Sentenza 11 luglio 2006
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta, la condotta di chi tiene il creditore all'oscuro del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l'obbligazione assume rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione, mentre non si configura alcuna ipotesi criminosa, ma solo illecito civile, nel mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione. (Nell'occasione, la Corte ha chiarito che la prova di quest'ultima può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione, nell'ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l'intento di non far fronte agli obblighi conseguenti).
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Indice: 1. Il fatto 2. La decisione 3. La particolare tenuità del fatto 4. Conclusioni 5. La sentenza integrale 1. Il fatto Due imputati, Lo.Sa. e Ga.Al., erano stati citati a giudizio davanti al Tribunale di Napoli per truffa ex art. 640 c.p., in relazione all'uso indebito di una carta Postepay intestata a un'altra persona, Ve.Ma.. Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero ottenuto la carta mediante artifici o raggiri, procurandosi un profitto di modesta entità e cagionando un danno alla persona offesa. Le indagini — condotte dalla Squadra Mobile di Prato e dal Commissariato di Ischia — avevano portato al sequestro della Postepay, del modulo di richiesta e di un album fotografico utile …
Leggi di più… - 3. Non pagano il pranzo di nozzeRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 22 settembre 2016
E' del 26 aprile 2016 un'interessante pronuncia del Tribunale di Trento in tema di “insolvenza fraudolenta”, di cui all'art. art. 641 del c.p. codice penale (sentenza n. 353 del 26 aprile 2016). Nel caso esaminato dal Tribunale, due sposi erano stati imputati del suddetto reato “perché dissimulando il proprio stato di insolvenza, in concorso tra loro, pranzavano presso “l'Hotel Pa.” in località Lochere di Caldonazzo, il giorno 24 ottobre 2014 insieme agli invitati al loro matrimonio senza saldare il conto pari ad Euro 2.406,20”. In sostanza gli imputati, pur essendo consapevoli di non poter pagare il conto, avevano organizzato il pranzo di nozze, senza saldare quanto dovuto. Nel corso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/07/2006, n. 34192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34192 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 11/07/2006
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 776
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 019051/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI RI ER, N. IL 22/07/1953;
avverso SENTENZA del 09/12/2005 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARMENINI SECONDO LIBERO.
OSSERVA
Il 5.6.2002 il Tribunale di Lanciano condannava DI IA SA alla pena come in atti per il reato di insolvenza fraudolenta (art.641 c.p.). Su gravame dell'imputata, la Corte di Appello dell'Aquila confermava la decisione del primo giudice con sentenza del 9.12.2005. Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione il difensore della EO, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e b) per "mancanza della motivazione ed inosservanza dell'art. 125 c.p.p.". Il ricorrente articola le sue doglianze "in relazione ad entrambi gli elementi (oggettivo e soggettivo) di cui è composto il reato di insolvenza fraudolenta".
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e coinvolgente questioni di fatto, atteso che tende ad una mera rilettura delle risultanze processuali.
Esso deduce, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato. Al riguardo è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Nel caso di specie si deve, innanzi tutto, ribadire che le sentenze di primo e secondo grado, quando sono conformi sul punto, vanno lette in un unico contesto motivazionale, integrandosi a vicenda. Per altro la sentenza della Corte di merito, sintetica ma esaustiva, ha messo bene in rilievo la sussistenza degli elementi tipici del reato contestato.
Il punto focale di questi elementi sta nell'accertato silenzio volutamente tenuto dalla ricorrente sul suo stato di insolvenza al momento della contrattazione.
In tema di insolvenza fraudolenta il discrimine tra mero inadempimento di natura civilistica e commissione del reato poggia sull'elemento ispiratore della condotta;
con la conseguenza che il comportamento consistente nel tenere il creditore all'oscuro dello stato di insolvenza in cui si versa al momento di contrarre l'obbligazione ha rilievo quando sia legata al preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione, mentre l'inadempimento contrattuale non preordinato non costituisce tale delitto e ricade, normalmente, solo nell'ambito della responsabilità civile. La prova della preordinazione può essere desunta anche da argomenti induttivi seri ed univoci, ricavabili dal contesto dell'azione; in questo quadro concettuale anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di preordinata dissimulazione del proprio stato di insolvenza, quando sin dal momento in cui il contratto è stato stipulato vi era l'intenzione di non far fronte agli obblighi conseguenti. Sintomo pregnante della condotta penalmente rilevante può essere il fatto che l'agente assuma un'obbligazione senza necessità di contrattazione, ma con un comportamento rituale idoneo ad ingannare la controparte sulle sue reali intenzioni. Nel caso di specie la Corte aquilana ha messo in chiara evidenza la considerazione che la EO si accingeva all'acquisto di un bene voluttuario di non poco valore (del quale quindi non aveva nessun bisogno), presentandosi con le credenziali di persona solvibile;
con motivazione altrettanto congrua, infine, la sentenza da conto della consapevolezza dell'agente della intervenuta revoca da parte della banca dell'autorizzazione ad operare sul conto corrente. A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 600,00 (seicento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 600,00. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006