Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2002, n. 341
CASS
Sentenza 14 gennaio 2002

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La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2002, n. 341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 341
Data del deposito : 14 gennaio 2002

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