Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2000, n. 7314
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Sentenza 10 febbraio 2000

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Il proprietario, il quale essendo consapevole che sul suo terreno viene eseguita da un terzo una costruzione abusiva e potendo intervenire deliberatamente se ne astiene, così facendo tiene una condotta omissiva che rende possibile l'esecuzione dell'opera, che è così conseguenza diretta della sua omissione. Non può infatti dubitarsi che anche la semplice tolleranza, da parte di chi ha la disponibilità giuridica e di fatto del fondo, di un intervento dal quale deriva la trasformazione edilizia del fondo stesso ponga in essere un contributo essenziale alla realizzazione dell'illecito.

Il comproprietario ha il potere di porre il veto all'esecuzione di opere non assentite sull'area in comunione.E se questi è il coniuge del comproprietario autore dell'opera non può non tenersi conto della stretta comunanza di interessi, che rendono il coniuge naturalmente partecipe di tutte le deliberazioni di rilevanza familiare, a meno che l'interessato non provi in contrario che tali presupposti nel caso concreto, per una qualsiasi ragione, non ricorrono.

La costruzione di un appartamento in sopraelevazione di un edificio preesistente non può essere qualificata come intervento di straordinaria manutenzione perché realizza sulla medesima superficie impegnata volumi nuovi che ne realizzano un ampliamento in ragione del quale esattamente si ravvisa nell'opera un'unità costruttiva nuova, che apporta, peraltro, una corrispondente modificazione della destinazione d'uso, esorbitante dalla manutenzione straordinaria e perciò con essa incompatibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2000, n. 7314
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7314
    Data del deposito : 10 febbraio 2000

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