Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la mera conoscenza o astratta conoscibilità che due Uffici requirenti e i rispettivi organi di P.G. abbiano o possano avere del fatto che siano in corso investigazioni parallele riguardanti un medesimo soggetto non si traduce automaticamente nella "desumibilità" dagli atti esistenti al momento della emissione della prima ordinanza degli elementi necessari per emettere il secondo provvedimento coercitivo, com'è richiesto per l'operatività del meccanismo di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2013, n. 5485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5485 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 12/12/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 2295
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 41220/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL NO N. IL 14/04/1947;
avverso l'ordinanza n. 195/2013 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI, del 03/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Girardi Massimo, codifensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3.9.2013 dep. il 5.8.2013 il Tribunale del Riesame di Cagliari ha rigettato l'appello proposto da IL GI avverso l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di Cagliari che aveva respinto la richiesta di inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dallo stesso Gip il 17.5.2013.
Il IL veniva sottoposto custodia cautelare a Cagliari per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 per avere promosso, costituito, organizzato, diretto e finanziato assieme a NA AN, nel circondario di Cagliari, un'associazione finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dall'art. 80, comma 2, e art. 73 dello stesso D.P.R. ed in particolare, tra l'altro, ad acquistare nella piazza di Milano, importare, procurare, detenere, trasportare, vendere, offrire o mettere in vendita nel circondario di Cagliari, Nuoro e Sassari ingenti quantità di eroina ed altre droghe;
per avere più specificamente, diretto e organizzato l'attività degli altri associati: tenuto contatti con i fornitori calabresi ed albanesi della droga creando uno stabile canale di rifornimento di eroina e la possibilità concreta di attivarne altri anche per altri tipi di stupefacenti;
gestito direttamente le trattative per l'acquisto di trasporto in Sardegna della droga;
individuato basi logistiche per la custodia e la successiva consegna della droga, come l'ovile di AS NT a Villafranca;
gestito e diretto la successiva fase della cessione spaccio dello stupefacente nel circondario di Cagliari, Nuoro e Sassari;
fatto aggravato dall'avere partecipato all'associazione un numero di persone superiore a dieci. In Fluminimaggiore, Villanovafranca ed altri luoghi del circondario di Cagliari da epoca imprecisata e comunque anteriore al mese di ottobre del 2008 fino alla fine del mese di maggio del 2010. Il IL risulta indagato a Cagliari anche con riferimento a numerosi reati fine D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 commessi in gran parte ritenendo da fornitori calabresi e albanesi operanti a Milano lo stupefacente che poi veniva commercializzato in Sardegna.
2. Il IL ricorre per la cassazione del provvedimento a mezzo del suo difensore deducendo l'inosservanza ex art. 606 c.p.p., lett. e) dell'art. 297, comma 3 in relazione alla corretta applicazione della disciplina delle "contestazioni a catena".
Con ordinanza del gip di Milano emessa il 20 luglio 2012 nell'ambito del procedimento 20547/10 della Procura di Milano il IL, infatti, era stato in precedenza sottoposto a misura cautelare in carcere in relazione:
7) al delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 come modificato dalla L. n. 49 del 2006 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, previo concerto ed in concorso tra loro (in concorso con LO AN) agendo congiuntamente o anche disgiuntamente acquistavano da LA AH e NE OS un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente di tipologia non potuta accertare, al fine di destinato alla successiva commercializzazione. In Milano in data 17 aprile 2010.
11) al delitto previsto punito dagli art. 81 cpv. e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 come modificato dalla I 49.2006
perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, previo concerto ed in concorso tra loro, agendo congiuntamente e anche disgiuntamente acquistavano da LA AH e NE OS un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente di tipologia non potuta accertare al fine di destinato alla successiva commercializzazione.
Ad avviso del ricorrente, poiché i fatti per i quali era stata pronunziata la seconda ordinanza (quella di Cagliari del 17 maggio 2013) erano antecedenti all'emissione della prima ordinanza (quella di Milano del 20 luglio 2012), sussistendo tra i fatti-reato di cui alle due ordinanze un rapporto di connessione qualificata ai sensi dell'art. 297 c.p.p. con riferimento all'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), andava applicata la disciplina delle contestazioni a catena di cui al medesimo art. 297, comma 3 quindi retrodatato l'inizio della custodia cautelare anche per l'ordinanza del gip di Cagliari, con la conseguenza per quanto riguarda l'ordinanza emessa da quest'ultimo che era decorso il termine di fase. Ne derivava pertanto la necessità di una declaratoria di perdita di efficacia della misura in atto.
E se non attraverso questa via, ad avviso del ricorrente si sarebbe in ogni caso dovuti pervenire ad identica conclusione in considerazione della consapevolezza da parte delle rispettive procure dell'esistenza delle due indagini.
Il ricorrente chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con l'assunzione dei provvedimenti consequenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso appare inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. Il ricorrente si riferisce ad un'assunta violazione di cui all'art. 600 c.p.p., lett. e), ma in realtà contesta in punto di motivazione le conclusioni, peraltro, speculari, cui sono pervenuti sia il Gip che il tribunale del riesame di Cagliari.
Soprattutto quest'ultimo, con una motivazione ampia, articolata e coerente, ha ampiamente dato conto del perché non possa trovare nel caso in esame applicazione la disciplina delle contestazioni a catena.
Com'è noto, tale disciplina - a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 21.6.1 997 n. 9, Atene, proseguendo con le pronunce n. 21957 del 22.3.2005, P.M. in Proc. Rahulia ed altri, rv. 231059 e n. 14535 del 19.12.2006, Librato, rv. 235911- trova applicazione di fronte a procedimenti penali pendenti anche davanti a diverse autorità giudiziarie, purché tra essi vi sia una connessione qualificata, ex art. 12 c.p.p., lett. b) o lett. c). Nel caso all'odierno esame il IL assume che sussista il vincolo della continuazione di cui all'art. 12 c.p.p., lett. b) in quanto i fatti reato di Milano costituirebbero i reati-fine di quelli di Cagliari e, comunque, sarebbero stati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Nel provvedimento impugnato, e prima ancora in quello del gip si motiva coerentemente sul come non possa dirsi sussistente l'invocato legame di continuazione tra i fatti delittuosi contestati nei due provvedimenti.
In particolare si da conto di come dagli atti non emerga alcun dato che possa consentire di affermare che gli illeciti commessi dal ricorrente in Milano oggetto dell'ordinanza del 20 luglio 2012 costituiscano esplicazione del ruolo da costui svolto nell'ambito dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'ordinanza cagliaritana del 17 maggio 2013. Quella milanese, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, si palesa, al contrario, come un'attività criminale in parte svolta in un ambito del tutto personale. Ciò si desume - come argomentato del tribunale del riesame - dalla circostanza che le diverse attività delinquenziali furono realizzate in concorso con soggetti assolutamente diversi;
in particolare il IL ebbe contatti con due fornitori di stupefacenti di nazionalità albanese (LO RJ e AF AH) a titolo strettamente personale, mentre vi era poi un altro fornitore, sempre albanese (ST UK) con cui aveva rapporti per conto del sodalizio criminale di cui faceva parte. E ne' i primi due fornitori sapevano del terzo, ne' ebbero alcun contatto o rapporto con gli altri associati. Come rilevato dal Tribunale del riesame di Cagliari poi, se pure è vero che nella contestazione relativa all'attività associativa si individua l'esistenza del sodalizio criminoso sino al maggio del 2010, in ragione del fatto che nei primi mesi del 2010 IL proprio a Milano stava cercando nuovi canali di rifornimento dello stupefacente per l'associazione, non possono essere ricompresi in tali attività i comportamenti delinquenziale da lui posti in essere a Milano che ha costituito oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nel luglio 2012. Questi ultimi - si argomenta ancora del tutto logicamente nel provvedimento impugnato - si concretizzarono in una vera e propria trattativa conclusa con l'acquisto dello stupefacente e con il trasporto del denaro per il pagamento della droga, E da nessun elemento di indagine è emerso che I sodali sardi del ricorrente fossero quanto meno informati di tale attività illecita da lui poste in essere.
Il IL a Milano, dunque, svolgeva due attività delittuose parallele e ben distinte.
Da un lato trattata e cercava canali per il rifornimento della droga al sodalizio criminoso di cui faceva parte. E in tale attività rientra, ad esempio, il viaggio che lo stesso fece da Milano a Reggio Calabria il 27 aprile 2010, dove ebbe contatti con i calabresi, abituali fornitori dello stupefacente all'organizzazione. La droga comprata per conto dell'organizzazione veniva inoltre pagata attraverso un intermediario (l'avvocato Corrado Altea) e lo stupefacente arrivava in Sardegna mediante corrieri reperiti di volta in volta.
Per contro il ricorrente non disdegnava di operare degli acquisti di stupefacente anche a titolo personale. Si approvvigionava, come detto, da soggetti diversi e soprattutto operava da solo in tutte le fasi, dal pagamento della droga al trasporto della stessa. Tutto ciò porta a condividere l'impostazione del tribunale del riesame secondo cui non solo non si può parlare di continuazione tra i fatti reato di cui alle due diverse ordinanze, perché non solo manca la prova che si sia di fronte ad un'identità di disegno criminoso, ma addirittura si tratta di fatti reato assolutamente autonomi e distinguibili tra loro.
3. Infondata appare anche l'argomentazione secondo cui dovrebbe comunque trovare applicazione la norma di cui all'art. 297 cod. proc. pen. in quanto c'era una reciproca conoscenza da parte delle due procure delle indagini contemporaneamente in corso. Si tratta del cosiddetto requisito della "desumibilità", sul quale già il tribunale cagliaritano ha rilevato l'assoluta genericità in quanto dagli atti d'indagine non risulta che al tempo dell'adozione della prima ordinanza fossero già desumibili dagli atti gli elementi che hanno poi legittimato l'adozione del secondo provvedimento de libertate. In particolare - viene rilevato - non si evince che fossero presenti elementi probatori dell'esistenza dell'associazione per delinquere organizzata e promossa dal IL.
È corretta sul punto l'affermazione secondo cui la sola conoscenza o conoscibilità che due Procure e i rispettivi organi di polizia giudiziaria abbiano o possano avere del fatto che ci siano indagini parallele che riguardano un medesimo soggetto non può tradursi automaticamente in quella desumibilità processualmente significativa e finalisticamente orientata a valutazioni ed apprezzamenti propri dell'attività di indagine preliminare, qual è quella richiesta ai fini dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3. Di recente questa Suprema Corte ha precisato che In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore desumibilità delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice conoscenza o conoscibilità di determinate evenienze fattuali, ma si individua nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una specifica "significanza processuale", (così sez. 6, n. 11807 dell'11.2.2013, Paladini, rv. 255722: in applicazione del principio, è stata esclusa la "desumibilità" allo stato degli atti quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, non era stata ancora depositata al P.M. un'informativa relativa a pregresse indagini sostanziatesi anche in intercettazioni, sulla base della quale è stata formulata la richiesta del successivo provvedimento;
conforme sez. 4, n. 15451 del 14.3.2012, Di Paola, rv. 253509; sez. 6 n. 31441 del 24.4.2012, Canzonieri, rv. 253236). Il percorso argomentativo della Corte d'Appello appare del tutto esauriente e privo di salti logici: del resto, secondo un principio generale di diritto, l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
4. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. C.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014