Sentenza 27 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, tale da superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice.
Commentario • 1
- 1. Gravità indiziaria e oltre ogni ragionevole dubbio: differenze (Cass. 10995/20).https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2020
Qualora il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando la decisione di rigetto del G.i.p., deve escludersi la sussistenza dell'onere della c.d. motivazione rafforzata m ma il percorso motivazionale rappresentato deve confrontarsi, superandole, con le ragioni che hanno giustificato il diverso convincimento con una verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata. In sede cautelare il canone valutativo è costituito dalla gravità indiziaria, mentre in sede di giudizio è quello della certezza processuale della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. In sede cautelare, la capacità rappresentativa del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2016, n. 16029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16029 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
Testo completo
1 60 2 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - SENTENZA - Consigliere- 335/2016- N. Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. FILIPPO CASA N. 29234/2015 Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI - Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UT AR N. IL 12/02/1990 avverso l'ordinanza n. 7909/2014 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 20/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto Arriello, che he divesto dichiersrsi inqermissibile il ricorso Roy Udit i difensor Avv.; -^- RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 marzo 2015 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., ha accolto - nei confronti di NE AR - l'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, emesso dal GIP del medesimo Tribunale in data 2 dicembre 2014. Il fatto oggetto del procedimento è rappresentato dalla contestazione provvisoria di tentato omicidio (aggravato anche ai sensi dell'art. 7 d.l. n.152 del 1991) e porto di arma comune da sparo, elevata dal P.M. nei confronti del NE per quanto accaduto in Napoli il 6 ottobre 2014. Dagli atti risulta che in tale data tal PA CE venne trasportato intorno alle 19.30 - presso il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo essendo stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco, ritenuto in regione inguinale destra. Le attività di indagine e le valutazioni - tra loro difformi - dei giudici del merito, si incentrano essenzialmente sul contributo dichiarativo reso dalla vittima, PA CE. Costui ha affermato, con certezza, di aver riconosciuto il soggetto che ebbe ad esplodere in sua direzione almeno due colpi di arma da fuoco nella persona di RM NE AR, soggetto a lui noto. Il fatto sarebbe riconducibile a contrapposizione camorristica in atto nel quartiere Soccavo di Napoli tra il clan IL (cui, in tesi, sarebbe appartenente il NE) e il clan FE. F In effetti, il PA - che si trovava a suo dire solo occasionalmente in Napoli, avendo abbandonato di recente la città per recarsi nella zona dell'isola d'Elba dove svolge attività commerciali ha precisato di essere il nipote di SE - CA, allo stato detenuto, già reggente del clan FE e di avere peraltro operato tempo addietro una denunzia nei confronti di esponenti del clan MA. Ha altresì riferito di aver subìto detenzione per una vicenda di porto abusivo di armi. A suo dire, l'azione commessa dal NE, in concorso con altri due soggetti di cui non era in grado di indicare l'identità, derivava essenzialmente dal descritto rapporto di parentela e dall'attuale contrasto tra il gruppo FE e il clan MA. Ad avviso del GIP le sole dichiarazioni rese dal PA non consentono di ritenere sussistente la gravità del quadro indiziario in assenza di altre verifiche - posto che non può dirsi raggiunta la rassicurante certezza del profilo di attendibilità del denunziante. Sarebbe, in tesi, proprio l'appartenenza della 2 vittima e dell'aggressore a 'clan rivali' a determinare il sospetto di un «interesse terzo, che avrebbe potuto indurre il denunziante ad accusare falsamente l'indagato».
1.1 Il tribunale, sul tema, ritiene di aderire alla diversa prospettazione contenuta nell'atto di appello. A carico della vittima, PA CE, non sono emersi elementi tali da convalidare l'ipotesi di una sua attuale «appartenenza» al clan OM tale dato comporta la possibile valutazione delle dichiarazioni rese in qualità di persona offesa, senza necessità di riscontri estrinseci al fine di ritenere provato (o altamente probabile, data la fase procedimentale) il contenuto delle dichiarazioni. In fatto, la versione del PA sarebbe avvalorata dalle risultanze medico- legali, posto che il foro di ingresso del proiettile ritenuto in zona inguinale è posteriore, il che confermerebbe la versione del denunziante (essere stato colpito da tergo, mente, individuato casualmente, cercava di scappare). Inoltre il PA ha riferito di essere stato colpito, di striscio, al torace e tale circostanza risulta confermata da una annotazione di polizia giudiziaria. Il Tribunale valuta come indice di attendibilità del PA sia la scelta di 'abbandonare l'atteggiamento omertoso' che la mancata indicazione dei nomi dei RM soggetti che erano in compagnia dell'aggressore, posto che ciò porta ad escludere, in tesi, intenti calunniosi. -Peraltro, si ritiene significativo che il NE si rese nella immediatezza del fatto irreperibile e si valuta come indice di conferma l'esistenza di controlli sul - territorio che lo vedono più volte controllato « con soggetti che gravitano nel gruppo criminale capeggiato dallo zio AN ED, affiliato storico del clan MA». La positiva valutazione di attendibilità intrinseca del PA induce, pertanto, a ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in rapporto all'ipotesi contestata, posto che la individuazione della persona del NE è avvenuta con assoluta 1- certezza (confermata anche da individuazione fotografica) e le modalità ; dell'azione con esplosione di colpi di arma da fuoco verso la persona, sono da ritenersi in linea con la provvisoria qualificazione giuridica del fatto. Viene ritenuta sussistente anche la causale ipotizzata dalla vittima, con relativa integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n.152 del 1991. Si ritiene, inoltre, sussistente il pericolo di reiterazione in rapporto alle allarmanti modalità del fatto e adeguata la sola custodia in carcere. -a mezzo del 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione difensore - NE AR, articolando distinti motivi. 3 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione per omessa valutazione della 'conclamata inattendibilità' della persona offesa. La difesa del ricorrente contesta l'inquadramento in fatto e in diritto del PA come persona offesa immune da dubbi in punto di attendibilità, posto che trattasi di soggetto gravato da gravi precedenti per reati connessi ad agire mafioso, lì dove il NE è persona incensurata. Si sottolinea il fatto che il PA è stato sentito in tre diverse occasioni e non ha fornito dettagli sempre uniformi sulle modalità del fatto. Non è stata immediatamente riferita l'esistenza della ferita di striscio al torace ed all'atto del ricovero viene evidenziato il solo colpo ricevuto alla gamba destra con trattenimento del proiettile in zona inguinale. La constatazione operata dalla polizia giudiziaria non è idonea a convalidare la narrazione, posto che dalle foto esibite in atti emerge un semplice arrossamento della cute. Peraltro l'orario in cui si è svolta l'azione rendeva di certo poco probabile il riconoscimento visivo della persona dell'aggressore. Mancano del tutto riscontri alla ipotizzata appertenenza del NE al clan IL, il che rende acor più incerta la ricostruzione in senso favorevole all'accusa del preteso movente. Al secondo motivo la deduzione di vizio motivazionale concerne la sussistenza dell' animus necandi. RM Il colpo di arma da fuoco ha raggiunto il PA al femore, che non è parte vitale. Da ciò si ritiene del tutto carente la motivazione espressa dal Tribunale in punto di conferma della qualificazione giuridica del fatto ipotizzata dall'accusa. Al terzo motivo si deduce omessa motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari. Il NE è soggetto incensurato, ed è intervenuto in udienza davanti al Tribunale;
al momento del fatto non si è reso irreperibile, come erroneamente ritenuto, posto che come documentato in tal sede - era in realtà domiciliato in - luogo diverso rispetto a quello ove venne cercato. Anche sul tema delle esigenze cautelari vi è pertanto, ad avviso del ricorrente, assoluta carenza motivazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, nei sensi che seguono. Al di là della sua enfatica intestazione, il motivo proposto dal ricorrente pone essenzialmente due temi, rappresentati da : a) l'obbligo di motivazione 'rafforzata' lì dove il giudice della impugnazione accolga la prospettazione di critica, introdotta dal pubblico ministero avverso un provvedimento che evidenzia un dubbio sulla ricorrenza del presupposto probatorio per l'adozione della misura cautelare (art. 273 cod. proc.pen.); b) le modalità di verifica della attendibilità intrinseca della persona offesa che abbia reso dichiarazioni di accusa, in caso di sostanziale assenza di elementi indizianti 'concorrenti', sul fatto ascritto provvisoriamente all'indagato. L'esame di tali aspetti impone talune precisazioni in diritto, da esprimersi nel modo che segue.
1.1 Quanto al primo tema è principio generale del sistema, più volte ribadito nella presente sede di legittimità, quello per cui in tema di misure cautelari personali al giudizio di appello celebrato ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. si applicano le regole generali di tale mezzo di gravame previste negli articoli 593/605 cod.proc.pen. per il giudizio di cognizione (tra le molte, Sez. VI n. 3088 del 4.7.2000 rv 217715). Ne deriva l'applicabilità, sia pure con i temperamenti dovuti alla fase procedimentale, della regola - parimenti consolidata - per cui nel giudizio di appello in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito - la riforma - in senso sfavorevole all'indagato di una prima decisione impone al giudice di secondo grado un particolare onere motivazionale, tale da superare le lacune dimostrative evidenziate nel provvedimento impugnato (in termini generali, Sez. RM VI n. 8705 del 24.1.2013 rv 254113).
1.2 Ciò posto, detto principio generale va calato nella dinamica procedimentale e richiede l'esame del tema indicato in precedenza sub b . Va premesso che l'esame delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (univocamente indirizzate, nel caso in esame, a rappresentare l'autore del fatto nell'indagato NE) va qui rapportato alla particolare regola di giudizio espressa dal legislatore nel corpo dell'articolo 273 cod.proc.pen.. Il legislatore, nel prevedere che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di elemento di prova critico o indiretto» ma ha voluto, invece, valorizzare il significato dell'intera locuzione (indizi..di colpevolezza) creando un doveroso rapporto>> tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità). In ciò, come è stato più volte chiarito nella presente sede di legittimità, gli indizi di colpevolezza altro non sono che gli elementi di prova siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. . 5 La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità» al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta a significare che l'esito di tale valutazione incidentale (sia pure formulata allo stato degli atti) deve essere tale da far ragionevolmente prevedere anche in rapporto alle regole di giudizio - tipiche della futura decisione finale - la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale dovrà per dare corretta attuazione al contenuti del giudizio prognostico - confrontarsi in modo adeguato : con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto la narrazione rappresentativa di natura testimoniale la chiamata in correità o in reità); - con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del - singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; -con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (la norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il RM materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). Con ciò non si intende affermare - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare (tranne i casi espressamente previsti dal legislatore all'art. 273 comma 1-bis, peraltro espressione di un principio generale) ma di certo lo sono in via mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna≫ non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sull'agire delle regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che < il giudizio " prognostico in tal senso ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di - incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..>>). Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare-in modo specifico e razionale il significato incriminante 6 degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente attribuzione di significato a detti elementi in chiave prognostica.
1.3 Lì dove, pertanto, la qualità ontologica dell'elemento di prova raccolto sia rappresentata - come nel caso in esame - dalle dichiarazioni rese da un soggetto che assume (allo stato) la veste di persona offesa, già in sede cautelare il giudice di merito è tenuto a dare piena attuazione agli insegnamenti espressi, sul tema, da questa Corte, da ultimo riassunti nella decisione Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214. In tale arresto, nel ribadire che tale 'classe' di elementi di natura dichiarativa non richiede, a fini di ottenere un risultato di prova, la necessaria compresenza di riscontri esterni (non essendo applicabile la particolare previsione di cui all'art. 192 co.3 cod.proc.pen.) si è tuttavia ribadita la assoluta necessità - con idonea motivazione di verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e della - attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica da realizzarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quella richiesta in sede di apprezzamento di affermazioni rese dal teste comune. Si tratta, pertanto, di un approdo interpretativo che, lungi dal poter essere considerato in termini di «disimpegno argomentativo», tende a rafforzare - nel quadro complessivo della tenuta logica della motivazione l'onere di RM apprezzamento gobale degli indici rivelatori di tale attendibilità intrinseca, in mancanza dei quali non potrà dirsi raggiunta una effettiva consistenza probatoria della dichiarazione resa.
2. Ciò posto, ad avviso del Collegio, la motivazione espressa dal Tribunale non compie il dovuto approfondimento critico dei potenziali indicatori di attendibilità intrinseca (o di scarsa attendibilità) del dichiarante PA, nell'ambito di un quadro dimostrativo che non risulta rispetto al diniego opposto dal primo giudice esser stato incrementato, pur in presenza di temi idonei ad essere approfonditi. In particolare, pur dando per dimostrata la esistenza in fatto di una prova generica (referti ospedalieri e constatazione diretta ad opera della polizia giudiziaria delle condizioni fisiche del PA) idonea a determinare la contestazione di tentato omicidio (in rapporto all'uso di arma da fuoco diretta verso la persona) non risultano acquisiti alla indagine ulteriori dati, idonei a confermare nel suo complesso o a smentire la versione resa da PA - CE. Il tema della attendibilità intrinseca, infatti, richiede di essere apprezzato mediante una verifica complessiva della narrazione, che non si limiti al momento dell'agguato e al punto della direzione dei colpi (aspetto evidenziato dal 7 Tribunale) ma che includa la veridicità dell'intera rappresentazione dei fatti offerta dal PA. Non vi è, sul punto, verifica alcuna di punti della narrazione (nella parte che precede il ferimento) tali da avvalorare la prospettata presenza solo occasionale» del PA nel quartiere di Napoli teatro dell'agguato (dato di sicuro rilievo, sia in punto di potenziale conferma che di potenziale smentita), così come manca la effettiva verifica dell'avvenuta «denunzia» sporta in precedenza dal PA e da costui riferita (e dei suoi contenuti) e manca l'effettivo apprezzamento della qualità e del significato del precedente penale da cui il PA è gravato, il che porta a ritenere effettivamente non risolto il dubbio che era stato formulato dal primo giudice circa l'effettiva «estraneità»> ( o meno) della vittima dell'agguato al contesto camorristico di fondo. -Il dato logico evidenzato sia pure in forma sintetica dal GIP nel provvedimento di diniego, ossia il dubbio di non estraneità del dichiarante ad un contesto di contrapposizione criminale (con tutto ciò che in ipotesi ne deriverebbe anche in termini di inquadramento soggettivo procedimentale) non è stato pertanto superato mediante nuove acquisizioni, idonee ad apprezzare la effettiva rispondeva al vero del narrato, ma mediante una semplice R rielaborazione dei materiali esistenti all'atto della domanda cautelare, per come emerge dal provvedimento impugnato. Ciò, in rapporto a quanto sinora detto, rappresenta un vizio di metodo e di incompletezza rilevante, non potendosi pienamente apprezzare il rilievo probatorio delle dichiarazioni rese dal PA (unico reale eleméto a carico del NE) in presenza di perduranti vuoti dimostrativi sul tema della effettiva attendibilità intrinseca. Inoltre, i dati indicati dal Tribunale come idonei a determinare il rafforzamento della attendibilità intrinseca o riguardano esclusivamente un segmento neutro del fatto (essere colpito durante la fuga) o rappresentano, in effetti, giudizi di valore (ad es. la rottura del muro dell'omertà) che, per come formulati, implicano la verità delle affermazioni rese, in ciò invertendo l'ordinaria logica dimostrativa che impone prima la ricerca del dato di conferma e solo successivamente la formulazione di tale tipologia di giudizi. Va pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, disposto l'annullamento del provvedimento impugnato in riferimento alla affermata sussistenza dei profili di gravità indiziaria con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, - come da dispositivo.
P.Q.M.
8 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi. Così deciso il 27 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Maria Crist Siotto Rico DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 APR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6