Sentenza 23 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Pertanto, ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite ed eventuali notizie successive non possono avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2007, n. 44629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44629 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 23/10/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3383
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 005658/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA PP N. IL 20/06/1956;
avverso ORDINANZA del 03/01/2007 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F.M.: annullamento senza rinvio;
non esecutività del titolo.
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione ha respinto le istanze di SA IU, intese ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza contumaciale del Tribunale monocratico di Roma in data 27.6.2005 o la restituzione nei termini per impugnarla. Ricorre per cassazione l'interessato, denunciando con uni primo motivo l'inosservanza di norme processuali:
era stata ritenuta valida la notifica dell'estratto contumaciale, avvenuta nelle forme previste per gli irreperibili su decreto emesso senza previa ricerca in ciascuno dei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., avendo il giudice fatto riferimento alle indagini svolte in occasione delle precedenti fasi processuali.
La doglianza è infondata. Infatti, in tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere incidenza, "ex post", sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità (Cass., Sez. 2^, 10.6/17.7.2003, Elemento;
Sez. 5^ 15.12.1999/16.3.2000, Loloys;
1.7/9.10.1997, Di Leo). Tanto premesso, nel caso di specie le ricerche dell' imputato ai fini della notifica dell'estratto contumaciale risultano eseguite, con esito negativo, secondo le prescrizioni dell'art. 159 c.p.p. nel luogo di nascita (Roma) ed ultima dimora nota (ivi in via Nazionale 243), nonché presso l'amministrazione penitenziaria;
ne' può ritenersi mancato l'accertamento nel luogo "dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa", poiché il ricorrente era stato in passato legale rappresentante della s.r.l. SA - poi AURA - fallita il 29.3.2001, presso la cui sede in via Ostiense 81/A risultava "trasferito per ignota destinazione" già nel corso del giudizio. Ne segue che, al momento (7.9.2005) in cui vennero eseguite le nuove ricerche dopo la pronuncia della sentenza, non risultava in atto alcuna prestazione lavorativa (tanto meno abituale) del soggetto, onde era impossibile l'indagine sul luogo di svolgimento dell'attività. Il mancato accertamento non discende dunque dall'utilizzo, in violazione dell'art. 160 c.p.p., di notizie assunte nelle precedenti fasi processuali, ma dall'inesistenza di un attuale e conoscibile luogo di lavoro. Come si è chiarito, non sono rilevanti notizie circa la reperibilità prospettate "ex post" dall'interessato: egli venne cancellato dalle liste anagrafiche di Roma a seguito di accertamento del 19.1.2004 per irreperibilità, dalla quale "riemerse" il 7.10.2005 - successivamente alle ricerche ai fini della notifica dell'estratto contumaciale - con iscrizione all'anagrafe del Comune di Marino, ove assume di avere di fatto abitato "medio tempore". Quanto al luogo di lavoro, del pari irrilevante è la prospettata - ma all'epoca non conoscibile - circostanza di una prestazione lavorativa svolta presso una diversa società che avrebbe rilevato il marchio di quella fallita, in una sede "operativa" diversa da quella legale.
Fondato è invece il secondo motivo di gravame, concernente la carenza di motivazione in ordine alla subordinata richiesta (art. 175 c.p.p., comma 2) di restituzione nel termine per proporre impugnazione. Al proposito il provvedimento impugnato ha succintamente osservato: 1) "che il SA aveva avuto notizia ufficiale del procedimento penale pendente a suo nome, avendo ricevuto la notifica del verbale di accertamento dell'ispettore dell'I.N.P.S."; 2) che il medesimo accertamento ispettivo ha dato luogo ad un secondo procedimento penale, contestualmente iscritto, nel quale il ricorrente ha provveduto alla propria difesa nominando un difensore ed eleggendo domicilio;
circostanza peraltro irrilevante poiché "ciascun procedimento penale è del tutto autonomo rispetto all'altro in relazione alla posizione processuale dell'imputato ed alla reperibilità dello stesso". Ora, secondo la previsione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, nel testo sostituito (prima della definizione del giudizio) dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, il giudice - compiendo a tal fine "ogni necessaria verifica" - è tenuto a rimettere in termini il contumace "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione". In proposito va ribadito, richiamando un'elaborazione giurisprudenziale ormai acquisita, che la norma novellata, senza incidere sui meccanismi "legali" di conoscenza, adeguandosi ad un pressante invito della Corte europea dei diritti dell'uomo ha previsto, in relazione al giudizio contumaciale, una sorta di rimedio straordinario per il caso in cui la conoscenza sia mancata in linea di fatto;
a tal fine ha stabilito una presunzione semplice di inidoneità a raggiungere lo scopo delle notificazioni eseguite al contumace, presunzione che il giudice è tenuto a verificare nel concreto ed effettuati i "necessari" controlli, potendo superarla soltanto quando sia accertato che si è raggiunta la conoscenza effettiva del procedimento e - congiuntamente - che la mancata comparizione è stata volontaria, oppure che il provvedimento giurisdizionale è stato effettivamente conosciuto e - congiuntamente - che si è rinunciato ad impugnarlo. Tale verifica è qui incompleta, soffermandosi soltanto sulla conoscenza del procedimento con argomentazione peraltro illogica;
infatti, se la comunicazione del medesimo verbale ispettivo è ritenuta equivalente ad effettiva notizia del procedimento, non si vede perché, avendo dato luogo a due giudizi, nell'uno l'interessato abbia provveduto alla propria difesa, nell'altro sia rimasto costantemente irreperibile. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata sul punto, con rinvio per nuovo ed esaustivo esame della richiesta di rimessione in termini. Il ricorso va nel resto respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla restituzione del termine per impugnare e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007