Sentenza 10 febbraio 2000
Massime • 3
Il proprietario, il quale essendo consapevole che sul suo terreno viene eseguita da un terzo una costruzione abusiva e potendo intervenire deliberatamente se ne astiene, così facendo tiene una condotta omissiva che rende possibile l'esecuzione dell'opera, che è così conseguenza diretta della sua omissione. Non può infatti dubitarsi che anche la semplice tolleranza, da parte di chi ha la disponibilità giuridica e di fatto del fondo, di un intervento dal quale deriva la trasformazione edilizia del fondo stesso ponga in essere un contributo essenziale alla realizzazione dell'illecito.
Il comproprietario ha il potere di porre il veto all'esecuzione di opere non assentite sull'area in comunione.E se questi è il coniuge del comproprietario autore dell'opera non può non tenersi conto della stretta comunanza di interessi, che rendono il coniuge naturalmente partecipe di tutte le deliberazioni di rilevanza familiare, a meno che l'interessato non provi in contrario che tali presupposti nel caso concreto, per una qualsiasi ragione, non ricorrono.
La costruzione di un appartamento in sopraelevazione di un edificio preesistente non può essere qualificata come intervento di straordinaria manutenzione perché realizza sulla medesima superficie impegnata volumi nuovi che ne realizzano un ampliamento in ragione del quale esattamente si ravvisa nell'opera un'unità costruttiva nuova, che apporta, peraltro, una corrispondente modificazione della destinazione d'uso, esorbitante dalla manutenzione straordinaria e perciò con essa incompatibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2000, n. 7314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7314 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Renato ACQUARONE Presidente del 10/02/2000
Dr. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 553
Dr. Vincenzo DI NUBILA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Alfredo IA LOMBARDI Consigliere N. 22963/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. IA ND AL, nato il [...] a [...], 2. NT US IA, nata il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 19 aprile 1999 n.1150, con la quale - in riforma della sentenza del Pretore di Catania 18 dicembre 1997 n.6735, che li aveva dichiarati colpevoli a) del reato p. e p. dagli artt.20 lett. b) L.28 febbraio 1985 n.47;
e) del reato p. e p. dagli artt.17 e 20 L.2 febbraio 1974 n.64;
f) del reato p. e p. dagli artt.18 e 20 L.2 febbraio 1974 n.64;
g) del reato p. e p. dall'art.221 T.U.L.S.,
commessi in Catania nei primi mesi del 1995 e condannati, con la continuazione, alla pena, sospesa, di mesi uno di arresto e L. 12 milioni di ammenda ciascuno con ordine i demolizione delle opere abusive -
sono state loro concesse le attenuanti generiche, con riduzione della pena a ciascuno di loro inflitta a giorni venti di arresto e L. 10 milioni di ammenda, nonché il beneficio della non menzione. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Gioacchino IZZO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, per il capo d) perché il fatto non è più previsto come reato e per i capi b) e c) per prescrizione, e la conferma nel resto;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Alfio PENNISI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, che i reati siano dichiarati estinti per prescrizione;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 19 aprile 1999 n.1150, con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Catania 18 dicembre 1997 n.6735, sono stati dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti ai capi a), e), f) e g) dell'imputazione, per aver abusivamente costruito sulla terrazza di un edificio preesistente, intercomunicante a mezzo di una scala interna, un appartamento di mq.35 circa, ND IS e US IA RN propongono ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. difetto di motivazione (art.606 c.1 lett. e) c.p.p.) in relazione alla tesi difensiva che l'edificio era preesistente e che gl'imputati si sono limitati ad eseguire opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di per sè sottratte al regime concessorio e soggette solo a comunicazione dell'inizio dell'opera ai sensi dell'art.26 L.1985 n.47;
2. difetto di motivazione (art.606 c.1 lett. e) c.p.p.) sul motivo di gravame concernente l'estraneità di ND IS ai reati a lui contestati.
L'impugnazione è manifestamente infondata perché la sentenza impugnata, e prima ancora quella di primo grado, hanno esaurientemente e correttamente motivato la loro decisione, rispondendo a entrambe le eccezioni che il ricorrente ripropone col presente ricorso.
In particolare, il Pretore ha sottolineato la mancanza dei presupposti per l'applicazione della sanatoria alla costruzione dei ricorrenti in base agli accertamenti eseguiti dagli uffici comunali, richiamando il parere negativo già espresso dalla Commissione edilizia comunale e l'ordinanza di demolizione dell'opera abusivamente realizzata, fatta notificare a entrambi gl'imputati il 30 maggio 1996, dopo l'accertamento dei Vigili Urbani dell'esecuzione abusiva dei relativi lavori;
e aggiungendo, per di più, come l'imputata abbia presentato intempestivamente l'istanza di sanatoria, quando era ormai trascorso il prescritto termine di tre mesi dalla notifica della predetta ordinanza.
Il difetto di motivazione non si riscontra neppure per quanto riguarda la natura dell'opera eseguita e la soggezione di essa al regime concessorio, rispetto alla quale la Corte d'appello ha fornito ampia e corretta giustificazione, confermando la decisione del Pretore in base all'orientamento giurisprudenziale corrente in questa materia.
In base a tale orientamento, secondo l'art. 31 della legge n. 457 del 1978, costituiscono interventi di straordinaria manutenzione le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici e per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso (v., per tutte, Cass., Sez. III, 27 gennaio 1998 n. 1029, ric. Barus). Pertanto la costruzione di un appartamento in sopraelevazione di un edificio preesistente non può essere qualificata come intervento di straordinaria manutenzione di questo, perché attua sulla medesima superficie impegnata volumi nuovi che ne realizzano un ampliamento, per cui esattamente si ravvisa nell'opera un'unità costruttiva nuova, che apporta peraltro. una corrispondente modificazione della destinazione d'uso, esorbitante dalla manutenzione straordinaria e perciò con essa incompatibile.
Il primo motivo d'impugnazione si rivela, dunque, infondato e lo stesso deve dirsi del secondo.
La Corte d'appello ha ritenuto in fatto dimostrata la consapevolezza dell'imputato dei lavori che si stavano realizzando, in base alle dichiarazioni da lui stesso rese in udienza, dalle quali si è tratta la conclusione che egli conosceva e condivideva la decisione di ristrutturare anche il locale-vasche e non solo l'appartamento sottostante. E ogni ulteriore accertamento sul punto incontra i limiti propri del giudizio di legittimità.
E d'altra parte, anche in linea di principio, il proprietario il quale, essendo consapevole che sul suo terreno viene eseguita da un terzo una costruzione abusiva e potendo intervenire, deliberatamente se ne astiene, così facendo tiene una condotta omissiva, che condiziona rendendola possibile l'azione esecutiva dell'opera abusivamente costruita, la quale è, quindi, conseguenza diretta anche della sua omissione.
L'ipotesi si inquadra perciò nella previsione del primo e non del secondo comma dell'art.40 c.p., perché il rapporto giuridico esistente tra il proprietario ed il bene del quale ha diritto di disporre qualifica l'omissione pur sempre come risultato di un atto di gestione compiuto nell'esercizio del diritto di proprietà, senza che per l'esistenza del rapporto di causa-effetto occorra un ulteriore obbligo giuridico di impedire l'evento.
D'altronde, il principio generale affermato nell'art.41 c.2 Cost., della funzione sociale della proprietà e dei limiti che al contenuto del diritto si possono apportare per assicurarne la realizzazione - e il regime concessorio, cui è sottoposto in base alla L.28 gennaio 1977 n.10 il diritto del proprietario di edificare sul terreno di sua proprietà ne costituisce un esempio (C. Cost. 21 aprile 1983 n. 127), - comporta che il proprietario non possa utilizzare la cosa propria nè consentire che altri la utilizzi in base al generale principio del neminem ledere, sancito negli artt.2043 e sgg. c.c., in modo che ne derivi danno ai consociati ed abbia l'obbligo giuridico di non consentire che l'evento dannoso o pericoloso si realizzi (v. Cass., Sez. IV, 6 dicembre 1990 n. 4793, ric. Bonetti, secondo la quale la norma dell'art.40 cpv. c.p. può e deve essere interpretata in termini solidaristici, avendo presenti le norme le norme degli artt.2,32 e 41 - e, si aggiunge qui, per la medesima ratio dell'art.42 - della Costituzione;
contra, Cass., Sez. III, 27 ottobre 1995 n. 300, ric. Abbate). Di qui l'esistenza del rapporto di causalità anche sotto il profilo considerato dall'art.40 c.2 c.p.. La questione, così risolta sotto il profilo del nesso di causalità, per quanto riguarda la natura della condotta si prospetta quanto meno sotto l'aspetto del concorso morale, non potendosi dubitare che anche la semplice tolleranza da parte di chi ha la disponibilità giuridica e di fatto del fondo di un intervento dispositivo di tale rilievo, dal quale deriva la trasformazione edilizia del fondo stesso, ponga in essere un contributo essenziale alla realizzazione dell'illecito (cfr, Cass., Sez. I, 22 maggio 1997 n. 4805, ric. Perfetto;
Sez. I, 27 gennaio 1996 n. 821, ric. Figlia e altro). Infatti, grazie alla tolleranza del proprietario, l'autore dell'illecito è lasciato nella disponibilità del terreno che gli consente di costruire l'opera senza concessione: il che è assai più che dar luogo a un rafforzamento della volontà dell'autore.
Indubbiamente, l'applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato deve tener conto che l'art.20 lett. b) L.28 febbraio 1985 n.47 configura due fattispecie di reato, in relazione all'esecuzione dei lavori in totale difformità dalla concessione oppure senza concessione.
L'art.6 L.1985 n.47 configura a carico del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori la responsabilità della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano e della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima (Cass., Sez. III, 17 novembre 1998 n. 294, ric. Baccani ed altro);
detta norma si riferisce, quindi, alla prima delle due fattispecie criminose, riguardata come violazione delle disposizioni generali e particolari che presiedono alla concessione e delle modalità esecutive con essa impartite.
Il reato di costruzione senza concessione non richiede, invece, alcuna qualificazione formale nell'autore, sicché chiunque può rendersene colpevole, anche se di fatto assume rispetto alla realizzazione dell'opera le medesime funzioni di committente, costruttore o direttore dei lavori.
La diversa struttura delle due fattispecie sotto il profilo soggettivo non implica una diversità di disciplina riguardo al concorso, perché la condotta concorsuale nel rapporto finalistico dell'azione assume una struttura unitaria, nella quale confluiscono i contributi causali di tutti i compartecipi, che divengono pertanto comuni a tutti, sempre che ognuno abbia la consapevolezza del collegamento degli apporti di ognuno degli altri in direzione dello scopo comune, vale a dire la coscienza e volontà di apportare il proprio contributo materiale o psicologico alla realizzazione dell'evento perseguito da tutti (Cass., Sez. I, 11 settembre 1990 n. 2296, ric. Ciancimino). Anche nell'ipotesi del reato proprio, infatti, il proprietario del terreno che non sia pure committente o costruttore, salvo che non sia privo per qualsiasi ragione della disponibilità di esso, se tollera - cioè, se consente - che vi si costruisca in totale difformità dalla concessione, secondo i principi in tema di concorso si rende colpevole di concorso nel reato previsto dall'art.20 lett. b) L.1985 n.47.
Nella stessa posizione è, naturalmente, il comproprietario, il quale ha il potere di porre il veto all'esecuzione di opere non assentite sull'area in comunione. E se questi è il coniuge del comproprietario autore materiale, nella valutazione del concorso non può non tenersi conto dell'influenza che sulle decisioni comuni, fra le quali certamente rientra la destinazione del fondo in comproprietà all'edificazione, ha il rapporto personale, di comunione di vita, e la stretta comunanza di interessi, che rendono il coniuge naturalmente partecipe di tutte le deliberazioni di rilevanza familiare, a meno che l'interessato non provi in contrario che tali presupposti nel caso concreto per una qualsiasi causa non ricorrono (cfr., Cass., Sez. III, 16 aprile 1996 n. 3703, ric. Aprile). Questa condotta può esigersi anche nell'ipotesi in cui il comproprietario sia il coniuge, il quale può dissociarsi dal congiunto, Opponendosi anche in forma legale, facendo valere il suo diritto di comproprietà, alla commissione dell'illecito che lo coinvolge. Infatti, il rischio di separazione personale, provocato dal coniuge con la sua condotta, è pari a quello della sottoposizione a un processo penale (Cass., Sez. III, 12 luglio 1999 n. 12164, ric. Pepe ed altro). Fatta questa premessa, occorre considerare che l'art.70 lett. b) D.L.vo 30 dicembre 1999 n.205, sostituendo nell'art.221 R.D. 27 luglio 1934 n.1265 la pena dell'ammenda con una sanzione amministrativa, ha depenalizzato la fattispecie corrispondente, il cui compimento cessa pertanto di costituire reato. Ne consegue l'annullamento per questo motivo della sentenza impugnata in ordine al fatto contestato al capo g), che rientra nella norma depenalizzata ed è divenuto un illecito amministrativo.
L'annullamento dev'essere altresì pronunciato - in difetto di cause di proscioglimento ex art.129 c.2 c.p.p. in base a quanto si è detto nella confutazione delle ragioni dedotte con i motivi d'impugnazione - con riguardo ai reati contestati agli altri capi d'imputazione, i quali si sono estinti per prescrizione per il decorso definitivo del relativo termine, anche rispetto al reato urbanistico, per il quale è previsto il maggior temine di tre anni, aumentato fino alla metà per le interruzioni ai sensi dell'art.160 C.p., dalla data di commissione dei reati stessi.
Questi risultano contestati come commessi nei primi mesi del 1995 e, quindi, intuitivamente, non oltre il mese di marzo di quell'anno, per cui il termine di prescrizione del più grave reato risulta scaduto il 30 settembre 1999.
Il termine, peraltro, è scaduto anche se si tiene conto dei tre mesi e nove giorni di sospensione del processo di primo grado, effettivamente disposta dal Pretore dall'8 gennaio al 17 aprile 1997 in seguito alla presentazione dell'istanza di condono.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo g) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e quanto ai reati di cui agli altri capi perché estinti per prescrizione. Dispone che copia della sentenza sia inviata all'Ufficio Tecnico della Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2000