Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2006, n. 34192
CASS
Sentenza 11 luglio 2006

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Ai fini della sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta, la condotta di chi tiene il creditore all'oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione assume rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre non si configura alcuna ipotesi criminosa, ma solo illecito civile, nel mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione. (Nell'occasione, la Corte ha chiarito che la prova di quest'ultima può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione, nell'ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l'intento di non far fronte agli obblighi conseguenti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2006, n. 34192
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34192
Data del deposito : 11 luglio 2006

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