Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2013, n. 5485
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Sentenza 12 dicembre 2013

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In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la mera conoscenza o astratta conoscibilità che due Uffici requirenti e i rispettivi organi di P.G. abbiano o possano avere del fatto che siano in corso investigazioni parallele riguardanti un medesimo soggetto non si traduce automaticamente nella "desumibilità" dagli atti esistenti al momento della emissione della prima ordinanza degli elementi necessari per emettere il secondo provvedimento coercitivo, com'è richiesto per l'operatività del meccanismo di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2013, n. 5485
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5485
    Data del deposito : 12 dicembre 2013

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