Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2001, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
I L 9 L 8 O s 8 B o l . E a 04680/0 1 n E o N p 1 O I 8 a Z 9 A m 1 - e R t T 1 s S 1 i I - s G 4 l E 2 a R e A 1 h D ic CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 if E Oggetto 2 T d . N o E T OPPOSIZIONE S m R E SEZIONE PRIMA CIVILE A A Sanzone AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14824/98 Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Consigliere - Dott. Donato PLENTEDA - Cron.10087 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. AB FORTE Consigliere Ud.17/01/2001 Consigliere Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ED ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso l'avvocato PACIFICI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONFORTI ALESSANDRO, giusta mandato in calce al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI 34, presso l'avvocato PAOLETTI NICOLO', che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIDONI GIULIO e 2 2001 MORINO M. MADDALENA, giusta mandato a margine del 101 controricorso;
1 : controricorrente avverso il provvedimento del RE di VENEZIA, emesso il 06/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 RV AB, con ricorso 27 settembre 1997, の inviato a mezzo del servizio postale alla cancelleria della Pretura di Venezia, proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 5447097/07, relativa al pa- gamento di una sanzione amministrativa. Il RE, con provvedimento depositato il 5 marzo 1998, pronun- ciato inaudita altera parte, dichiarava inammissibile il ricorso, per essere stato inoltrato a mezzo del ser- vizio postale, senza che vi fosse alcuna specifica di- sposizione che preveda tale forma di deposito del ri- corso. Avverso il provvedimento l'RV ha proposto ri- corso a questa Corte con atto notificato al Comune di Venezia il 29 luglio 1998, formulando tre motivi di gravame. Il Comune di Venezia si è costituito con con- 2 troricorso notificato il 22 ottobre 1998. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione de- gli artt. 23 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 156 c.p.c., per avere il RE dichiarato la inammis- sibilità del ricorso perchè inoltrato a mezzo del ser- vizio postale. Si deduce al riguardo che l'art. 23, comma 4, della legge n. 689 del 1981 prevede che le parti possano stare personalmente in giudizio relativa- mente alle opposizioni a sanzioni amministrative, Co- sicchè nei relativi giudizi non sono imposti particola- ri oneri processuali. Inoltre, come già stabilito da questa Corte, ove risulti incontrovertibilmente dagli atti la data del deposito e possa quindi ritenersi raggiunto lo scopo, consentendosi la verifica della tempestività dell'opposizione, questa non può essere dichiarata inammissibile, ostandovi il disposto dell'art. 156, comma 3, c.p.c. Nel caso di specie tale data era desu- mibile dal timbro del protocollo apposto dalla Pretura sul ricorso. Con il secondo motivo si denuncia la insuffi- ciente motivazione su un punto decisivo, essendo il provvedimento impugnato motivato unicamente in relazio- ne alla inapplicabilità in via analogica dell'art. 134 3 disp. att. c.p.c., ignorandosi il disposto dell'art. 156, comma 3, c.p.c. Con il terzo motivo si deduce che a norma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 l'inammissibilità può essere dichiarata con ordinanza solo nel caso di tardività del ricorso, mentre in ogni altro caso deve essere fissata l'udienza per la compa- rizione delle parti, instaurandosi il contraddittorio e deve decidersi con sentenza. 2 Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, secondo il consolidato orienta- mento di questa Corte, alle opposizioni avverso le or- dinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni pecuniarie, emanate ai sensi della legge n. 689 del 1981, per quan- to non espressamente previsto da tale legge, si appli- cano le norme ordinarie sui giudizi civili (Cass.7 ago- sto 1996, n. 7245; 19 giugno 1996, n. 5663; 28 febbraio 1996, n. 1572; 1 giugno 1995, n. 6155). Va inoltre rilevato che questa Corte, con sentenza 14 marzo 1992, n. 3137, citata nel provvedimento impu- gnato, ha già affermato che il ricorso in opposizione contro l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato a mezzo di pli- co postale, ma deve essere depositato presso la cancel- leria del giudice competente, considerato che detto de- - posito, mancando nella normativa dettata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 disposizioni derogati- ve delle regole generali, va fatto in conformità di queste, che prevedono che gli atti da depositare in cancelleria vengano ivi depositati a mani del cancel- liere. Forme diverse di deposito, infatti, richiederebbe- ro una particolare e specifica normativa che ne disci- plini le modalità e i correlativi obblighi degli uffici di cancelleria, come avviene con norma che questa ritenuto eccezionaleCorte, nella citata sentenza, ha per il deposito del ricorso per cassazione, specifi- camente regolato dall'art. 134 delle disposizioni di attuazione del cod.proc. civ. Vero è che, come ha dedotto il ricorrente, questa Corte con la sentenza 25 luglio 1997, n. 6968, ha rite- nuto che l'invio del ricorso a mezzo posta dà luogo ad una nullità dello stesso, per difetto di forma inerente al suo deposito e conseguentemente, pur in mancanza di una specifica normativa, la quale preveda gli adempi- menti della cancelleria per far constare la tempestivi- tà del deposito, ove questa risulti incontrovertibil- mente dagli atti, il giudice non può dichiararlo inam- missibile perchè pervenuto alla cancelleria a mezzo po- se risulti in modo certo la tempestività del depo-sta, 5 sito in relazione al termine di proposizione dell'opposizione, ostandovi il disposto dell'art. 156, comma terzo, c.p.C. Nel caso di specie, peraltro, l'odierno ricor- rente non ha indicato nel ricorso la data in cui gli era stata notificata la cartella esattoriale impugnata, nè tale data risulta dagli atti, cosicchè per un verso ha formulato il ricorso lamentando una sanatoria comun- que non rilevabile nè in questa sede, nè in sede di me- rito;
per altro verso non ha dato alcuna dimostrazione della tempestività del ricorso in opposizione, necessa- ria perchè il RE fosse tenuto alla instaurazione del contraddittorio. Ne consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cas- sazione, che si liquidano nella misura di lire cinque- centomila per onorari e di lire centoventimila per spe- se vive.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ri- corrente alle spese, liquidandole nella misura di lire cinquecentomila per onorari e lire centoventimila per spese vive. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2001, nella came- ra di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Baldassarre Ving Baldarm e Exancesco Felicetti разала CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima S tone Civile Blanchi Depositato Cancelleria 3 C MAR. 2001 I L L O 9 + CANCELLIERE B 8 6 E . E N N e IO l , a 1 Z n 8 A e 9 R p 1 T - S a I 1 m 1 G - te E 4 R is 2 s A . D l L a E T 3 e 2 h N ific E . S T E d R o A m 3 7