano firmati dal Commissario straordinario al quale incombeva un onere di verifica della correttezza delle procedure.
4.Col quarto motivo ci si duole per il mancato rispetto del canone dell'oltre il ragionevole dubbio. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa delle costituita parte civile asl ha depositato memoria e nota spese Sono state depositate telematicamente conclusioni scritte a firma dell'avvocato Petrini, con le quali ha replicato alla requisitoria scritta del PG presso questa Corte, ribadendo le ragioni espresse con i motivi di ricorso, con riferimento al primo e secondo motivo ed ha allegato le sentenze alle quali si è riferito nel secondo motivo, che avevano escluso la recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è inammissibile, poiché per un verso le censure risultano meramente reiterative delle doglianze presentate in grado di appello circa i limiti entro i quali si sarebbe dovuta mantenere la prova testimoniale del maresciallo RD, senza tener conto di quanto scritto in proposito nella sentenza impugnata in cui - tra l'altro - si legge che le deduzioni difensive dell'appellante nemmeno avevano chiarito da dove risultasse che il testimone dovesse riferire solo sui fatti di cui al capo U), né erano indicati specificamente i provvedimenti di rigetto che la difesa intendeva contestare;
la Corte di appello ne ha tratto la coerente ed esatta opinione che i motivi di appello fossero generici e, pertanto, inammissibili. E' necessario e sufficiente ricordare quanto unanimamente ritenuto da questa Corte regolatrice, secondo la quale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Ex multis : (Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019 Ud. (dep. 18/11/2019 ) Rv. 277281.1.1. Quanto alla parte del ricorso che si riferisce alla mancata assunzione di prova decisiva,individuata nella testimonianza di tale GR, occorre rilevarne in primis la non corretta impostazione, atteso che nel giudizio di appello la difesa aveva richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e che con l'attuale impugnazione neppure si allegano le circostanze che potrebbero chiarire la decisività delle prova testimoniale richiesta. In proposito è utile, allora, ricordare che, pur tenendo conto della peculiarità dell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria riguardo alla diversa valutazione di prove dichiarative nei due gradi di giudizio - ora codificate nell'ad 603/3 bis cpp - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820. In senso conforme : Sez. 6 , Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/10/2018) Rv. 274230, secondo la quale nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senzauna rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. Applicando tali condivisi principi al caso ora al vaglio va osservato che la Corte territoriale - alle pagine 24 e 25 - ha correttamente ed adeguatamente motivato circa la genericità delle doglianze presentate in appello, ed ha precisato che GR non era indicato nel giudizio in alcun modo, neppure per dire che fosse stato giudicato separatamente, puntualizzando, altresì, quanto al merito della richiesta di rinnovazione istruttoria, che gran parte delle evidenze probatorie acquisite al processo era di natura documentale ed, infine, dopo aver dato atto di una lunga e complessa istruttoria svolta in primo grado, concludendo che non vi era spazio per la richiesta rinnovazione istruttoria.
2.Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, col quale si è censurata la ritenuta recidiva reiterata e specifica, poiché la decisione della Corte barese sul punto è ampiamente spiegata alle pagine 33 e 34 del testo, in cui sono richiamate le ragioni della conferma della recidiva nonostante la lontananza nel tempo dei precedenti, per delitti contro il patrimonio (furto e rapina). I Giudici di appello hanno correttamente posto in luce i motivi per i quali, nonostante la distanza temporale delle due precedenti condanne definitive, la perpetrazione dei plurimi illeciti oggetto del presente giudizio fosse significativa di maggiore pericolosità sociale dell'imputato; in proposito si è sottolineato che questi avesse ottenuto per due volte la sospensione condizionale della pena e ciononostante si era dedicato a commettere, in termini definiti seriali ed abusando del suo inserimento nella pubblica amministrazione, nuovi delitti, per più versi anche di maggiore gravità, sottolineando, altresì, con argomento perfettamente inserito nel necessario giudizio circa la sussistenza della recidiva, che tale condizione gli aveva dato l'opportunità non già di lasciarsi alle spalle un passato indubbiamente connotato da errori ma per compiere nuove attività delinquenziali. La giustificazione resa sul punto dal Giudice di appello è in armonia con la lezione interpretativa del massimo consesso di questa Corte - costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità successiva - secondo la quale in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa. (Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 Ud. (dep. 15/02/2012) Rv. 251690. 2.1.Anche la negatoria delle attenuanti generiche è stata esattamente ribadita, confutando la deduzione difensiva circa il positivo comportamento processuale, potendo forse sul punto aggiungersi che le osservazioni circa la conferma della recidiva costituiscono congruo ed esatto argomento anche in relazione al diniego del beneficio in parola.
3.Le doglianze di cui al terzo motivo risultano completamente versate in fatto e, per altro verso generiche, nel senso che non si confrontano con la logicamente ineccepibile valutazione che la Corte ha fornito dei risultati probatori. La difesa, infatti, prova nuovamente in questa fase di legittimità a far valere il preteso ruolo subordinato e di mero compilatore manuale di delibere da parte di Di FA, senza curarsi della motivazione redatta dalla Corte di appello che - alle pagine 28 e 29 - ha evidenziato che questi aveva ammesso condotte illecite analoghe e che, soprattutto, gli erano stati affidati i compiti di istruttore responsabile dai vertici della asl proprio per farlo agire quale collettore di tangenti anche per altri.
3.1. Quanto alla doglianza circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di tale FR meglio descritte sub 3. del ritenuto in fatto, anch'essa è meramente ripetitiva, dovendo ancora una volte rimarcarsi che i Giudici del merito hanno esaminato lq questione posta in appello dandole esatta soluzione, annotando - alle pagine 26 e 27 - che le dichiarazioni di costui non sono state rese nel dibattimento ma in indagini, trattandosi di atti utilizzabili, poiché nessun difensore nel corso del giudizio aveva osservato alcunché in proposito.
4. L'enunciazione del quarto motivo di ricorso appare talmente generica da essere irricevibile. Solo per desiderio di completezza va richiamato l'indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice per il quale in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili. (Sez. 2 - , Sentenza n. 3817 del 09/10/2019 Ud. (dep. 29/01/2020 ) Rv. 278237. Tali caratteristiche sono assenti, per le ragioni finora esposte, nell'atto di impugnazione ora esaminato.
5. Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese per questa fase del giudizio, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza. Ex multis da ultimo (Sez. 4 - , Sentenza n. 36535 del 15/09/2021 Ud. (dep. 08/10/2021 ) Rv. 281923. Nella fattispecie in esame alcun contributo ha fornito la memoria conclusiva depositata telematicamente dalla difesa di parte civile, nella quale ci si è limitati a concludere per la declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso, instando per la liquidazione delle spese. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 3.2.2023 Il consigliere estensore Il