Sentenza 1 febbraio 2005
Massime • 1
L'estradizione verso la Romania non può essere concessa se per il reato di truffa (art. 640, comma primo, cod. pen.), posto a fondamento della richiesta, non sia stata presentata querela, giacchè l'art. 33, comma primo, lett. c della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Romania, conclusa a Bucarest l' 11 novembre 1971 e ratificata con Legge 20 febbraio 1975 n. 127, prevede che l'estradizione non è concessa se per il reato per il quale è richiesta, sussistano cause che impediscono l'esercizio dell'azione penale secondo la legislazione di una delle parti contraenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2005, n. 9260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9260 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 01/02/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 175
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 35715/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE TO, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 26.6.2004 della Corte di Appello di Firenze. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA Ilario S.;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per il rigetto della domanda di estradizione.
Udito il difensore: Avv.to LIOI Michele del Foro di Roma. OSSERVA
1. Con sentenza in data 26.6.2004, la Corte di appello di Firenze dichiarava esistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Romania nei confronti di NE TO per l'esecuzione della sentenza emessa in data 30.1.2001 dal Tribunale di Dolj ricercata per un mandato di cattura internazionale recante condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di truffa (secondo la legge rumena riconosciuta colpevole di malversazione e di falsità intellettuale, attività criminosa ritenuta corrispondente alla fattispecie delittuosa della truffa, secondo il codice penale italiano).
2. Avverso tale decisione, l'estradanda ricorre per Cassazione e deduce: inosservanza e mancata applicazione ex art. 606 lett. b) c.p.p. della norma di cui all'art. 705, co. 2, lett. b) c.p.p. con riferimento all'art. 27, co. 2 della Carta costituzionale. In primis si sostiene che la Corte di appello di Firenze ha violato un principio cardine dell'ordinamento giuridico dello Stato, secondo cui: "Le pene... devono tendere alla rieducazione del condannato", tenuto conto che l'imputata presente nel corso di giudizio di primo grado in Romania aveva dichiarato di "rimpiangere quello che era avvenuto", per cui immotivatamente non era stata concessa la sospensione condizionale della pena, ne' era stata esaminata la possibilità di richiedere eventuali misure alternative alla detenzione;
- inosservanza e mancata applicazione ex art. 606 lett. b) c.p.p. della norma di cui all'art. 705, co. 2, lett. b) c.p.p. con riferimento all'art. 111, co. 7 della Carta costituzionale. Si ritiene che nella fattispecie sia stato violato il fondamentale principio per cui "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale... è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge";
- inosservanza ex art. 606 lett. b) c.p.p. della norma di cui all'art. 3 della Legge 18.10.1984, num. 755 di ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione Europea di Estradizione, adottato a Strasburgo in data 17.3.1978, per non avere la parte richiedente soddisfatto i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona accusata di reato.
Nel caso di specie, il giudizio di appello risulta che si sia svolto in assenza dell'imputata, nonché del proprio difensore di fiducia;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. della norma di cui all'art. 33, co. 1, lett. c) della Legge 20.2.1975, num. 127 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Romania datata 11.11.1972, per non avere il giudice a quo proceduto all'esame della sussistenza della verifica delle condizioni di procedibilità, tenuto conto che l'estradizione non può essere concessa se il reato per il quale essa è richiesta conformemente alle leggi di una delle parti contraenti è prescritto, amnistiato, ovvero esista altra causa che impedisce l'esercizio dell'azione penale o l'esecuzione della pena. E, infatti, l'Autorità italiana ha ravvisato nel caso in esame la ricorrenza del delitto di truffa semplice, reato questo a querela di parte, condizione di procedibilità non intervenuta nel procedimento penale rumeno.
3. Il ricorso è da ritenere fondato, con riferimento all'ultimo dei motivi prospettati.
Ai sensi dell'art. 33 1 co. lett. c) della legge 20 febbraio 1975, n. 127, di ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1971, l'estradizione non è concessa se il reato per il quale essa è richiesta, conformemente alla legge di una delle parti contraenti.... "esista... causa che impedisce l'esercizio dell'azione penale".
E poiché nel caso in esame si è ravvisata, nella condotta delittuosa della NE la fattispecie del reato di truffa ex art. 640 1 co. c.p. del codice penale italiano, sussiste "la causa che impedisce l'esercizio dell'azione penale", trattandosi di reato procedibile - secondo la legge dello Stato richiesto - a querela di parte, che, dall'esame degli atti non risulta essere stata proposta. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Sono da ritenere assorbiti nel presente decisum gli altri motivi di ricorso dedotti. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005