Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2009, n. 39890
CASS
Sentenza 22 maggio 2009

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Massime1

Integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi tiene il creditore all'oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione, con il preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre si configura solo un illecito civile nel mero inadempimento non preceduto da alcuna preordinazione. (La Corte ha specificato che la prova della preordinazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione, nell'ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l'intento di non far fronte agli obblighi conseguenti).

Commentario1

  • 1Insolvenza fraudolenta e dolo generico: utilizzo strumentale dei caselli autostradali (Giudice Speranza Fedele)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2009, n. 39890
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39890
Data del deposito : 22 maggio 2009

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