Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2016, n. 16029
CASS
Sentenza 27 gennaio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, tale da superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice.

Commentario1

  • 1Gravità indiziaria e oltre ogni ragionevole dubbio: differenze (Cass. 10995/20).
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2020

    Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando la decisione di rigetto del G.i.p., deve escludersi la sussistenza dell'onere della c.d. motivazione rafforzata m ma il percorso motivazionale rappresentato deve confrontarsi, superandole, con le ragioni che hanno giustificato il diverso convincimento con una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata. In sede cautelare il canone valutativo è costituito dalla gravità indiziaria, mentre in sede di giudizio è quello della certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. In sede cautelare, la capacità rappresentativa del …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2016, n. 16029
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16029
Data del deposito : 27 gennaio 2016

Testo completo