Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/06/2001, n. 8557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8557 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
ee 59797Ce IN NO8557 0 1 REPUBBLICA G . E P . R D A L A E R D D A E T I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A S T Oggetto I 1 N 3 E R Infep-ilor 1 S E . SEZIONE TRIBUTARIA T 360 u. Se ultrafe N A Vizione M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8752/98 Dott. Michele Presidente CANTILLO Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron.19590 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Ud. 30/03/01 Dott. Salvatore DI PALMA Re. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, SECONDO UFF SISTRETTUALE II DD ROMA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DEL O STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
LEASINGROMA SPA, in persona del direttore generale della Società, elettivamente domiciliato in ROMA LARO DEL NAZARENO 8, presso! lo studio dell'avvocato . N 2001 CERNIGLIA MASSIMO, che lo difende, giusta delega in 695 calce;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 77/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 21/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/01 dal Consigliere Cott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il l'inammissibilità del primo motivo delrigetto о ricorso;
l'accoglimento del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con tre distinti avvisi di accertamento, noti- ficati nel 1991, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma rettificò il reddito d'impresa dichia- rato, ai fini i.r.pe.g. ed i.lo.r. 1986 e 1987, dalla esercente attività di leasing fi- Assoleasing S.p.a., nanziario. In particolare e tra l'altro, l'Ufficio, sulla base di precedente processo verbale di constata- zione della Guardia di Finanza, recuperò a tassazione: a) quote di ammortamento di beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa dedotte nella misura di £.685.769.000 per l'anno 1986 e di £.116.292.000 e di 2 £.136.652.000 per l'anno 1987 - ritenute indeducibili, perché relative a beni da considerarsi inesistenti;
b)- minusvalenze dedotte nella misura di £.63.000.000 per l'anno 1986 e di £.299.197.000 per l'anno 1987 rite- nute indeducibili, in ragione dell' esistenza degli acquisti;
c) - sopravvenienze passive relative all'anno 1987, pari a £.8.250.000, ritenute indeducibili;
d) - interessi passivi - dedotti in entrambi periodi d'imposta per la parte eccedente la percentuale dello 0,50 % ritenuti indeducibili nella misura eccedente le percentuali, rispettivamente, dello 0,508% e dello 0,293%. Con distinti ricorsi, la Società impugnò ta- 1 avvisi dinanzi alla Commissione tributaria di I ° grado di Roma, chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare, che le quote di ammortamento e le mi- nusvalenze dedotte si riferivano ad operazioni realmen- te effettuate, come risultava dalla documentazione pro- dotta (ordini di acquisto, bolle di accompagnamento, fatture, verbali di consegna, contratti di leasing), nonché dalla prova documentale degli esposti presentati in sede penale e dalle sentenze di assoluzione, dalle quali emergeva la sua qualità di persona offesa di truffe aggravate;
e che le percentuali di deduzione de- gli interessi passivi applicate erano state esattamente 3 calcolate. In contraddittorio con l'Ufficio che instò per la reiezione dei ricorsi la Commissione adita, con decisione n.550/18/94 del 25 gennaio 1995, riuniti i ricorsi, li accolse.
1.2 A seguito di appello dell'Ufficio cui resi- stette la Leasing Roma S.p.a., quale incorporante di altra Società che aveva incorporato, а sua volta, la Assoleasing - la Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza n.77/07/97 del 21 marzo 1997, accol- se parzialmente l'appello dell'Ufficio, nei sensi di cui in motivazione. A)- In particolare, relativamente alla que- stione della percentuale di deduzione degli interessi passivi, la Commissione, sulla base dell'analisi della disciplina ritenuta applicabile, l'ha determinata nella misura dello 0, 489% ed ha statuito che "con questa percentuale devono essere rifatti i calcoli per il 1986 e con la stessa impostazione e con diversi importi deve essere calcolata la percentuale di indeducibilità per il 1987". B) Per quanto attiene alla questione degli ۱۱'ammortamenti indeducibili per cespiti da considerare inesistenti", la Commissione ha, tra l'altro, così, te- stualmente, motivato: "Dal PV e dalla documentazione allegata si deve rilevare che in generale 4 l'utilizzatore è moroso, la società stipulante fallita;
molti dei beni non sono stati rinvenuti dal curatore fallimentare o non consegnati o utilizzati da altra so- cietà; società fornitrici hanno emesso fatture inesi- stenti o emesso fatture di comodo. Ciò viene documenta- to minuziosamente ed in parecchi casi la ricorrente ha querelato ed ottenuto sentenze di proscioglimento quale per esempio quella del Tribunale di Roma per il quale 'non è emerso alcun elemento da cui de sumere collusione tra la ricorrente e le imprese interessate'. Questa mo- tivazione può essere condivisa, ma si deve esaminare la questione sotto l'aspetto fiscale e ritenendo non vin- colanti le sentenze come afferma, invece, la ricorren- te... Questa Sezione si è espressa per l'anno precedente 1985 respingendo l'appello dell'Ufficio con decisione n.394/94 confermando la legittimità degli ammortamenti perché dalla documentazione risultava che le operazioni messe in essere dalla società erano esistenti. Si con- ferma tale decisione anche per gli anni 1986-1987, ri- tenendo però che dal momento, (anni successivi), in cui la società acquisisce conoscenza che il bene non è sta- to consegnato, della truffa a cui è stata assoggettata e degli altri fatti ricordati in premessa ed agisce per insinuarsi nel fallimento о per recuperare quanto ad essa dovuto, la società non dovrebbe più esporre le re- 5 lative quote di ammortamento e nel caso di identico ac- certamento dovrebbe esserle riconosciuto lo scomputo dei ricavi e proventi dell'importo di locazione".
1.3 Avverso tale sentenza il Ministro delle Finan- ze ha proposto ricorso per cassaziore, deducendo due motivi di censura. Resiste, con controricorso la Leasing Roma S.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 Con il primo motivo (con cui deduce: 29"Violazione e falsa applicazione dell'art.68.d.p.r. settembre 1973 n.597 ora art.67 t.u.i.r. in rela- zione ai principi generali in tema di validità del con- tratto, ed omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia art.360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c. ed art.62 primo comma d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546"), il ricorrente critica _a sentenza impu- gnata, nella parte relativa agli "ammortamenti indedu- cibili per cespiti da considerare inesistenti", soste- nendo che la stessa sarebbe affetta da un "irrimediabile vizio di motivazione", nella misura in cui non sarebbero stati esaminati i numerosi documenti esibiti, al fine di verificare se essi rappresentassero una realtà effettiva, ovvero integrassero una mera "copertura" di operazioni inesistenti. 6 Con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. e dell'art.58 d.p.r. 29 settembre 1973 n.597, ed omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 primo comma nn.3 e 5 c.p.c. e all'art.62 primo comma d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546"), il ricorrente critica anche il capo di sentenza relativo agli "interessi passivi eccedenti la quota deducibile", sostenendo che i Giudici d'appello sarebbero incorsi in vizio di ultrapetizione, determi- nando un coefficiente di indeducibilità più favorevole a quello dichiarato dalla parte (0,489%, in luogo dello 0,50%, posto a base della dichiarazione); e che la re- lativa motivazione avrebbe enunciato criteri meramente astratti, i quali, in ogni caso, il confermerebbero fondamento della tesi dell'Ufficio.
2.2 Il ricorso merita accoglimentɔ. Relativamente al primo motivo, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata in parte qua (dianzi riprodotta per ampi squarci: cfr., supra, n.
1.2 lett.B), i Giudici d'appello - dopo aver affermato, correttamente, l'efficacia non vincolante, per il giu- dice tributario, delle sentenza penali di non luogo a procedere pronunciate nei confronti dell'amministratore della Società controricorrente, aggiungendo, altrettan- 7 to correttamente, che esse hanno "il valore di un docu- mento particolare da esaminare e da prendere in adegua- ta considerazione" si sono limitati a richiamare una precedente decisione della medesima Commissione (la n.394/94, che aveva confermato, per il periodo d'imposta 1985, "la legittimità degli ammortamenti per- ché dalla documentazione risultava che le operazioni messe in essere dalla società erano esistenti": cfr., supra, n.
1.2 lett.B) ed a concludere, immediatamente dopo, che "si conferma tale decisione anche per gli an- ni 1986 e 1987" (la residua parte della motivazione sul punto integra, per così dire, una sorta di "ammonimento" pro futuro). Ciò posto, è evidente che siffatta motiva- zione per relationem è del tutto insufficiente ed apo- dittica, sia perché non si descrive minimamente l'oggetto della decisione richiamata, sia perché se ne riporta unicamente l'affermazione conclusiva (esistenza delle operazioni) senza alcuna delle argomentazioni svolte a suo supporto, sia, e conseguentemente, perché, a ben vedere, la motivazione stessa si risolve, in de- finitiva, nella mera "conferma" della decisione richia- mata senza giustificazione alcuna. Relativamente al secondo motivo, deve pari- menti affermarsi il carattere “astratio" ed apodittico 8 della motivazione della sentenza impugnata sul punto (cfr., supra, n.
1.2 lett.A): infatti anche a voler ammettere, per mera ipotesi, che le premesse in diritto argomentate dai Giudici a quibus, siano esatte: e cioè, che l'interpretazione dell'art. 63 del d.P.R. n. 917 del 1986 sia giuridicamente corretta manca del tutto, nella motivazione medesima, la specificazione della fattispecie concreta, cui applicare la norma interpre- tata, sicché, essa si risolve nella mera affermazione della percentuale di indeducibilità dello 0,489%. Non può non rilevarsi, poi, che ― siccome nel corso del processo la Società controricorrente ave- va sostenuto l'esattezza della percentuale di indeduci- bilità, dalla stessa calcolata nella misura dello 0,50% per entrambi i periodi d'imposta; e dal momento che la Società medesima era risultata totalmente vittoriosa in primo grado- i Giudici d'appello, nello stabilire, per l'anno 1986, la percentuale di indeducibilità degli in- teressi passivi in una misura inferiore a quella rite- nuta esatta dall'Assoleasing, e quindi, più favorevo- s le a quest'ultima, avrebbero dovuto limitarsi a respin- gere l'appello dell'Ufficio in parte qua e non, invece, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., stabilire la necessità di rifare i calcoli anche per l'anno 1986. 2.3 La sentenza impugnata deve essere, pertanto, 9 annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che, oltre ad eliminare i vizi dianzi rilevati, provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudi- zio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione tributaria regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 30 marzo 2001 Il Presidente Il relatore ed estensore Michele Cantillo Salvatore Palma IL CANCELLIERE C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 22 GIU 2001 IL CANCELLIERE C1 r OsvaldoAscanio Tra n s E N 6 8 O I 9 5 1 Z / . A 4 N / R 6 T A 2 S I B I . . R .R G L E .P L A R D A T . U L A B E B D A D I T I E R A S 1 I T T N 3 R E N 1 S E E . I S T A N E A M 10