Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9864 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 1 13 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N.2022/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente Cron.ron. 22467 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud.
9.5.01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris e con essi elettivamente 2284 domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma;
-ricorrente-
contro
GA RE, elettivamente domiciliato in Roma, via della Mercede, 52, presso l'avv.Mario Menghini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenzadel Tribunale di Torino n.3000 del 12.10.1998, Rg.Rg. ³744/94; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Mario Menghini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12.10.1998 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di GA RE, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando la condanna dell'INPS al pagamento di lire 217.176 dovute per rivalutazione su T.f.r. dalla data di cessazione del rapporto di lavoro sino a quella di approvazione dello stato passivo, e gli interessi per il periodo successivo, del fallimento della IS e R s.a. s. di cui il RE era stato dipendente. Osservava in motivazione che l'art. 22 della legge n.724 del 1994, che prevede solo la maggior somma tra interessi e rivalutazione, si applica solo ai dipendenti pubblici ed a quelli privati di enti pubblici economici. In secondo luogo che l'ammontare del debito e dei suoi accessori erano stati determinati con l'approvazione dello stato passivo in sede fallimentare, nella quale l'INPS avrebbe dovuto presentare opposizione ex art.26 della legge fallimentare. -2- Propone ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un solo motivo, resiste con controricorso il RE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 36 della legge n.724 del 1994, dell'art. 16 sesto comma della legge n.412 del 1991, del terzo comma dell'art. 429 c.p.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'INPS contesta l'interpretazione data dal Tribunale alle predette norme, che invece escludono che sia dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata si fonda su due autonome ragioni: la prima è che in base alle norme sopra indicate non fosse escluso il cumulo di interessi e rivalutazione, la seconda è che l'ammontare del credito, degli accessori e la decorrenza di essi erano stati determinati in sede fallimentare, la sola nella quale l'INPS avrebbe potuto far valere i suoi diritti. mancaCon il ricorso per cassazione l'INPS contesta una sola di esse!)(); conseguentemente l'interesse ad agire in quanto, anche se fosse accolto il motivo proposto, la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata rimanendo essa fondata sull'altra ratio decidendi non impugnata, cfr. Cass. nn.6240 del 1999, 3640 del 1986, 6080 del 1994. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Te cioè la prima delle due sundicate razioni 24 Presidente и фитодамий -3- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in £. 21000 oltre £.
1.500.000 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 9 maggio 2001 Il PresidenteM erino Il Consigliere est. можно забороний Fernando Luf IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 20 LUG. 2001 I D E IL CANCELLIERE , 0 O 1 L N O T ( . A C T S 3 R A 3 A ' T 5 D L , L . A E N D 3 P 7 . 3 A - 4-