Sentenza 22 maggio 2009
Massime • 1
Integra il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di chi tiene il creditore all'oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione, con il preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre si configura solo un illecito civile nel mero inadempimento non preceduto da alcuna preordinazione. (La Corte ha specificato che la prova della preordinazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione, nell'ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l'intento di non far fronte agli obblighi conseguenti).
Commentario • 1
- 1. Insolvenza fraudolenta e dolo generico: utilizzo strumentale dei caselli autostradali (Giudice Speranza Fedele)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2009, n. 39890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39890 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/05/2009
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2389
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 46316/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Maltagliati Patrizia, difensore di CC ST, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, 1^ sezione penale, in data 22.11.2005;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dr. Mirella Cervadoro;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Angelo Di Popolo il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.9.2004, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, dichiarò CC ST responsabile del reato di cui all'art. 641 c.p. (ln), e - concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva - lo condannò alla pena di ani due e mesi due di reclusione ed Euro 450 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l'imputato, e la Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 22.11.2005, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per illogicità della motivazione, o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. c, per aver ritenuto valida anziché viziata da nullità la notifica del decreto che dispone il giudizio di primo grado (effettuata con il rito egli irreperibili) e degli atti ad esso conseguenti e quindi in violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c, in quanto il NO è residente e domiciliato in via Ivrea, come risulta dal certificato anagrafico, e dalla notifica dell'estratto contumaciale, andata a buon fine;
2) violazione dell'art. 606. lett. c), per illogicità della motivazione per aver ritenuto che la condotta era inquadrabile nel reato p.p. dall'art. 641 c.p., non essendovi stata da parte del ricorrente alcuna dissimulazione dello stato di insolenzà. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, osserva il Collegio che l'eccezione di nullità è stata rigettata dalla Corte territoriale, in quanto la procedura è corretta e la dichiarazione di irreperibilità si fonda sul verbale di vane ricerche del 4.8.2003, dal quale emerge che il CC non è stato reperito nel luogo di residenza, e - secondo le dichiarazioni ottenute in loco dalla sorella - lo stesso si era da tempo allontanato per ignota destinazione.
A nulla vale in contrario, quanto affermato dal ricorrente, ovvero che la notifica dell'estratto contumaciale sia poi andata a buon fine al medesimo indirizzo (l'atto è stato ritirato dalla madre), e che dalle ricerche effettuate più di un anno dopo sia emerso che il CC è residente e domiciliato in via Ivrea, in quanto l'irreperibilità considerata dall'art. 159 c.p.p. non va intesa in senso assoluto, ma ha natura processuale, nel senso che essa si verifica tutte le volte in cui l'autorità procedente, dopo aver eseguito le ricerche, non sia pervenuta alla individuazione della residenza o della dimora effettiva dell'imputato. Da ciò discende che la legittimità delle notificazioni, eseguita nelle forme stabilite per l'imputato irreperibile, deve essere valutata con riferimento al momento in cui dette formalità furono adempiute, ossia con riferimento alla situazione accertata in quel momento, senza che possano avere rilevanza eventuali successivi avvenimenti che modifichino la situazione preesistente (v., da ultimo, Cass. Sez. 1, 23.10.2007, sent. n. 44629/2007 Riv. 238481). A ciò aggiungasi che la presunzione di veridicità che assiste la relata dell'ufficiale giudiziario e le attestazioni dei Carabinieri in ordine alle ricerche effettuate possono essere contrastate - attesa la libera valutazione attribuita al giudice - ma solo a condizione che venga fornita una prova contraria precisa e rigorosa, la quale non può certamente consistere nella mera certificazione anagrafica, dalla quale risulti che l'imputato dalla nascita è sempre stato residente presso l'abitazione ove è stata tentata la notifica.
In ordine al secondo motivo, rileva il Collegio che in tema di insolvenza fraudolenta il discrimine tra mero inadempimento di natura civilistica e commissione del reato poggia sull'elemento ispiratore della condotta;
con la conseguenza che il comportamento consistente nel tenere il creditore all'oscuro dello stato di insolvenza in cui si versa al momento di contrarre l'obbligazione ha rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione, mentre l'inadempimento contrattuale non preordinato non costituisce tale delitto e ricade, normalmente, solo nell'ambito della responsabilità civile. La prova della preordinazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri ed univoci, ricavabili dal contesto dell'azione; in questo quadro concettuale anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di preordinata dissimulazione del proprio stato di insolvenza, quando sin dal momento in cui il contratto è stato stipulato vi era l'intenzione di non far fronte agli obblighi conseguenti. Sintomo pregnante della condotta penalmente rilevante può essere il fatto che l'agente assuma un'obbligazione senza necessità di contrattazione, ma con un comportamento rituale idoneo ad ingannare la controparte sulle sue reali intenzioni (Cass. Sez. 2 Sent. n. 34192/2006 Rv. 234774). Nel caso di specie la Corte d'Appello di Genova ha messo in chiara evidenza la considerazione che il CC si è presentato nell'albergo, Ove ha a lungo soggiornato, con le credenziali di persona solvibile, e non riferendo alla parte offesa di problemi economici;
con motivazione altrettanto congrua, infine, la sentenza da conto della consapevolezza del ricorrente della mancanza di copertura degli assegni di conto corrente consegnati in pagamento. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00 (seicento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2009