Sentenza 22 marzo 2016
Massime • 1
In tema di bancarotta, il socio di fatto illimitatamente responsabile acquista la qualità di fallito non già nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa del fallimento della società ma allorché viene dichiarato il suo fallimento personale. (Fattispecie in cui si è escluso che l'imputato potesse beneficiare dell'indulto, essendogli stato esteso il fallimento in data successiva a quella limite stabilita per l'operatività del provvedimento di clemenza).
Commentario • 1
- 1. “Il leasehold che fa preferenza”: quando il credito del socio diventa bancarotta preferenziale (Cass. Pen. n. 5040/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 febbraio 2025
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza pronunciata il giorno 11 luglio 2017, confermava quella emessa in data 25 maggio 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Sc.An. e De.Li. per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso da La.Gi., quale socio illimitatamente responsabile di una società di fatto, e li aveva condannati, rispettivamente, alla pena di anni due ed anni uno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Ba.Sa. da liquidarsi con separato giudizio. 1.1. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2016, n. 31610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31610 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2016 |
Testo completo
3 1 6 1 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.J1P Dott. Grazia LAPALORCIA - Presidente- Dott. Sergio GORJAN Consigliere - UP - 22/3/2016 R.G.N. 41788/2015Dott. Francesca MORELLI - Consigliere - Dott. Grazia MICCOLI -· Consigliere Relatore-- · Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: NI GN AU, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 19/6/2015 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di NI GN AU per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento, tutti commessi nella gestione della società di fatto di cui era formalmente legale rappresentante la madre e di cui l'imputato è stato ritenuto gerente di fatto.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Con il primo deduce vizi della motivazione in ordine alla qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto della fallita, rilevando come i giudici del merito non abbiano individuato elementi sintomatici dell'effettiva ingerenza dell'imputato nella gestione della società, limitandosi all'acritico recepimento delle dichiarazioni del padre e della madre del NI, tanto più che quelle di quest'ultima, in quanto coimputata, avrebbero necessitato di riscontri esterni. Non vi sarebbe prova poi che l'imputato abbia avuto disponibilità delle scritture contabili, né che queste ultime fossero state effettivamente istituite dall'amministratore di diritto. Con il secondo motivo analoghi vizi vengono dedotti in merito alla denegata concessione delle attenuanti generiche, mentre con il terzo il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale in merito alla mancata applicazione dell'indulto ex l.n. 241/2006. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Generico è il primo motivo, che si limita alla confutazione assertiva delle conclusioni assunte dalla Corte territoriale in merito alla qualifica dell'imputato come gestore di fatto della fallita, evitando di confrontarsi con l'effettivo sviluppo argomentativo della sentenza. In particolare i giudici del merito hanno ricavato la prova della circostanza da una serie di elementi ritenuti convergenti nella sua dimostrazione. Ed in tal senso la contestazione delle dichiarazioni rese dai genitori dell'imputato è come detto meramente assertiva, così come quella della logica constatazione dell'impossibilità per la madre del NI, attesa la sua età e l'assenza di competenze specifiche, di gestire l'attività oggetto dell'impresa. Soprattutto il ricorrente non ha contestato il fatto che l'imputato abbia provveduto ripetutamente ad incassare sul proprio conto personale numerosi pagamenti destinati alla fallita, circostanza che del tutto logicamente i giudici dell'appello hanno ritenuto sintomatica del suo protagonismo nella gestione dell'impresa.
3. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente 2 i incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Facendo corretta applicazione dei summenzionati principi la Corte territoriale ha dunque legittimamente rifiutato di riconoscere le attenuanti generiche facendo leva sulla lunghissima serie di precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato (ben sedici), ritenuta ostativa alla concessione del beneficio in quanto caratterizzante in senso negativo la sua personalità.
4. E manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, atteso che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui, nel caso di estensione del fallimento ad altri soci illimitatamente responsabili, costoro acquistano la qualità di fallito non già nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa del fallimento della società ma allorché viene dichiarato il loro fallimento personale (Sez. 5, n. 3713 del 17 febbraio 1999, Ballerini N e altro, Rv. 213316). Altrettanto correttamente i giudici distrettuali hanno tratto da tale principio il corollario per cui il reato ascritto all'imputato si è consumato alla data della pronunzia del suo fallimento e quindi successivamente a quella limite stabilita dalla l.n. 241/2006 per l'operatività dell'invocato indulto.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende. 3 Dichiara inammissibile il processuali e della somma Così deciso il 22/3/2016 Il Consigliere extensore Luca Pistorelli مس
P.Q.M.
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Il Presidente Grazia Lapalorcia befoloree DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 21 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDICIARIO Carmele Lanzvice Jay ма