Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2005, n. 9260
CASS
Sentenza 1 febbraio 2005

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L'estradizione verso la Romania non può essere concessa se per il reato di truffa (art. 640, comma primo, cod. pen.), posto a fondamento della richiesta, non sia stata presentata querela, giacchè l'art. 33, comma primo, lett. c della convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Romania, conclusa a Bucarest l' 11 novembre 1971 e ratificata con Legge 20 febbraio 1975 n. 127, prevede che l'estradizione non è concessa se per il reato per il quale è richiesta, sussistano cause che impediscono l'esercizio dell'azione penale secondo la legislazione di una delle parti contraenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2005, n. 9260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9260
    Data del deposito : 1 febbraio 2005

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