Sentenza 14 gennaio 2002
Massime • 1
La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2002, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo MAZZACANE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AO NC, domiciliato ex lege in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato TOMMASO BARONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BE CE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PLINIO 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCO E. FORNI, che la difende unitamente all'avvocato ALFREDO NANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 125/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 25/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENNICOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.6.1991 CE CI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova NC Di PA, con il quale aveva stipulato un preliminare per l'acquisto di un esercizio per la produzione di pasta fresca e pizze da asporto sito in Genova via Taggia 63 r, chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e comunque l'annullamento o la risoluzione del contratto per mancato rilascio da parte dell'autorità amministrativa dell'autorizzazione relativa alla produzione di pizze per motivi attinenti alla dimensione del locale;
chiedeva inoltre la condanna del Di PA alla restituzione della somma di lire 10.000.000 a suo tempo versata a titolo di acconto con la rivalutazione e gli interessi oltre al risarcimento dei danni. Il convenuto costituendosi in giudizio contestava il fondamento delle domande di cui chiedeva il rigetto e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della CI al pagamento del saldo al prezzo.
Con sentenza del 31.7.1995 il Tribunale adito rigettava le domande proposte dalla CI e condannava quest'ultima a corrispondere al Di PA la somma di lire 50.000.000 con gli interessi di legge. A seguito di impugnazione di tale decisione da parte della CI la Corte di Appello di Genova con pronuncia del 25.2.1999, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto il contratto di compravendita relativo al suddetto esercizio stipulato tra le parti per inadempimento del Di PA, e condannava quest'ultimo al pagamento in favore della CI della somma di lire 10.000.000 con gli interessi di legge dal 27.4.1991 al saldo. La Corte territoriale, premesso che dall'esame della scrittura relativa al contratto intercorso tra le parti risultava che il preliminare di vendita aveva ad oggetto una "attività di pasta fresca e pizze da asporto", riteneva indiscutibile che l'intenzione dei contraenti fosse quella di cedere ed acquistare una azienda dotata di quelle specifiche caratteristiche necessarie alla sua corretta gestione tra cui, sul piano giuridico, il possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie, da intendere come qualità promesse o comunque essenziali all'uso cui la azienda stessa era destinata;
il Di PA, quindi, che aveva promesso di vendere alla CI una attività commerciale relativa anche alla produzione di "pizze da asporto", avrebbe dovuto provare, in presenza di contestazioni al riguardo da parte della promissaria acquirente, di aver ottenuto tutte le autorizzazioni prescritte;
in realtà invece tale onere probatorio non era stato assolto, non essendo a tal fine sufficiente la produzione in giudizio del rapporto sanitario degli ispettori USL attestante la regolarità dell'esercizio ai fini, tra l'altro, della vendita di pizze da asporto, bensì essendo necessario l'atto conclusivo del procedimento amministrativo costituito appunto da una specifica autorizzazione;
doveva quindi essere accolta la domanda della CI di risoluzione contrattuale per l'esclusivo inadempimento del Di PA, considerato che tale inadempimento non era certo di scarsa importanza in quanto riguardante una delle peculiarità dell'esercizio promesso in vendita.
Per la cassazione di tale sentenza il Di PA ha proposto un ricorso articolato in nove motivi illustrati successivamente da una memoria;
resiste con controricorso la CI. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1362-1366-1175-1497-1458 primo comma e 1495 primo comma c.c. nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia.
Il Di PA sostiene in proposito che erroneamente il giudice di appello ha qualificato il contratto intercorso tra le parti come compromesso invece che come compravendita dello esercizio sito in Genova, via Taggia 63 r;
invero la Corte territoriale avrebbe ignorato sia la avvenuta consegna del locale in data 30.10.1990 all'acquirente sia la presa di possesso di esso da parte della CI che da quello stesso giorno aveva iniziato a gestirlo come proprio senza più riconsegnarlo ne' offrirne la riconsegna allo esponente.
Il motivo è inammissibile.
Infatti, premesso che in sede di merito si è ritenuto che le parti avevano stipulato un preliminare di vendita avente ad oggetto lo esercizio commerciale sito in Genova, via Taggia 63 r, deve osservarsi che soltanto in questa sede il Di PA ha sollevato la questione relativa alla diversa qualificazione del contratto "de quo", trascurando quindi il rilievo che al riguardo si è formato il giudicato.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362-1366 e 1497 c.c. nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia, lamenta che il giudice di appello avrebbe limitato l'interpretazione del contratto esclusivamente alle espressioni letterali adoperate dai contraenti, trascurando così la circostanza che la CI all'udienza del 28.1.1992 aveva dichiarato di essersi inutilmente attivata per ottenere l'autorizzazione per la produzione delle pizze;
in effetti il Di PA non aveva assunto alcun obbligo contrattuale in ordine al rilascio della suddetta autorizzazione. La censura è infondata.
Premesso infatti che il giudice di appello ha ritenuto indubitabile, alla luce dell'esame del documento contrattuale, che l'oggetto del preliminare riguardava l'attività di produzione e vendita di pasta fresca e pizze da asporto, e che quindi il Di PA aveva garantito l'esistenza delle autorizzazioni necessarie alla gestione dello esercizio commerciale in questione, deve rilevarsi che l'indagine ermeneutica così espletata appare immune da censure. Ed invero la mancata applicazione di altri criteri legali di interpretazione, una volta ritenuto pienamente sufficiente in proposito l'esame letterale del testo contrattuale, appare conforme all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la scelta da parte del giudice di merito del canone ermeneutico più idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando quelli principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) si siano rilevati insufficienti alla individuazione della comune intenzione stessa (Cass. 23.11.1998 n. 11878; Cass. 28.4.1999 n. 4241). Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1495-1497 e 2697 c.c. e vizio di motivazione, sostiene che la sentenza impugnata non ha considerato che incombeva alla CI, che aveva agito per la risoluzione contrattuale, dimostrare l'inadempimento della controparte;
ne' la semplice contestazione da parte della promissaria acquirente dei requisiti legittimanti l'attività di produzione di pizze da asporto poteva determinare, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, l'inversione dell'onere probatorio.
Infine il ricorrente lamenta che la violazione dell'art. 1495 c.c. sul termine decadenziale di otto giorni per poter proporre l'azione di risoluzione.
Il primo profilo della censura è infondato.
Invero il giudice d'appello accertato il contenuto dell'obbligo assunto dal Di PA in ordine alla cessione di un esercizio per la produzione di pasta fresca e pizze da asporto dotato delle necessarie autorizzazioni, e considerato che la promissaria acquirente CI non era riuscita a conseguire l'autorizzazione richiesta per la produzione delle pizze, correttamente ha posto a carico del promittente venditore l'onere di provare l'adempimento di tale obbligo in presenza della domanda di risoluzione contrattuale della CI basata sullo inadempimento della controparte.
In effetti in presenza di una domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento (così come nella ipotesi di domanda di adempimento e di domanda risarcitoria), il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere questo ultimo a provare di avere adempiuto (Cass.
7.2.1996 n. 973; Cass. 27.3.1998 n. 3232; Cass. 23.5.2001 n. 7027).
Il secondo aspetto della censura, attinente alla asserita inosservanza del termine di decadenza dell'art. 1495 c.c. è poi inammissibile, atteso che il ricorrente non ha neppure dedotto di aver già sollevato tale questione, non trattata nella sentenza impugnata, dinanzi al giudice di merito.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 116 c.p.c. - 2697 c.c. e 2 L. 30.4.1962 n. 283 nonché motivazione contraddittoria per avere la sentenza impugnata affermato da un lato che il Di PA si era assunto l'obbligo di far conseguire le autorizzazioni prescritte per la gestione dell'esercizio in questione, e dall'altro che solo la produzione in giudizio della documentazione relativa alle autorizzazioni medesime avrebbe potuto configurare la prova dello adempimento della suddetta obbligazione.
La censura è infondata.
In realtà non è ravvisabile alcuna contraddizione nell'"iter" argomentativo seguito dal giudice di appello che, dopo aver evidenziato l'obbligo contrattuale assunto dal Di PA in ordine alla presenza o quantomeno al "facile conseguimento" delle necessarie autorizzazioni per la produzione in particolare di pizze da asporto nell'esercizio oggetto di cessione, ha ritenuto insussistente la prova dell'adempimento della suddetta obbligazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la produzione in giudizio di un rapporto favorevole da parte degli ispettori USL, ma essendo evidentemente necessario in proposito un provvedimento positivo conclusivo del quale il menzionato parere costituiva soltanto uno dei presupposti;
si è quindi in presenza di argomentazioni corrette sul piano logico-giuridico, come tali immuni dalla censura sollevata.
Con il quinto motivo il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che la idoneità dei locali e di tutte le attrezzature anche per la produzione delle pizze era emersa dal verbale dell'Ispettorato di Igiene del Comune di Genova del 13.12.1990.
Il motivo è infondato.
Si è già evidenziato in occasione dell'esame del motivo precedente che la Corte territoriale ha ritenuto la documentazione acquisita agli atti inidonea a provare l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal promittente venditore sulla base del rilievo assolutamente corretto che si trattava di un atto interno al procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione comunale, come tale privo di rilevanza esterna e dunque del tutto insufficiente a confortare le ragioni del Di PA. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 213 c.p.c. e vizio di motivazione per avere il giudice di appello disatteso la richiesta di acquisizione di informazioni scritte alla P.A. sull'esercizio di via Taggia 63/r in Genova, nonostante la ricorrenza dei requisiti necessari per il suo accoglimento (ovvero contenuto specifico delle informazioni richieste ed impossibilità per la parte di fornire direttamente le prove relative ai fatti al cui apprendimento la richiesta era finalizzata).
La censura è inammissibile, posto che la richiesta di informazioni alla P.A. ai sensi dell'art. 213 c.p.c. costituisce una facoltà rimessa alla non sindacabile discrezionalità del giudice di merito, il cui mancato esercizio (pur in presenza di una specifica istanza in tal senso formulata dalle parti), non è in alcun modo censurabile in sede di legittimità (Cass. 11.6.1998 n. 5794). Con il settimo motivo il Di PA denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1453 c.c. e vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che la domanda di risoluzione contrattuale formulata dalla CI avrebbe dovuto essere rigettata, considerato che quest'ultima era risultata gravemente inadempiente al proprio obbligo di corrispondere il saldo del prezzo pattuito pari a lire 50.000.000.
La censura è infondata.
Il giudice di appello ha accolto la domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla CI avendo accertato l'esclusivo inadempimento del Di PA;
in tal modo ha ritenuto, sia pure implicitamente, applicabile l'eccezione di inadempimento, considerando quindi giustificato il rifiuto della promissaria acquirente di adempiere il proprio obbligo di pagamento del saldo del prezzo di vendita.
In proposito in effetti occorreva procedere ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti con riferimento sia all'elemento cronologico delle rispettive dedotte inadempienze sia ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle stesse rispetto alla funzione economico-sociale del contratto proprio al fine di stabilire se il comportamento di una parte giustificasse il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta;
ebbene la Corte territoriale ha ritenuto al riguardo elemento determinante ai fini del decidere l'accertata mancanza delle prescritte autorizzazioni necessarie per il regolare svolgimento della attività di produzione di pizze da asporto, considerate attinenti alle qualità promesse o comunque essenziali all'utilizzazione dello esercizio commerciale in questione;
quindi l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale formulata dalla CI si sottrae alle censure sollevate dal Di PA con il motivo in esame.
Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1453-1458 e 1492 c.c. nonché vizio di motivazione.
Il Di PA sostiene che erroneamente il giudice di appello ha risolto il contratto stipulato dalle parti nonostante fosse emerso nel giudizio che la CI aveva cessato la attività avendo ceduto l'esercizio a terzi;
lamenta inoltre l'omessa condanna della controparte alla restituzione di quanto ricevuto dal promittente venditore.
La censura è infondata.
Sotto un primo profilo deve osservarsi che non risulta che il Di PA abbia mai espressamente eccepito nel giudizio l'inammissibilità della domanda di risoluzione della CI per avere quest'ultima ceduto a terzi l'esercizio, cosicché la questione sollevata per la prima volta in questa sede deve ritenersi inammissibile;
deve inoltre rilevarsi, con riferimento al secondo aspetto della censura, che correttamente il giudice di appello ha omesso una pronuncia di condanna della CI alla restituzione della prestazione ricevuta in assenza di domanda al riguardo da parte del Di PA in conformità dell'orientamento più volte espresso da questa Corte (vedi "ex plurimis" Cass.
5.4.1990 n. 2802;
Cass. 18.6.1991 n. 6880). Infine con l'ultimo motivo il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dello art. 1455 c.c. nonché vizio di motivazione, lamenta l'accoglimento della domanda di risoluzione della CI nonostante che l'inadempimento dello esponente non fosse risultato grave, considerato che la promissaria acquirente era consapevole che l'esercizio oggetto di cessione era privo delle autorizzazioni prescritte per la produzione di pizze da asporto. La censura è infondata.
Premesso che in presenza di una domanda di risoluzione contrattuale la valutazione della gravità dell'inadempimento medesimo, essendo basata sull'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo, è rimessa al giudice di merito, ed è incensurabile in questa sede se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici, deve rilevarsi che nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto la gravità dell'inadempimento del Di PA sulla base di corrette argomentazioni, avuto riguardo alla circostanza che la mancanza delle autorizzazioni più volte menzionate atteneva ad una delle peculiarità dell'esercizio oggetto di cessione, e considerato in particolare che tali autorizzazioni configuravano una delle qualità essenziali della cosa promessa in vendita in relazione all'uso cui era destinata.
Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in lire 481.700 (euro 248,78)per spese e di lire 2.000.000 (euro 1032,91)per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2001.
Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2002